IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

  Visto  il  decreto-legge  22  ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  19 dicembre 1992, n. 488, in materia di
disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
  Visto  l'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n.
96,  che  attribuisce  al  Ministero  dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  la  competenza  in  materia di adempimenti tecnici,
amministrativi  e  di controllo per la concessione delle agevolazioni
alle attivita' produttive;
  Visto  il  decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo
unico  delle  direttive  per  la  concessione  e  l'erogazione  delle
agevolazioni alle attivita' produttive;
  Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, e successive
modifiche e integrazioni, concernente le modalita' e le procedure per
la  concessione  ed  erogazione  delle  agevolazioni  in favore delle
attivita' produttive nelle aree depresse del Paese di cui alla citata
legge n. 488/1992;
  Visto  il  proprio  decreto  del  21 dicembre 2000, con il quale il
termine  finale  di  presentazione  delle  domande per l'accesso alle
agevolazioni  di cui alla legge n. 488/1992 per il bando del 2000 del
"settore industria" e' stato fissato al 30 giugno 2001;
  Visto il proprio decreto del 21 marzo 2001, con il quale il termine
finale di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni
di  cui  alla  legge  n.  488/1992 per il bando del 2000 del "settore
turismo",  gia'  fissato  al  31 marzo  2001,  e'  stato differito al
31 maggio 2001;
  Visto  il  proprio  decreto  del  29  maggio  2001, con il quale il
termine  finale  di  presentazione  delle  domande per l'accesso alle
agevolazioni  di cui alla legge n. 488/1992 per il bando del 2000 del
"settore  commercio",  gia'  fissato  al  31  maggio  2001,  e' stato
differito al 18 giugno 2001;
  Visto  l'art.  6,  comma  2,  del  predetto decreto ministeriale n.
527/1995,  e  successive modifiche e integrazioni, che prevede che le
banche  concessionarie  inviino  le  risultanze  istruttorie  tra  il
sessantesimo  ed il novantesimo giorno successivo al predetto termine
finale  di  presentazione  delle  domande,  con una proroga di trenta
giorni  qualora  il  periodo  relativo  agli  accertamenti istruttori
comprenda  il  mese  di  agosto, e, pertanto, per i richiamati bandi,
entro  il  28 settembre  2001  per  il "settore turismo", entro il 16
ottobre  2001, per il "settore commercio" ed entro il 28 ottobre, per
il "settore industria";
  Vista  la nota dell'Associazione Bancaria Italiana del 13 settembre
2001,  con  la  quale viene richiesta la proroga dei suddetti termini
finali   in   considerazione   della   contestualita'  dell'attivita'
istruttoria  dei tre richiamati bandi oltre che di quella concernente
gli  accertamenti  finali dei programmi dei bandi precedenti relativi
alla programmazione dei fondi comunitari 1994-99;
  Ritenute condivisibili le considerazioni addotte;
  Considerato   che   l'art.  6,  comma  3-bis,  del  citato  decreto
ministeriale  n.  527/1995,  e  successive  modifiche e integrazioni,
prevede   che   il   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato,  ora  Ministro  delle  attivita' produttive, tenuto
conto  del  numero  di  domande presentate ed al fine di garantire la
migliore  funzionalita'  degli interventi agevolati, possa prorogare,
per  non  piu'  di  trenta  giorni,  il termine finale di invio delle
risultanze istruttorie;
  Ritenuto  pertanto  di  poter  accogliere  la  richiesta di proroga
avanzata   dall'Associazione  Bancaria  Italiana  anche  al  fine  di
assicurare  in  via  prioritaria  il  pieno  utilizzo  delle  risorse
comunitarie  e  lo  svolgimento  dell'attivita'  istruttoria  in modo
puntuale, completo e nel pieno rispetto della normativa;
                              Decreta:

                           Articolo unico

  I  termini  finali di invio al Ministero delle attivita' produttive
da  parte  delle  banche concessionarie degli accertamenti istruttori
relativi  alle domande dei bandi del "settore turismo" e del "settore
commercio" per l'anno 2000 e del "settore industria" per l'anno 2001,
sono rispettivamente prorogati dal 28 settembre al 26 ottobre, dal 16
ottobre al 5 novembre e dal 28 ottobre al 27 novembre del 2001.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 27 settembre 2001
                                                 Il Ministro: Marzano