IL MINISTRO DELLE POLITICHE
                        AGRICOLE E FORESTALI
  Vista  la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la
difesa  delle  piante  coltivate  e  dei  prodotti agrari dalle cause
nemiche   e   sui   relativi   servizi,  nonche'  le  sue  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto   il  regolamento  per  l'applicazione  della  citata  legge,
approvato  con  regio  decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, e modificato
con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616,   in  virtu'  del  quale  e'  stata  confermata  allo  Stato  la
determinazione  degli interventi obbligatori in materia fitosanitaria
(art. 71, comma 1, lettera c);
  Vista la direttiva n. 77/93/CEE del consiglio del 21 dicembre 1976,
concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati
membri  di  organismi  nocivi  ai  vegetali  o ai prodotti vegetali e
successive modificazioni;
  Visto  il  decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 536, che in
attuazione   della   direttiva   91/683/CEE  istituisce  il  servizio
fitosanitario nazionale;
  Visto  il  decreto  ministeriale  31  gennaio  1996, pubblicato nel
supplemento  ordinario  n.  33  alla  Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19
febbraio   1996,   concernente   le   misure   di  protezione  contro
l'introduzione  e  la  diffusione  nel  territorio  della  Repubblica
italiana  di  organismi  nocivi  ai vegetali o ai prodotti vegetali e
successive modificazioni;
  Considerato  che  nell'America  settentrionale,  areale  di origine
dell'insetto,  la  diabrotica  del  mais  costituisce  grave problema
fitosanitario,   comportando   notevolissimi   danni   economici   ed
ambientali;
  Considerato   che  nell'area  balcanica,  a  partire  dal  focolaio
iniziale  riscontrato  in  Serbia nel 1992, si sta espandendo in modo
preoccupante  una infestazione della diabrotica del mais, che ora sta
interessando Paesi limitrofi (Romania, Ungheria e Croazia);
  Considerato che e' stata rinvenuta la presenza, su coltura di mais,
in  una  localita'  del Veneto ed in una della Lombardia dell'insetto
Diabrotica virgifera virgifera Le Conte;
  Considerato   che   l'insetto  puo'  volare  o  essere  trasportato
passivamente  in modo estremamente rapido anche su grandi distanze, e
che  e' stata verificata una espansione delle aree infestate di oltre
quaranta chilometri annui;
  Considerato  che  il verme delle radici del mais vive nutrendosi di
Zea  mays  ma  anche di altre graminacee spontanee e che negli USA e'
stato  segnalato  un  "ceppo"  in  grado  di adattarsi alla rotazione
soia-mais  (le  femmine ovidepongono sul terreno coltivato a soia per
poi determinare un attacco al mais coltivato nell'anno successivo);
  Ritenuto  che  gli  interventi di lotta chimica, pur indispensabili
allo  stato  delle  attuali  conoscenze,  debbano  essere limitati al
minimo  e  che la lotta all'insetto debba trovare sostegno per quanto
possibile   in   pratiche   di   tipo  agronomico,  prime  tra  tutte
l'esclusione  del ristoppio del mais nelle zone colpite ed il ricorso
a lavorazioni estive del terreno;
  Considerata  la  necessita'  di  attuare  misure  preventive atte a
limitare  o  ritardare  la introduzione e diffusione della Diabrotica
virgifera virgifera;
  Ritenuto  indispensabile che vengano poste in atto drastiche misure
di eradicazione al primo apparire dell'insetto in modo da evitare che
focolai primari di pochi esemplari, pervenuti casualmente in area non
infestata,  possano  originare  popolazioni  consistenti  in  seguito
difficilmente controllabili;
  Ritenuto  che,  stante  la  rapidita'  di  spostamento dell'insetto
nonche'  la  particolare  dinamica  espansiva  della  popolazione, e'
oltremodo   auspicabile   l'attuazione   tanto   di   interventi   di
eradicazione,  da  attivare sui focolai iniziali del fitofago, quanto
di misure di contenimento nelle aree di insediamento dello stesso;
  Considerate    le    ultime   acquisizioni   tecniche   intervenute
relativamente alle dinamiche biologiche del parassita;
  Udito  il  parere  del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle
foreste  espresso  nell'adunanza  del 1 dicembre 2000 sullo schema di
decreto  ministeriale  concernente  la  lotta  obbligatoria contro la
diabrotica del mais (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte);
  Acquisito  il  parere  favorevole della conferenza permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di  Bolzano,  espresso  nella  seduta  del  26 luglio  2001, ai sensi
dell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  Ai  sensi  dell'art. 11, comma 1, lettera a), della legge 18 giugno
1931, n. 987;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                              Finalita'
  1.  La  lotta contro il coleottero crisomelide Diabrotica virgifera
virgifera   Le  Conte  (diabrotica  del  mais)  e'  obbligatoria  nel
territorio   della  Repubblica  italiana,  al  fine  di  contrastarne
l'introduzione e la diffusione.