IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi, nonche' le sue successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regolamento per l'applicazione della citata legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, e modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in virtu' del quale e' stata confermata allo Stato la determinazione degli interventi obbligatori in materia fitosanitaria (art. 71, comma 1, lettera c); Vista la direttiva n. 77/93/CEE del consiglio del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 536, che in attuazione della direttiva 91/683/CEE istituisce il servizio fitosanitario nazionale; Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni; Considerato che nell'America settentrionale, areale di origine dell'insetto, la diabrotica del mais costituisce grave problema fitosanitario, comportando notevolissimi danni economici ed ambientali; Considerato che nell'area balcanica, a partire dal focolaio iniziale riscontrato in Serbia nel 1992, si sta espandendo in modo preoccupante una infestazione della diabrotica del mais, che ora sta interessando Paesi limitrofi (Romania, Ungheria e Croazia); Considerato che e' stata rinvenuta la presenza, su coltura di mais, in una localita' del Veneto ed in una della Lombardia dell'insetto Diabrotica virgifera virgifera Le Conte; Considerato che l'insetto puo' volare o essere trasportato passivamente in modo estremamente rapido anche su grandi distanze, e che e' stata verificata una espansione delle aree infestate di oltre quaranta chilometri annui; Considerato che il verme delle radici del mais vive nutrendosi di Zea mays ma anche di altre graminacee spontanee e che negli USA e' stato segnalato un "ceppo" in grado di adattarsi alla rotazione soia-mais (le femmine ovidepongono sul terreno coltivato a soia per poi determinare un attacco al mais coltivato nell'anno successivo); Ritenuto che gli interventi di lotta chimica, pur indispensabili allo stato delle attuali conoscenze, debbano essere limitati al minimo e che la lotta all'insetto debba trovare sostegno per quanto possibile in pratiche di tipo agronomico, prime tra tutte l'esclusione del ristoppio del mais nelle zone colpite ed il ricorso a lavorazioni estive del terreno; Considerata la necessita' di attuare misure preventive atte a limitare o ritardare la introduzione e diffusione della Diabrotica virgifera virgifera; Ritenuto indispensabile che vengano poste in atto drastiche misure di eradicazione al primo apparire dell'insetto in modo da evitare che focolai primari di pochi esemplari, pervenuti casualmente in area non infestata, possano originare popolazioni consistenti in seguito difficilmente controllabili; Ritenuto che, stante la rapidita' di spostamento dell'insetto nonche' la particolare dinamica espansiva della popolazione, e' oltremodo auspicabile l'attuazione tanto di interventi di eradicazione, da attivare sui focolai iniziali del fitofago, quanto di misure di contenimento nelle aree di insediamento dello stesso; Considerate le ultime acquisizioni tecniche intervenute relativamente alle dinamiche biologiche del parassita; Udito il parere del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste espresso nell'adunanza del 1 dicembre 2000 sullo schema di decreto ministeriale concernente la lotta obbligatoria contro la diabrotica del mais (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte); Acquisito il parere favorevole della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 26 luglio 2001, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera a), della legge 18 giugno 1931, n. 987; Decreta: Art. 1. Finalita' 1. La lotta contro il coleottero crisomelide Diabrotica virgifera virgifera Le Conte (diabrotica del mais) e' obbligatoria nel territorio della Repubblica italiana, al fine di contrastarne l'introduzione e la diffusione.