IL CONSIGLIO DELL'AUTORITA' PER LA
                    VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI
                              Premesso.
  Alcune  stazioni  appaltanti  hanno  chiesto  all'Autorita'  per la
vigilanza  sui lavori pubblici di fornire un'interpretazione circa il
contenuto della disposizione di cui all'art. 76, comma 2, del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  21  dicembre  1999,  n.  554, con
particolare riferimento ai seguenti aspetti:
    a) con  quali  modalita' possa stabilirsi un coordinamento tra la
citata  disposizione e l'art. 69 del regio decreto 23 maggio 1924, n.
827;
    b) l'effettivo     significato     dell'inciso    "la    stazione
appaltante...... aggiudica comunque l'appalto all'esito della seconda
procedura" contenuto nel secondo periodo della norma in questione.
  Stante  il  rilievo  che  riveste  la  questione  in  oggetto ed il
coinvolgimento  di  molteplici  interessi  del  settore degli appalti
pubblici,  in  conformita'  a  quanto  disposto  nel  regolamento sul
funzionamento  dell'Autorita'  per  la vigilanza sui lavori pubblici,
secondo  il  quale  ogni  valutazione  dei problemi e delle prassi va
condotta   in   base  agli  apporti  delle  amministrazioni  ed  enti
rappresentativi  di  apparati  ed  interessi  del  settore dei lavori
pubblici,  l'Autorita'  ha  convocato  un'audizione, che si e' tenuta
presso la propria sede in data 5 aprile 2001.
  Conseguentemente  sono  state  acquisite  memorie  e  documenti dei
partecipanti  all'audizione ed il Consiglio dell'Autorita' ha assunto
la seguente deliberazione.
                   Considerazioni dell'Autorita'.
  Occorre  preliminarmente  osservare  che  la  problematica inerente
l'aggiudicazione  in  presenza  di  una sola offerta valida non trova
specifica  soluzione nelle norme di cui alla legge quadro 11 febbraio
1994,  n. 109, e successive modificazioni, dal momento che i relativi
articoli 20  e  21,  riguardanti,  rispettivamente,  la disciplina di
scelta  dei  contraenti  ed  i  criteri di aggiudicazione delle gare,
nulla dispongono al riguardo.
  In  particolare,  l'art.  20  della  legge n. 109/1994, che fissa i
principi di ordine generale sulle procedure di scelta del contraente,
si  limita  a  far  riferimento ai pubblici incanti, alla licitazione
privata,  all'appalto  concorso  ed  alla  trattativa  privata, senza
tuttavia   prevedere   alcuna  particolare  modalita'  relativa  alla
questione  di  cui  trattasi;  cosi'  come  il  successivo  art.  23,
riguardante la licitazione privata, nulla dispone in merito al numero
minimo  di  offerte  valide  che  e'  necessario  affinche'  si possa
provvedere alla legittima aggiudicazione di gara.
  Il  quadro  normativo  di riferimento va pertanto ricercato sia nei
principi  di  derivazione  comunitaria  sia,  per  quanto riguarda il
diritto  interno,  nell'art.  69  del  regio  decreto  n.  827/1924 e
nell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999.
  Il  principio  comunitario  della  garanzia della concorrenza nelle
procedure  di  appalto,  principio  volto ad assicurare la potenziale
partecipazione  di  una  pluralita'  di  soggetti trova sul piano del
diritto   interno   uno  speculare  corollario  nella  finalita'  che
sottendono  alla disposizione di cui all'art. 69 del regio decreto n.
827/1924.
  Detta   norma,   infatti,   con   riferimento   alla  procedura  di
aggiudicazione  dei contratti per asta pubblica espressamente prevede
che  "nel giorno e nell'ora stabiliti dall'avviso d'asta, l'autorita'
che  presiede  all'incanto  dichiara  aperta  l'asta  che  ......  e'
dichiarata  deserta ove non ne siano presentate almeno due (offerte),
salvo  il caso in cui l'amministrazione abbia stabilito, avvertendolo
nell'avviso  d'asta  che,  tenendosi  (la  stessa)  col sistema delle
offerte  segrete,  si procede all'aggiudicazione anche in presenza di
una sola offerta".
  Scopo  della  disposizione e' quello di assicurare l'esigenza a che
all'aggiudicazione  del  contratto  si  pervenga  solo in esito ad un
confronto  tra piu' offerte valide e fatta salva la sola facolta' per
l'amministrazione   procedente  di  aggiudicare  ugualmente  la  gara
all'unico  offerente  a  condizione  pero'  che  ne  sia  stata  data
informazione  nell'avviso  di  gara  e  che si proceda con il sistema
dell'offerta segreta.
  Il riferimento contenuto nell'art. 69 del regio decreto n. 827/1924
al  dato  oggettivo  delle  due offerte, per consolidato orientamento
giurisprudenziale,   e'  da  ritenersi  riferito  non  ai  potenziali
offerenti,  bensi'  ai soggetti che abbiano effettivamente presentato
una  offerta  valida;  in altri termini esso e' teso ad assicurare la
effettivita' del confronto fra piu' soggetti.
  Occorre anche aggiungere che la norma di cui trattasi e' di diretta
applicazione  solo  per i pubblici incanti, mentre per le licitazioni
private  la  stessa  e'  stata  estesa in forza del richiamo espresso
dettato  dall'art.  89  dello  stesso  regio  decreto n. 827/1924. Di
conseguenza  essa  non  vige ne' per la trattativa privata ne' per la
procedura dell'appalto concorso, in quanto trattasi di norma speciale
con  contenuto  restrittivo  non applicabile in via di estensione ne'
tanto meno in via analogica.
  Per la trattativa privata, pertanto, continua a vigere il principio
opposto  secondo il quale puo' considerarsi legittimamente intrapreso
il  procedimento  contrattuale  a  trattativa privata nel caso in cui
delle  piu'  imprese  interpellate  dall'amministrazione  ai fini del
procedimento concorsuale, una sola abbia trasmesso tempestivamente la
propria  offerta, rendendosi con cio' inattuabile la possibilita' del
confronto concorrenziale tra piu' offerte.
  Per l'appalto concorso poi, mancando un espresso richiamo analogo a
quello vigente per la licitazione privata, se ne puo' dedurre che non
e'  richiesta  ai  fini  dell'aggiudicazione  della  gara  stessa una
pluralita'  di  offerte.  Da  cio' consegue che l'amministrazione non
puo'  legittimamente  negare  l'aggiudicazione  della  gara all'unica
impresa  offerente,  purche' siano stati ammessi a partecipare almeno
tre   candidati  qualificati,  senza  aver  preventivamente  valutato
l'offerta  presentata  sotto il profilo tecnico ed economico, dovendo
invece   motivare   adeguatamente   la  decisione  di  non  pervenire
all'aggiudicazione  in  relazione  alle ragioni di pubblico interesse
che  hanno determinato la soluzione negativa ed in particolare la non
convenienza economica dell'offerta.
  La  disposizione  dunque  di  cui  all'art. 69 del regio decreto n.
827/1924  riguarda unicamente pubblico incanto e licitazione privata,
tenendo  comunque presente che, nel caso difetti nel bando l'espressa
previsione  dell'aggiudicabilita'  anche nel caso di presentazione di
un'unica offerta, l'amministrazione ha l'obbligo e non la facolta' di
dichiarare deserta la gara.
  Occorre  ora  esaminare l'innovazione normativa di cui all'art. 76,
comma  2,  del  decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e
come  la  stessa  si  coordini  con quanto stabilito nell'art. 69 del
regio decreto n. 827/1924.
  L'art.  76,  comma  2,  del  regolamento  di attuazione della legge
quadro  sui  lavori  pubblici prevede che "non si fa luogo ad appalto
concorso  o  a  licitazione  privata  qualora il numero dei candidati
qualificati  sia  inferiore  a  tre" ed aggiunge che "in tal caso, la
stazione   appaltante  bandisce  una  nuova  gara  mediante  pubblico
incanto,  anche  modificando  le  relative  condizioni  ed  aggiudica
comunque l'appalto all'esito della seconda procedura".
  Va  preliminarmente  considerato  che  la  norma  di  cui  trattasi
riguarda per sua espressa previsione i "candidati qualificati", cioe'
quei  soggetti  che  avendo presentato domanda di partecipazione alle
relative  procedure  di gara siano stati ritenuti idonei a concorrere
dalla  stazione appaltante. Il fatto che la norma faccia riferimento,
in via esclusiva, alla procedura della licitazione privata e a quella
dell'appalto  concorso, cioe' a due procedure consistenti in una fase
di qualificazione alla gara ed in una di presentazione delle offerte,
consente   di  ritenere  che  e'  fatto  obbligo  all'amministrazione
aggiudicatrice di verificare se, sulla base dei soggetti ammessi alla
gara,   siano   assicurate   le  condizioni  minime  di  concorrenza;
condizioni  che si possono ritenere assolte nel caso in cui il numero
degli  ammessi  alla  gara  non  sia inferiore a tre. Ecco quindi che
assicurando  la  partecipazione  plurima  alle  procedure  di gara si
ottempera  al principio comunitario della garanzia della concorrenza;
partecipazione  che  con  l'entrata  in  vigore  a pieno regime della
disciplina  sulla  qualificazione delle imprese potra' essere tale da
ovviare  all'inconveniente  della  limitata  reperibilita' di imprese
qualificate nei singoli settori di interesse.
  Ecco  quindi  che il problema del coordinamento tra quanto disposto
dall'art. 76, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n.
554/1999  e  dall'art.  69 del regio decreto n. 827/1924 non comporta
particolare  difficolta',  trattandosi  di  discipline che riguardano
momenti  diversi  della procedura di gara, che si integrano tra loro,
senza  sovrapporsi:  l'una  infatti  riguarda, sotto il profilo della
concorrenzialita',  le  condizioni  minime  da  rispettare nella fase
precedente  agli  inviti  alla  gara,  l'altra  riguarda  il  momento
successivo delle offerte valide presentate.
  La  conseguenza e' quindi che la stazione appaltante ha comunque la
facolta'  di  aggiudicare  in  presenza di una sola offerta valida ai
sensi  dei  citati  articoli 69  e  89 del regio decreto n. 827/1924,
purche' abbia inserito detta previsione nel bando di gara.
  Maggiori  difficolta'  interpretative  sorgono  dalla  lettura  del
secondo periodo dell'art. 76, comma 2, del regolamento citato laddove
si  prevede  che  qualora  il  numero  dei  candidati qualificati sia
inferiore  a  tre  "la  stazione  appaltante  bandisce una nuova gara
mediante  pubblico incanto, anche modificando le relative condizioni,
e aggiudica comunque l'appalto all'esito della seconda procedura".
  Occorre  in  primo  luogo  precisare  che la citata disposizione si
riferisce   testualmente   alla  gara  indetta  in  seconda  battuta,
rimanendo  pertanto  fuori  dal  suo  ambito  applicativo il pubblico
incanto  che  sia  stato  indetto  originariamente  con cio' restando
immutate  le  regole  all'uopo  fissate  dal citato art. 69 del regio
decreto n. 827/1924.
  Per  quanto  attiene invece all'eventuale obbligo incondizionato di
aggiudicare  gravante  in  capo  all'amministrazione  si formulano le
seguenti considerazioni.
  La  giurisprudenza  comunitaria  ha in piu' occasioni rilevato come
non   possa   desumersi   dalle   direttive   europee  alcun  obbligo
dell'amministrazione  di  procedere  all'aggiudicazione degli appalti
pubblici  soprattutto  in  presenza  di  un'unica offerta valida, non
rinvenendosi nella direttiva n. 93/37/CE alcuna disposizione espressa
in tal senso.
  Peraltro,  la  previsione contenuta nell'ultima parte dell'art. 76,
comma  2,  del  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 554/1999
essendo tesa ad assicurare l'esigenza di tempestivita' e contenimento
dei  costi  delle procedure di gara, potrebbe essere interpretata nel
senso  di  rendere  obbligatorio  per  l'amministrazione di procedere
all'aggiudicazione  della seconda gara, anche in presenza di una sola
offerta valida.
  Detta  interpretazione  tuttavia  non  puo'  essere  condivisa  sia
perche' in contrasto con i principi comunitari suesposti, sia perche'
in  contrasto  con  lo  stesso  principio  emergente  dalla normativa
nazionale.
  Deve,  pertanto,  ritenersi che residui in capo all'amministrazione
il  potere di non aggiudicare, anche nella seconda gara, l'appalto in
questione,   qualora  la  verifica  della  congruita'  della  offerta
presentata  dia un esito non positivo. Verifica che deve considerarsi
obbligatoria  da  parte dell'amministrazione aggiudicatrice alla luce
del    principio    di   effettivita'   ed   efficienza   dell'azione
amministrativa.  Con la considerazione ulteriore che il potere di non
aggiudicare  puo'  trovare fondamento, in via generale, in specifiche
ragioni  di  pubblico  interesse (es. eccessiva onerosita' del prezzo
indicato nell'offerta dell'impresa).
  Si   puo'   in   conclusione   affermare   che   residua   in  capo
all'amministrazione   il  potere  discrezionale,  da  esercitarsi  in
ipotesi eccezionali, di non aggiudicare l'appalto anche nella seconda
gara  qualora  la  verifica della congruita' della offerta presentata
dia un esito non positivo.
  Il  potere  discrezionale  de  quo  puo' trovare esplicazione anche
nell'ipotesi  in  cui  si  accertino  carenze  o  irregolarita' nelle
condizioni  stabilite  per  la  gara, che hanno comportato una scarsa
partecipazione alla stessa.
  Parimenti   andra'  valutata,  da  parte  dell'amministrazione,  la
permanenza della necessita' di soddisfare quell'esigenza pubblica per
la  quale  e'  stata  predisposta  la  prima  gara, i costi sostenuti
dall'amministrazione  e  dal  o  dai  partecipanti,  la  tipologia di
appalto  ed  il  relativo  importo, qualora costituiscano motivazione
alla scarsa partecipazione delle imprese.
  Sulla   base   delle   suindicate   considerazioni   il   Consiglio
nell'adunanza del 26 luglio 2001 ha deliberato quanto segue:
    l'istituto  dell'aggiudicazione  in  presenza di una sola offerta
valida e' tuttora regolato dall'art. 69 del regio decreto n. 827/1924
limitatamente  alle  procedure  avviate  originariamente per pubblico
incanto  o  per  licitazione  privata:  in tali casi il numero minimo
necessario di offerte effettive per la legittima aggiudicazione della
gara  deve  essere  almeno  pari  a  due, salvo la sussistenza di una
espressa  clausola  nel  bando  di  gara che preveda l'aggiudicazione
all'unico offerente;
    l'art.  76,  comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
n.  554/1999  laddove  prevede  che nel caso di licitazione privata e
appalto  concorso  non  si  procede  qualora  il numero dei candidati
qualificati  sia  inferiore  a  tre,  si  riferisce testualmente alla
potenzialita'  degli offerenti qualificati per la partecipazione alla
gara  e non all'effettivita' delle offerte presentate nella procedura
selettiva medesima;
    a  seguito  di pubblico incanto esperito in seconda fase ai sensi
dell'art. 76, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n.
554/1999  o  con  riferimento al pubblico incanto ed alla licitazione
privata  in  prima  fase  ai  sensi dell'art. 69 del regio decreto n.
827/1924  e  sempre  che  in tal caso il bando preveda la clausola di
aggiudicabilita',  l'amministrazione  e' tenuta, in presenza di unica
offerta  valida,  a procedere all'aggiudicazione del contratto, salvo
che  non  ricorrano  eccezionali  motivi di pubblico interesse; detti
motivi  possono  sostanziarsi  nella  verifica  della  non congruita'
dell'offerta,  nell'accertamento  di  carenze  o  irregolarita' nella
procedura di gara ovvero nel venir meno dell'esigenza pubblica per la
quale e' stata avviata la procedura concorsuale.
      Roma, 26 luglio 2001
                                                 Il presidente: Garri
Il segretario: Esposito