IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE del Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, con la quale e' stato modificato l'art. 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164; Vista la domanda presentata dall'Ente tutela vini di Romagna, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata "Colli Romagna centrale"; Visto il parere favorevole della regione Emilia-Romagna sulla sopra citata domanda; Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla predetta istanza e sulla proposta del relativo disciplinare di produzione formulati dal Comitato stesso, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 165 del 18 luglio 2001; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati in relazione al parere ed alla proposta di disciplinare di produzione sopra citati; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata "Colli Romagna centrale" ed alla approvazione del relativo disciplinare di produzione del vino, in conformita' al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato; Decreta: Art. 1. 1. E' riconosciuta la denominazione di origine controllata "Colli Romagna centrale" ed e' approvato, nel testo annesso, il relativo disciplinare di produzione. 2. Tale denominazione e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2001.