Il  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali ha ricevuto
l'istanza   intesa  ad  ottenere  la  modifica  del  disciplinare  di
produzione   della   D.O.P.  "Caciocavallo  Silano",  registrata  con
regolamento  della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1 luglio 1996, nel
quadro della procedura prevista dall'art. 17 del Regolamento (CEE) n.
2081/92,  presentato  dal  Consorzio di tutela formaggio Caciocavallo
Silano, con sede in Cosenza alla via degli Stadi, 90.
    L'istanza  di  modifica  del  disciplinare  di  produzione D.O.P.
"Caciocavallo   Silano"  D.O.P.  riguarda  l'ampliamento  della  zona
geografica   di   provenienza   del   latte,   di  trasformazione  ed
elaborazione  del  formaggio,  con l'inserimento di alcuni comuni, il
metodo  di  ottenimento,  l'etichettatura  e marchiatura dello stesso
formaggio.
    Considerato  che  la  modifica  proposta  non  riduce  il  legame
geografico  che  ha  rappresentato  uno  degli  elementi sui quali ha
trovato  fondamento il riconoscimento comunitario, non compromette la
qualita'  del  prodotto  ottenuto  e  migliora  la  tracciabilita'  e
l'identificabilita'  sul  mercato  del formaggio D.O.P. "Caciocavallo
Silano".
    Considerato,  altresi',  che  l'art.  9  del Regolamento (CEE) n.
2081/92  prevede  la  possibilita',  da  parte degli Stati membri, di
chiedere   la   modifica   ai   disciplinari   di   produzione  delle
denominazioni di origine registrate.
    Considerato che il disciplinare di produzione della denominazione
di  origine  del  formaggio  "Caciocavallo  Silano",  trasmesso  alla
Commissione  U.E.  per  la  registrazione,  e'  il  testo emanato con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 1993,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
generale  n.  196 del 21 agosto 1993, ritiene di dover procedere alla
pubblicazione delle sole modifiche proposte.
    Le  eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla
presente  proposta  dovranno  essere  presentate,  nel rispetto della
disciplina  fissata  dal  decreto  del Presidente della Repubblica 26
ottobre  1972, n. 642 "disciplina dell'imposta di bollo" e successive
modifiche,  al  Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali -
Dipartimento  della  qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela
del  consumatore  -  Divisione  ex  VI - via XX Settembre, 20 - 00187
Roma,  entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  della  presente proposta, dai
soggetti   interessati   e   costituiranno   oggetto   di   opportuna
valutazione,  da  parte  del  Ministero  delle  politiche  agricole e
forestali,  prima  della  trasmissione  della  suddetta proposta alla
Commissione europea.
    Modifiche  proposte  al  disciplinare  di produzione della D.O.P.
"Caciocavallo Silano":
                               Art. 2.
    Regione Calabria:
      dopo  "Provincia  di  Catanzaro",  aggiunta  di  "Provincia  di
Crotone e provincia di Vibo Valentia"; zona dell'Alto Crotonese e del
Marchesato:  dopo  "Cerenzia",  aggiunta  di  "Ciro'".  Provincia  di
Cosenza:  zona  del  Ferro  e  dello  Sparviero:  dopo  "Cerchiara di
Calabria",  aggiunta  di  "Cassano  allo  Jonio";  zona  del Pollino:
aggiunta di "Frascineto" prima di "Castrovillari".
    Regione Campania:
      Provincia   di   Benevento:   dopo   "Baselice",   aggiunta  di
"Benevento"; dopo "Cautano", aggiunta di "Ceppaloni".
    Regione Puglia:
      Provincia di Foggia zona del Gargano: aggiunta di "Manfredonia,
San Paolo di Civitate", prima di "Apricena".
    Regione Basilicata:
      Provincia  di  Matera dopo "Accettura", aggiunta di "Bernalda";
dopo  "Irsina", aggiunta di "Matera"; dopo "Oliveto Lucano", aggiunta
di  "Pisticci,  Policoro,  Pomarico,  Rotondella";  dopo  "Salandra",
aggiunta di "Scanzano Jonico".
                               Art. 3.
    Comma 1 - dopo ".... prodotto esclusivamente con latte di vacca",
aggiunta di "intero, che e' consentito termizzare fino a 58o C per 30
,  di non piu' di quattro munte consecutive dei due giorni precedenti
a quello della trasformazione";
      lettera A):
        dopo  " ... usando caglio in pasta di vitello o di capretto",
aggiunta  di  "E'  consentito  l'impiego  di  siero  innesto naturale
preparato nello stesso ambiente di trasformazione del latte";
        dopo "... immergendo la parte velocemente in acqua bollente",
aggiunta di "alla temperatura di 80o/85o C";
      All'ultimo capoverso:
        "La durata minima del periodo di stagionatura e' di" anziche'
"15 giorni", leggi "30 giorni".
      lettera D) crosta:
        dopo   "....   collocate   in  relazione  alle  modalita'  di
legatura", aggiunta di "E' consentito l'utilizzo di trattamenti delle
forme, superficiali, esterni e trasparenti, privi di coloranti con il
rispetto del colore della crosta".
                               Art. 5.
    Si modifica integralmente il testo dell'articolo cosi' di seguito
formulato:
      "All'atto  della  sua  immissione  al  consumo  del formaggio a
denominazione  d'origine  protetta  "Caciocavallo  Silano deve recare
impresso  termicamente,  su  ogni  forma,  con  figurazione lineare o
puntiforme,  il  contrassegno  di cui all'allegato A, che costituisce
parte  integrante  del  presente  disciplinare  e l'indicazione di un
numero   di   identificazione  attribuito  dal  Consorzio  di  tutela
formaggio  Caciocavallo Silano, previa autorizzazione alla vigilanza,
ad ogni produttore inserito nel sistema di controllo.
    Tale  contrassegno, nel colore - Pantone 348 CVC, unitamente agli
estremi  del  Regolamento  comunitario con cui e' stata registrata la
denominazione  stessa  ed al numero di identificazione, attribuito al
singolo  produttore,  di  cui  al  precedente  comma,  dovra'  essere
stampigliato sulle etichette apposte ad ogni singola forma".