IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
            del Dipartimento della qualita' dei prodotti
                    agroalimentari e dei servizi
          - Direzione generale per la qualita' dei prodotti
             agroalimentari e la tutela del consumatore
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visti  i  decreti  di  attuazione,  finora  emanati, della predetta
legge;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei
vini;
  Vista  la  legge  27  marzo  2001,  n.  122,  con la quale e' stato
modificato l'art. 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
  Vista  la  domanda  presentata  dall'Ente  tutela  vini di Romagna,
intesa  ad  ottenere il riconoscimento della denominazione di origine
controllata "Colli Romagna centrale";
  Visto il parere favorevole della regione Emilia-Romagna sulla sopra
citata domanda;
  Visto  il  parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e
la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche dei vini sulla predetta istanza e sulla proposta
del  relativo  disciplinare  di  produzione  formulati  dal  Comitato
stesso, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 165
del 18 luglio 2001;
  Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi
previsti,  istanze  o  controdeduzioni  da parte degli interessati in
relazione  al  parere  ed alla proposta di disciplinare di produzione
sopra citati;
  Ritenuto  pertanto  necessario  doversi procedere al riconoscimento
della  denominazione  di origine controllata "Colli Romagna centrale"
ed  alla  approvazione  del  relativo  disciplinare di produzione del
vino,  in  conformita'  al parere espresso ed alla proposta formulata
dal sopra citato Comitato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  E'  riconosciuta la denominazione di origine controllata "Colli
Romagna  centrale"  ed  e'  approvato, nel testo annesso, il relativo
disciplinare di produzione.
  2.  Tale  denominazione  e'  riservata  ai vini che rispondono alle
condizioni  ed  ai  requisiti  stabiliti nel predetto disciplinare di
produzione,  le  cui  misure  entrano  in  vigore  a  decorrere dalla
vendemmia 2001.