IL DIRETTORE GENERALE
               del servizio protezione internazionale
                            dell'ambiente

  Visto  il  decreto  ministeriale 20 luglio 2000, n. 337, registrato
alla  Corte  dei conti il 2 novembre 2000, reg. n. 1 Ambiente, foglio
n.  374, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre
2000, "Regolamento recante criteri e modalita' di utilizzazione delle
risorse  destinate  per l'anno 1999 alle finalita' di cui all'art. 8,
comma 10, lettera f) della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  467/PIA/DEC/2001 del 7 giugno
2001,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 205 del 4 settembre
2001,  di  definizione  dei  programmi  e  delle  azioni  di  rilievo
nazionale per la riduzione delle emissioni inquinanti;
  Visto  l'art.  2  del  decreto ministeriale n. 467/PIA/DEC/2001 del
7 giugno  2001,  che stabilisce che entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale,  i  soggetti  responsabili
devono  stipulare  con  apposito  atto,  accordi e convenzioni per la
realizzazione di ciascun programma;
  Visto    l'art.    5,   comma 1   del   decreto   ministeriale   n.
467/PIA/DEC/2001  del 7 giugno 2001 che prevede la concessione di una
proroga per la predisposizione degli atti, in presenza di oggettivi e
dimostrati   motivi,   da   effettuarsi  con  decreto  del  Ministero
dell'ambiente;
  Atteso che l'istruttoria di definizione degli accordi e convenzioni
non  risulta  potersi concludere entro il termine previsto dal citato
art.  2,  comma 1 e che, pertanto, occorre procedere alla concessione
di una proroga del termine stesso;
                              Decreta:
  Il  termine  di cui all'art. 2, comma 1 del decreto ministeriale n.
467/PIA/DEC/2001 del 4 giugno 2001, e' prorogato al 15 novembre 2001.
    Roma, 28 settembre 2001
                                         Il direttore generale: Clini