IL DIRETTORE GENERALE
               del Dipartimento per la programmazione
               il coordinamento e gli affari economici

  Vista  la  legge  9 maggio  1989, n. 168, e successive modifiche ed
integrazioni;
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modifiche ed integrazioni;
  Vista  la  legge  14 gennaio  1994, n. 20, e successive modifiche e
integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  22 ottobre  1992, n. 415, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  19  dicembre  1992,  n.  488,  recante:
"Modifiche  alla  legge  1  marzo  1986, n. 64, in tema di disciplina
organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno";
  Viste  le  domande presentate ai sensi del decreto ministeriale del
23  ottobre 1997, n. 629, riguardante le modalita' procedurali per la
concessione delle agevolazioni ai progetti e centri di ricerca di cui
all'art.  6,  comma  5,  del  decreto-legge  8  febbraio 1995, n. 32,
convertito  nella  legge  7  aprile  1995, n. 104, a valere sui fondi
della  legge  n.  488  del  19  dicembre  1992,  e  i  relativi esiti
istruttori;
  Viste  le  proposte formulate dal comitato tecnico scientifico aree
depresse  nella  riunione  del  13 febbraio  2001 ed in particolare i
progetti  S141-P  e  S336-P  per i quali il C.T.S. ha espresso parere
favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni;
  Acquisite  in  data  10 luglio  2001  ed  in  data  25 giugno  2001
specifiche  integrazioni  di  carattere  economico  finanziario,  per
entrambi i progetti, da parte dei relativi istituti di credito;
  Vista la disponibilita' del cap. 7365;
  Considerato  che  per i predetti progetti proposti per l'ammissione
alle agevolazioni nella predetta riunione e' in corso di acquisizione
la  certificazione  di  cui  al decreto legislativo 8 agosto 1994, n.
490, cosi' come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n.
135, e successive modificazioni e integrazioni;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  I   seguenti   progetti   di   ricerca   industriale   e   sviluppo
precompetitivo  sono  ammessi  alle  agevolazioni ai sensi del citato
decreto  ministeriale  n. 629 del 23 ottobre 1997, nella misura e con
le modalita' di seguito indicate:
Ditta:  Ansaldo  ricerche  S.r.l. - Societa' per lo sviluppo di nuove
tecnologie - Genova - (classificata grande impresa).
  Progetto: S141-P
  Titolo del progetto: sviluppo sistema per cogenerazione distribuita
con microturbina a gas.
  Entita'  delle  spese  nel  progetto approvato: L. 7.820.000.000 di
cui:
    in zona non eleggibile, L. 0;
    in zona art. 92, par. 3, lettera a), L. 515.000.000;
    in zona art. 92, par. 3, lettera c), L. 7.305.000.000;
    in zona obiettivo 2 e 5 b, L. 0.
  Entita' delle spese ammissibili: L. 7.820.000.000.
  Ripartizione  delle  spese  tra  attivita' di ricerca industriale e
sviluppo  precompetitivo:  L. 4.585.000.000 per ricerca industriale e
L. 3.235.000.000 per sviluppo precompetitivo.
  Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera d),
punti  2,  3, 4, 5, 6, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre
1997.
  Ammontare   massimo   complessivo   del   contributo  nella  spesa:
L. 4.996.300.000.
  Numero delle quote in cui e' frazionata l'erogazione: 3.
  Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 1.665.430.000
  Intensita'  media  di  agevolazione  derivante  dalla  ripartizione
prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 64,66%.
  Intensita'   effettiva   di  agevolazione  considerato  l'andamento
temporale delle spese: 63,89%.
  Tasso  applicato  per  le operazioni di attualizzazione ai fini del
calcolo  dell'ESL  vigente  al momento di inizio del progetto e fisso
per tutta la durata del progetto: 5,70%.
   Durata del progetto: trentasei mesi a partire dal 1 gennaio 2000.
  Ammissibilita'  delle  spese  a  decorrere dal novantesimo giorno a
partire dal 5 gennaio 1999.
  Qualora,  tra  la  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  del presente decreto e la stipula del contratto
con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della
data   di   inizio   delle  attivita'  progettuali  ed  il  tasso  di
attualizzazione  a  tale data comporti una diminuzione dell'ammontare
del  contributo  massimo,  l'istituto  di  credito  convenzionato, ne
dovra'  tenere  conto  al momento della stipula del contratto dandone
tempestiva comunicazione a questo Ministero.
  Condizioni:  l'operativita'  del  presente  decreto  e' subordinata
all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa
citata in premessa;
Ditta:  Industria  per  il  software S.p.a. - Caserta - (classificata
grande impresa).
  Progetto: S336-P.
  Titolo del progetto: una segreteria per il cittadino.
  Entita'  delle  spese  nel progetto approvato: L. 12.042.000.000 di
cui:
    in zona non eleggibile, L. 0;
    in zona art. 92, par. 3, lettera a), L. 12.042.000.000;
    in zona art. 92, par. 3, lettera c), L. 0;
    in zona obiettivo, 2 e 5 b, L. 0.
  Entita' delle spese ammissibili: L. 12.042.000.000;
  Ripartizione  delle  spese  tra  attivita' di ricerca industriale e
sviluppo  precompetitivo:  L. 8.981.000.000 per ricerca industriale e
L. 3.061.000.000 per sviluppo precompetitivo.
  Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera d),
punti 2, 4, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.
  Ammontare   massimo   complessivo   del   contributo   nella  spesa
L. 8.739.300.000.
  Numero delle quote in cui e' frazionata l'erogazione: 3.
  Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 2.913.100.000.
  Intensita'  media  di  agevolazione  derivante  dalla  ripartizione
prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 68,75%.
  Intensita'   effettiva   di  agevolazione  considerato  l'andamento
temporale delle spese: 72,57%.
  Tasso  applicato  per  le operazioni di attualizzazione ai fini del
calcolo  dell'ESL  vigente  al momento di inizio del progetto e fisso
per tutta la durata del progetto: 5,70%.
  Durata del progetto: trentasei mesi a partire dal 21 marzo 2000.
  Ammissibilita'  delle  spese  a  decorrere dal novantesimo giorno a
partire dal 21 dicembre 1999.
  Qualora,  tra  la  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  del presente decreto e la stipula del contratto
con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della
data   di   inizio   delle  attivita'  progettuali  ed  il  tasso  di
attualizzazione  a  tale data comporti una diminuzione dell'ammontare
del  contributo  massimo,  l'istituto  di  credito  convenzionato, ne
dovra'  tenere  conto  al momento della stipula del contratto dandone
tempestiva comunicazione a questo Ministero.
  Condizioni:  l'operativita'  del  presente  decreto  e' subordinata
all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa
citata in premessa.