IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
del  Dipartimento  della  qualita'  dei prodotti agroalimentari e dei
servizi  della  Direzione  generale  per  la  qualita'  dei  prodotti
             agroalimentari e la tutela del consumatore

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Vista   la  legge  27 marzo  2001,  n.  122,  recante  disposizioni
modificative  e  integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo e forestale;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei
vini;
  Visto  il  decreto  del Presidente del Ministero dell'agricoltura e
delle  foreste  del 9 luglio 1993, con il quale e' stata riconosciuta
la denominazione di origine controllata del vino spumante "Trento" ed
e'   stato   approvato  il  relativo  disciplinare  di  produzione  e
successive modifiche;
  Viste  le  domande  presentate  dal  Consorzio vini del Trentino, e
dall'Istituto  Trentino del vino, intese ad ottenere la riduzione del
valore  minimo dell'acidita' totale del vino spumante "Trento" per le
tipologie   bianco,  rosato  e  riserva,  previsto  dall'art.  6  del
disciplinare di produzione di cui sopra da 5,5 a 5,0 grammi/litro per
le tipologie bianco, rosato e riserva;
  Visto il parere favorevole della provincia autonoma di Trento sulle
sopra citate domande;
  Considerato   che   l'andamento   climatico   degli   ultimi  anni,
particolarmente favorevole all'anticipo della maturazione, porta alla
produzione   di   vini   con   acidita'   tendenzialmente  bassa  che
richiederebbero  interventi correttivi di acidificazione per adeguare
gli  stessi alle caratteristiche previste per l'immissione al consumo
e  che  nel  corso  del prolungato periodo di elaborazione a cui deve
essere  sottoposto lo spumante a denominazione di origine controllata
"Trento",   possono  verificarsi  notevoli  abbassamenti  del  valore
dell'acidita' al di sotto dei valori minimi attualmente stabiliti nel
disciplinare di produzione di che trattasi;
  Vista  la  decisione assunta dal Comitato nazionale per la tutela e
la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche  dei  vini  che,  sulle  istanze  relative  alla
modifica dell'acidita' totale minima dei vini, purche' supportate dal
parere  della regione o provincia autonoma competente per territorio,
la sezione amministrativa del Comitato proceda d'ufficio;
  Ritenuto  pertanto  necessario  doversi  procedere  alla modica del
disciplinare  di  produzione  della denominazione di origine del vino
spumante  "Trento",  in  conformita'  alla decisione assunta da sopra
citato Comitato;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  "Il   limite  minimo  dell'acidita'  totale  del  vino  spumante  a
denominazione  di  origine  controllata  "Trento  ,  nelle  tipologie
bianco,  rosato  e  riserva,  previsto all'art. 6 del disciplinare di
produzione e' ridotto da 5,5 g/l a 5,0 g/l".
  Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla
vendemmia 2001.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 25 settembre 2001
                             Il direttore generale reggente: Ambrosio