L'AUTORITA'
                 per le garanzie nelle comunicazioni

  Nella  riunione  della  commissione per le infrastrutture e le reti
del 10 ottobre 2001;
  Vista  la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante "Istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
  Vista  la  legge  14  novembre  1995, n. 481, recante "Norme per la
concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'", ed in
particolare gli articoli 1 e 2;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997,
n.   318,  recante  "Regolamento  per  l'attuazione  delle  direttive
comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";
  Visto  il  decreto del Ministro delle comunicazioni 24 aprile 1997,
recante "Istituzione della commissione per la normativa tecnica sulla
numerazione delle telecomunicazioni";
  Vista  la  propria delibera n. 6/00/CIR dell'8 giugno 2000, recante
"Piano   di   numerazione   nel  settore  delle  telecomunicazioni  e
disciplina attuativa", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del
21 luglio 2000;
  Vista  la  propria delibera n. 12/01/CIR del 7 giugno 2001, recante
"Disposizioni  in  tema  di portabilita' del numero tra operatori del
servizio   di   comunicazione   mobile  e  personale  (Mobile  Number
Portability)",  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 143 del 22
giugno 2001;
  Vista  la propria delibera n. 19/01/CIR "Modalita' operative per la
portabilita'  del  numero  tra  operatori  di  reti  per i servizi di
comunicazioni   mobili  e  personali  (Mobile  Number  Portability)",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 27 agosto 2001;
  Vista  la normativa ETSI 03.66 "Digital cellular telecommunications
system  (Phase  2+); Support of Mobile Number Portability (di seguito
MNP); Technical realisation; Stage 2";
  Vista   la  relazione  del  presidente  della  commissione  per  la
normativa  tecnica  sulla  numerazione delle comunicazioni in data 17
settembre  2001, nella quale veniva richiesto parere all'Autorita' in
merito  alla  determinazione,  nell'ambito  del  piano di numerazione
nazionale, dei codici di instradamento della segnalazione relativa ai
numeri  portati  e  dei  codici  di  accesso  per  le  chiamate  ed i
trasferimenti al servizio di segreteria telefonica;
  Considerata la necessita' di definire opportuni codici da assegnare
agli operatori per il trattamento delle chiamate e dei brevi messaggi
di  testo,  in  regime di portabilita' del numero (routing number), e
per  l'accesso  per  le  chiamate  ed  i trasferimenti al servizio di
segreteria telefonica;
  Considerato che, per i vincoli tecnici imposti dai protocolli usati
nel  sistema  radiomobile,  le cifre dei routing number devono essere
decadiche ed in numero non superiore a tre;
  Considerata  altresi' l'opportunita' che i codici di routing number
vengano   determinati   nell'ambito   delle   risorse  del  piano  di
numerazione  nazionale,  allo scopo di rendere minimo l'impatto sulle
reti   degli  operatori  mobili  e  che  gli  stessi  possano  essere
utilizzati  per  l'instradamento  della  segnalazione  relativa  alle
chiamate su tutte le reti dei medesimi operatori;
  Considerata   la   necessita'   di   assicurare   agli  utenti  che
usufruiscono del servizio di portabilita' del numero mobile l'accesso
per  le  chiamate, originate da rete fissa nazionale o estera, ovvero
da rete mobile nazionale o estera differente da quella del recipient,
al  servizio  di  segreteria  telefonica centralizzata, con le stesse
modalita'  offerte  agli  utenti  con  numeri  non portati e senza il
coinvolgimento   della  rete  dell'operatore  donor,  secondo  quanto
previsto dall'art. 8, comma 6, della delibera n. 19/01/CIR;
  Considerata  inoltre  la  necessita'  di assicurare agli utenti che
usufruiscono  del  servizio  di  portabilita'  del  numero  mobile il
trasferimento  al servizio di segreteria telefonica centralizzata con
le  stesse  modalita'  offerte  agli  utenti con numeri non portati e
senza  il  coinvolgimento  della  rete  dell'operatore donor, secondo
quanto previsto dall'art. 8, comma 6, della delibera n. 19/01/CIR;
  Ritenuto  quindi  opportuno che i codici di accesso e trasferimento
al   servizio   di   segreteria   telefonica   centralizzata  vengano
determinati  nell'ambito  delle  risorse  del  piano  di  numerazione
nazionale;
  Considerata  l'esigenza  che  i  codici  di routing number e quelli
relativi  all'accesso  alla segreteria telefonica vengano determinati
in modo tale da garantire l'efficienza di utilizzazione delle risorse
di  numerazione  del  piano di numerazione nazionale e che gli stessi
possano  essere utilizzati anche in caso di estensione a undici cifre
del numero significativo nazionale di rete mobile;
  Sentiti gli operatori di rete mobile;
  Udita  la  relazione  del  commissario ing. Mario Lari, relatore ai
sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il
funzionamento dell'Autorita';

                              Delibera:
                               Art. 1.
            Codici per l'instradamento della segnalazione
  1.  I codici per l'instradamento della segnalazione sono assegnati,
tra   gli  indicativi  disponibili,  nella  decade  3  del  piano  di
numerazione  nazionale  ed assumono il valore 3XY, in conformita' con
quanto stabilito dall'art. 6, comma 4, della delibera n. 6/00/CIR.