IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visti  i  decreti  di  attuazione,  finora  emanati, della predetta
legge;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei
vini;
  Vista  la  legge  27  maggio  2001,  n.  122,  recante disposizioni
modificative  ed integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo e forestale;
  Visto  il decreto dirigenziale 18 maggio 1998 con il quale e' stata
riconosciuta   la  denominazione  di  origine  controllate  dei  vini
"Molise"   o   "Del   Molise"  ed  e'  stato  approvato  il  relativo
disciplinare di produzione;
  Visti  i  ricorsi n. 10647/98 e 10648/98 proposti, rispettivamente,
dalla  Fattoria  di  Paterno S.n.c. di Aldo Fresa e dal Consorzio del
vino  nobile  di  Montepulciano,  intesi  ad  ottenere l'annullamento
dell'art. 2, comma 1 del decreto dirigenziale 18 maggio 1998, nonche'
dell'art.  2,  comma  1,  e  dell'art. 6, commi 10 e 11, dell'annesso
disciplinare di produzione;
  Viste  le  sentenze  n.  3889/2000  e  n.  3902/2000  del tribunale
amministrativo  regionale  del  Lazio  con le quali e' stato disposto
l'annullamento del decreto dirigenziale 18 maggio 1998 nelle parti in
cui,  all'art.  2,  comma  1, del sopracitato decreto, ed all'art. 6,
commi   10   ed  11,  dell'annesso  disciplinare  di  produzione,  e'
consentito  "l'abbinamento della denominazione di origine controllata
dei vini "Molise al nome del vitigno "Montepulciano ";
  Visto il decreto direttoriale 10 ottobre 2000 di annullamento delle
disposizioni  contenute  nel  decreto  dirigenziale  18  maggio  1998
concernente   il   riconoscimento   della  denominazione  di  origine
controllata  dei  vini  "Molise"  o "Del Molise" e l'approvazione del
relativo  disciplinare  di  produzione, in conformita' delle sentenze
del  tribunale  amministrativo  regionale del Lazio, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 240 del 13 ottobre 2000;
  Vista la decisione del Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale,
n.  3293  del  20  giugno 2001 con la quale veniva respinto l'appello
proposto  dalla  regione  Molise  e  altri  ed  era  conseguentemente
confermata  la  decisione  del  tribunale amministrativo del Lazio n.
3902/2000;
  Viste  le note del Consorzio di tutela dei vini D.O.C. e I.G.T. del
Molise  e  della Federazione regionale coltivatori diretti del Molise
con  le  quali  e'  stata  richiesta  una  deroga,  per  la  campagna
vendemmiale  2001, per l'utilizzo del nome del vitigno Montepulciano,
nella   designazione   delle  tipologie:  ""Molise  Montepulciano"  e
""Molise  Montepulciano  riserva"  ricomprese  nella denominazione di
origine  controllata  dei  vini  "Molise", le cui motivazioni trovano
fondamento  nelle  gravi  difficolta'  in  cui  versa  la viticoltura
regionale a causa di avvenimenti atmosferici avversi verificatisi nel
corso  della  annata  agraria,  negli interessi economici coinvolti e
segnalati  da  diversi  produttori, nonche' nella mancanza, a seguito
delle  decisioni  dei  giudici amministrativi, nella denominazione di
origine  controllata  "Molise",  di  una  normativa  disciplinante la
tipologia   di   vino  che  preveda  l'utilizzo,  nella  composizione
ampelografica, del vitigno "Montepulciano";
  Considerato  che  per le motivazioni sopra esposte appare opportuno
consentire,  in  via  del  tutto  eccezionale,  anche per la campagna
vendemmiale   2001-2002,   il   riferimento   nella   designazione  e
presentazione al vitigno "Montepulciano";
  Ritenuta  la  necessita' di definire sin da ora un quadro normativo
di  certezza  per  le produzioni successive alla campagna vendemmiale
2001-2002  coerente  con  le sentenze n. 3889/2000 e n. 3902/2000 del
tribunale  amministrativo  regionale  del  Lazio e con la sentenza n.
3293/2001 del Consiglio di Stato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. La deroga prevista dall'art. 2, comma 3 del decreto direttoriale
10  ottobre  2000  e' estesa anche ai vini a denominazione di origine
controllata "Molise" ottenuti nella campagna vendemmiale 2001-2002.