IL DIRETTORE PROVINCIALE
                        del lavoro di Arezzo

  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 18 aprile
1994,  n.  342 (Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 1994) recante
la  semplificazione  dei  procedimenti  amministrativi  in materia di
facchinaggio;
  Vista  la  lettera  circolare  del  Ministero  del  lavoro  e delle
politiche sociali del 2 febbraio 1995, prot. n. 25157/70;
  Viste  le  circolari  ministeriali n. 51 del 18 aprile 1994 e n. 39
del 18 marzo 1997;
  Visto  il regolamento del 21 giugno 1995, con cui l'UPLMO di Arezzo
ha  provveduto  a  determinare  le  tariffe minime di facchinaggio da
applicarsi nel territorio provinciale;
  Sentite  le  organizzazioni  sindacali  intervenute  agli  incontri
tenutisi presso questa direzione provinciale del lavoro;
  Considerate  tutte  le  osservazioni  ed i rilievi effettuati dalle
parti che hanno partecipato agli incontri suddetti;

                              E m a n a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
  Le  tariffe minime di facchinaggio, che devono trovare applicazione
nel  territorio  della provincia di Arezzo, in sostituzione di quelle
determinate col regolamento del 21 giugno 1995, sono le seguenti:
    a) prestazione giornaliera (8 h): L. 196.000 - Euro 101,23;
    b) prestazione ad orario ridotto (4 h): L. 105.000 - Euro 54,23;
    c) prestazione oraria notturna: L. 33.000 - Euro 17,04.