Il Ministro per le pari opportunita' emana il seguente avviso per
la presentazione e la selezione dei progetti:
1. Premessa.
    Con  il presente avviso si intende dare attuazione a programmi di
protezione   sociale  nell'ambito  dei  programmi  di  assistenza  ed
integrazione  sociale  previsti  dall'art.  18  del testo unico delle
disposizioni  concernenti  la  disciplina  sull'immigrazione  e norme
sulle  condizioni  dello straniero, approvato con decreto legislativo
25  luglio  1998, n. 286, e dagli articoli 25 e 26 del regolamento di
attuazione   del  citato  testo  unico,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  31  agosto 1999, n. 394. A tal fine la
Commissione  interministeriale  prevista  dall'art.  25, comma 2, del
regolamento  di attuazione del testo unico predetto, valutera', sulla
base   dei   criteri   e   delle   modalita'   previsti  dal  decreto
interministeriale  del  23  novembre  1999, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  - serie generale - n. 291 del 13 dicembre 1999, i progetti
rivolti  specificamente  ad  assicurare  un  percorso di assistenza e
protezione allo straniero.
2. Obiettivi.
    Costituiscono oggetto del presente avviso i programmi finalizzati
alla    realizzazione   di   misure   di   accoglienza,   inserimento
socio-lavorativo, formazione, orientamento, informazione, destinati a
stranieri  che  si  trovano  nelle  situazioni di cui all'art. 18 del
testo unico sopracitato, in particolare donne e minori, che intendano
sottrarsi  alla  violenza  e ai condizionamenti di soggetti dediti al
traffico di persone a scopo di sfruttamento sessuale.
    Essi  si  articolano in progetti territoriali gestiti da regioni,
province,  comuni,  comunita'  montane  e loro consorzi o da soggetti
privati   convenzionati   con   l'ente   territoriale,  (ed  iscritti
nell'apposita  sezione  del  registro delle associazioni e degli enti
che  svolgono  attivita'  a  favore  di  stranieri  immigrati  di cui
all'art.  52,  comma 1, lettera c), del regolamento di attuazione del
testo unico gia' menzionato), secondo le disposizioni che verranno di
seguito indicate.
3. Risorse programmate.
    L'ammontare  delle  risorse  destinate  ai  progetti  di  cui  al
presente  avviso  e'  di  L. 7.000.000.000  a  valere  sulle  risorse
assegnate   al  Dipartimento  per  le  pari  opportunita',  ai  sensi
dell'art. 18, comma 7, del testo unico indicato e dell'art. 25, comma
1, del regolamento di attuazione del testo unico gia' menzionato.
    Le iniziative saranno finanziate come segue:
      il 70% del totale della spesa a valere sulle risorse statali;
      il  30% del totale della spesa a valere sulle risorse dell'ente
territoriale relative all'assistenza.
4. Destinatari.
    Sono destinatari dei progetti:
      persone  straniere,  in  particolare donne e minori, vittime di
soggetti  dediti  al  traffico  di  persone  a  scopo di sfruttamento
sessuale.
5. Proponenti.
    Per proponente si intende:
      il  soggetto che presenta il progetto e lo realizza, se ammesso
al  finanziamento. I proponenti sono responsabili della realizzazione
dei  progetti  presentati.  Ove  parte  della  loro  attuazione venga
affidata  a soggetti terzi, essi ne rimangono comunque responsabili e
mantengono  il  coordinamento  delle  azioni  previste.  Nel progetto
dovranno preferibilmente essere indicati i soggetti attuatori.
    Possono presentare progetti:
      regioni, province, comuni, comunita' montane e loro consorzi;
      soggetti  privati  convenzionati iscritti nell'apposita sezione
del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attivita' a
favore  degli  immigrati di cui all'art. 52, comma 1, lettera c), del
regolamento di attuazione del testo unico gia' citato.
6. Durata dei progetti.
    Ai  fini  del  presente  avviso  saranno ammessi alla valutazione
progetti di durata massima annuale.
    I  progetti  dovranno  essere comunque conclusi entro dodici mesi
dalla data del decreto di ammissione al finanziamento.
7. Documentazione richiesta per la presentazione dei progetti.
    La presentazione dei progetti deve essere corredata da:
      a) una  relazione  esplicativa  concernente  la  tipologia e la
natura  del  programma di protezione sociale che individui obiettivi,
articolazione   in   fasi  del  percorso  progettuale  e  metodologie
utilizzate;
      b) una  analisi  costi-benefici relativa alle finalizzazioni da
perseguire   specificando   analiticamente   la  tipologia  di  costo
(personale,  attrezzature,  strutture  materiale  di consumo, utenze,
spese  amministrative, misure di sostegno, misure di accompagnamento)
e la partecipazione al finanziamento da parte di un ente territoriale
nella  misura indicata dall'art. 25 del regolamento di attuazione del
testo unico gia' citato;
      c) una  scheda  contenente  tutti  gli  elementi  relativi alla
natura,   alle   caratteristiche   e  alle  esperienze  del  soggetto
proponente, nonche' del soggetto attuatore se diverso dal proponente;
      d) un formulario compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal
legale rappresentante del soggetto proponente;
      e) una  dichiarazione  sottoscritta  dal  legale rappresentante
dell'ente  territoriale  che  il progetto presentato sia beneficiario
del  cofinanziamento  di cui all'art. 25, comma 1, del regolamento di
attuazione del testo unico richiamato;
      f) una  dichiarazione,  in forma di autocertificazione ai sensi
dell'art. 2 della legge 15 maggio 1997, n. 127, attestante l'avvenuta
iscrizione  nell'apposita  sezione  del registro delle associazioni e
degli  enti che svolgono attivita' a favore di stranieri immigrati di
cui  all'art.  52, comma 1, lettera c), del regolamento di attuazione
del testo unico gia' citato.
8. Assistenza tecnica per la definizione delle domande.
    Per  avere  informazioni sul presente avviso e sulle procedure di
presentazione   dei   progetti,   i   soggetti  interessati  potranno
contattare  la segreteria tecnica della Commissione interministeriale
di  cui  in  premessa.  Tel. 06/67.79.5411-5348,  fax  06/67.79.5431,
e-mail: progettiarticolo18@palazzochigi. it
9. Procedure di selezione.
    9.1 Ammissibilita' dei progetti.
    L'ammissibilita'  dei  progetti viene riscontrata preventivamente
alla valutazione.
    Non sono ammessi i progetti:
      inviati  o  consegnati al Dipartimento oltre i termini previsti
dal presente avviso;
      privi  della  domanda  firmata  dal  legale  rappresentante del
soggetto proponente;
      privi del formulario allegato al presente avviso;
      privi  dell'indicazione  del  co-finanziamento nella misura del
30%   a   valere   sulle   risorse  dell'ente  territoriale  relative
all'assistenza;
      il  cui  proponente e responsabile del progetto non rientri tra
quelli indicati al punto 5 del presente avviso.
   9.2 Valutazione dei progetti.
    La   valutazione   dei   progetti  e'  svolta  dalla  Commissione
interministeriale  prevista  dall'art.  25,  comma 2, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  31 agosto 1999, n. 394, regolamento di
attuazione   del   testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  la
disciplina   dell'immigrazione   e   norme   sulla  condizione  dello
straniero,  a  norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286.
    La  commissione  provvede  alla  valutazione dei progetti tramite
apposite griglie tecniche di attribuzione di punteggio sulla base dei
seguenti indicatori e criteri:
      esperienza e capacita' organizzativa del proponente;
      articolazione  e  consistenza  delle  strutture  logistiche  di
accoglienza;
      previsione   di  forme  di  partenariato  o  di  collaborazione
istituzionale con altri soggetti che operano nella materia;
      capacita' di collegamento in rete, anche con altri programmi di
protezione sociale;
      cantierabilita' dell'intervento;
      localizzazione  del progetto in zone a piu' alta diffusione del
fenomeno;
      assenza  o  carenza  sul  territorio  di  strutture pubbliche o
private in grado di fornire analoghe prestazioni assistenziali;
      carattere innovativo dell'intervento;
      qualita'  dei percorsi formativi, ove previsti, e loro coerenza
con le opportunita' di inserimento socio-lavorativo;
      capacita' di assicurare un effettivo inserimento lavorativo dei
destinatari dell'intervento;
      caratteristiche delle azioni integrate;
      competenze specialistiche per particolari segmenti di utenza;
      ottimale rapporto costi/benefici.
10. Obblighi  del  soggetto  ammesso a finanziamento e ammissibilita'
delle spese.
    Gli  obblighi  del  soggetto  ammesso al finanziamento e le spese
ammissibili  sono  precisati  nell'apposita  convenzione  che  verra'
stipulata  tra  l'ente  proponente  e  il  Dipartimento  per  le pari
opportunita'.  Le attivita' dovranno avere inizio entro trenta giorni
dalla firma della convenzione di cui sopra.
    Per  i  soggetti  privati  ammessi  al finanziamento la validita'
della convenzione di cui sopra e' subordinata alla sussistenza e alla
produzione  di  un  atto  idoneo  rilasciato  dall'ente  territoriale
competente per la gestione del co-finanziamento del progetto.
11. Soggetti attuatori.
    Laddove  l'attuazione  del  progetto  venga  affidato  a progetti
terzi,   questi  ultimi  debbono  comunque  essere  in  possesso  dei
requisiti di cui all'art. 52, comma 1, lettera c), del regolamento di
attuazione  del  testo unico gia' citato alla data di scadenza per la
presentazione della domanda di cui al presente avviso.
12. Modalita' e termini di presentazione della domanda.
    I  soggetti  interessati alla presentazione dei progetti relativi
ai  programmi  di  protezione  sociale dovranno inoltrare una domanda
sulla  base  delle  indicazioni  contenute  nel presente avviso e del
formulario allegato.
    Le  domande,  firmate  dal  legale  rappresentante  del  soggetto
proponente,  dovranno essere presentate secondo le modalita' indicate
al paragrafo 7.
    Le  buste contenenti le proposte, con indicazione del riferimento
in  calce  a  destra:  "Progetti  di protezione sociale - art. 18 del
testo  unico  sull'immigrazione",  dovranno pervenire al Dipartimento
per  le  pari  opportunita'  -  segreteria  tecnica della Commissione
interministeriale  per  l'attuazione  dell'art.  18, via del Giardino
Theodoli  n.  66  -  00186  Roma,  entro e non oltre le ore 20 del 20
novembre  2001. Le domande possono essere spedite per posta, nel qual
caso fa fede il timbro postale.
    La  consegna  a  mano  potra' effettuarsi dal lunedi' al venerdi'
dalle  ore  9  alle  ore  14,  presso  il  Dipartimento  per  le pari
opportunita', segreteria tecnica della Commissione interministeriale,
via del Giardino Theodoli, 66 - I piano, stanza 102.