IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Vista  la legge 30 aprile 1962, n. 283, ed in particolare l'art. 5,
lettera h);
  Visti  gli  articoli 5, ultimo comma, 6, lettere c), h) ed i), e 7,
lettera c), della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  Visto  l'art. 19 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che
prevede  l'adozione  con decreto del Ministro della sanita' di limiti
massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  19  maggio 2000,
pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 207
del  5  settembre  2000,  come integrato e modificato dai decreti del
Ministro  della  sanita'  10  luglio  2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  217  del 16 settembre 2000, 3 gennaio 2001, pubblicato
nella  Gazzetta Ufficiale n. 34 del 10 febbraio 2001, 2 maggio 2001 e
8 giugno 2001, in corso di pubblicazione;
  Visti  i  decreti  del  Ministro  della  sanita'  23 dicembre 1992,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1992, e 30
luglio  1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto
1993,  concernenti,  tra  l'altro, disposizioni circa il programma di
controlli  intesi a verificare il rispetto delle quantita' massime di
residui  di  sostanze  dei  presidi  sanitari  tollerate nei prodotti
destinati  all'alimentazione,  come  modificati dal decreto 19 maggio
2000;
  Vista  la  direttiva della Commissione n. 2001/35/CE dell'11 maggio
2001  che  modifica  gli  allegati  della  direttiva  90/642/CEE  del
Consiglio,  che  fissa  le  quantita' massime dei residui di sostanze
attive  dei  prodotti  fitosanitari  in  alcuni  prodotti  di origine
vegetale, compresi gli ortofrutticoli;
  Vista  la  direttiva  della Commissione n. 2001/39/CE del 23 maggio
2001 che modifica gli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE
e  90/642/CEE  del  Consiglio  che  fissano  le  quantita' massime di
residui  di  antiparassitari  rispettivamente  sui e nei cereali, nei
prodotti  alimentari  di origine animale e su e in alcuni prodotti di
origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli;
  Vista  la  direttiva  della Commissione n. 2001/48/CE del 28 giugno
2001  che modifica gli allegati delle direttive 86/362/CE e 90/642/CE
del  Consiglio  che  fissano  le  quantita'  massime  di  residui  di
antiparassitari  rispettivamente  sui e nei cereali e su ed in alcuni
prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli;
  Considerato   di  dover  provvedere  al  recepimento  della  citata
direttiva  n.  2001/35/CE  con  la  quale l'Unione europea ha fissato
limiti   massimi   di   residui   per  alcune  combinazioni  sostanza
attiva/coltura  al  di  sopra  del limite inferiore di determinazione
analitica per clormequat, clorotalonil, dicofol ed endosulfan;
  Considerato   di  dover  provvedere  al  recepimento  della  citata
direttiva  n.  2001/39/CE con la quale sono fissati limiti massimi di
residui per l'azimsulfuron ed il prohexadione calcium, nuove sostanze
attive inscritte in allegato I della direttiva 91/414/CEE;
  Considerato   di  dover  provvedere  al  recepimento  della  citata
direttiva  2001/48/CE  con la quale sono stati fissati limiti massimi
per  alcuni  combinazioni  sostanza  attiva/coltura per azoxystrobin,
kresoxim metile e prorogati per l'acefate;
  Visto  il  parere  favorevole  della  Commissione  consultiva per i
prodotti  fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo del
17 marzo 1995, n. 194;
  Ritenuto  di  dover provvedere alla modifica del citato decreto del
Ministro della sanita' del 19 maggio 2000, e successive modifiche;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                        Campo di applicazione
  1. Il presente decreto stabilisce:
    a) i  limiti  massimi  di residui di sostanze attive dei prodotti
fitosanitari tollerate nei e sui:
      1)  prodotti  di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli,
di  cui  all'allegato  1,  parte  A,  del  decreto del Ministro della
sanita' 19 maggio 2000;
      2)  cereali,  di  cui  all'allegato 1, parte B, del decreto del
Ministro della sanita' 19 maggio 2000;
      3) altri prodotti vegetali, di cui all'allegato 1, parte C, del
decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000;
      4) prodotti di origine animale, di cui all'allegato 1, parte D,
del decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000.