Alle        organizzazioni       di
                                  etichettatura carni bovine
                                  Agli   organismi   indipendenti  di
                                  controllo
                                  Alle     associazioni     nazionali
                                  allevatori razze bovine
                                  All'Assocarni
                                  Alla    Confederazione    nazionale
                                  coltivatori diretti
                                  Alla     Confederazione    generale
                                  dell'agricoltura italiana
                                  Alla     Confederazione    italiana
                                  agricoltori
                                  Alla    Confederazione   produttori
                                  agricoli - Copagri
                                  Alla      Associazione     generale
                                  cooperative italiane - AGCI
                                  All'ANCA-LEGA
                                  Alla      Federazione     nazionale
                                  cooperative agricole
                                  All'ASSALZOO
                                  Al Consorzio italiani macellatori
                                  Alla     Confederazione    italiana
                                  esercenti   attivita'  commerciali,
                                  turistiche e dei servizi
                                  All'AGEA
                                  Alle regioni e province autonome di
                                  Trento   e  Bolzano  -  assessorati
                                  agricoltura
                                  Al    Ministero   delle   attivita'
                                  produttive - D.G.S.P.C.
                                  Al   Ministero   della   salute   -
                                  Direzione generale sanita' pubblica
                                  veterinaria,     alimentazione    e
                                  nutrizione
                                  Alla    Commissione    ministeriale
                                  etichettatura carni bovine
                                  All'Ispettorato            centrale
                                  repressione frodi
                                  Alla   Direzione  generale  per  le
                                  politiche agroindustriali

1. Premessa.
  Il Parlamento europeo e il Consiglio, in data 17 luglio 2000, hanno
adottato  il  nuovo regolamento (CE) n. 1760/2000 sulla etichettatura
delle  carni  bovine e dei prodotti a base di carni bovine, abrogando
il  precedente  regolamento (CE) n. 820/97. Si e' passati cosi' da un
sistema  volontario  di  etichettatura  ad  un sistema comunitario di
informazioni   obbligatorie   minime   congiunto  ad  un  sistema  di
informazioni facoltative.
  Con  successivo regolamento (CE) del 25 agosto 2000 n. 1825/2000 la
Commissione  europea  ha  emanato  modalita' applicative del predetto
regolamento n. 1760/2000.
  La  nuova  normativa  prevede che gli operatori e le organizzazioni
che  commercializzano  carni bovine devono provvedere ad etichettarle
in  tutte  le  fasi  della loro commercializzazione. L'etichetta deve
recare:
    dal 1 settembre 2000 le seguenti informazioni obbligatorie:
       ( ) numero che identifica l'animale o il lotto di animali;
       ( )   Paese   e   numero   di  approvazione  dell'impianto  di
macellazione;
       ( )   Paese  e  numero  di  approvazione  del  laboratorio  di
sezionamento;
  e dal 1 gennaio 2002 anche le seguenti indicazioni:
       ( ) Paese di nascita degli animali;
       ( ) Paese/i di ingrasso degli animali;
       ( ) deroghe per le carni macinate.
  La stessa normativa prevede anche la possibilita' di indicare sulla
etichetta   informazioni   facoltative   inerenti   la  macellazione,
l'allevamento  e altre ritenute utili per il consumatore. In tal caso
l'operatore  deve  predisporre un apposito disciplinare in materia da
sottoporre alla approvazione dello Stato membro nel quale si svolgono
le operazioni di lavorazione e commercializzazione delle carni.
  Con  decreto ministeriale 30 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 268 del 16 novembre 2000, sono state fornite indicazioni
agli  operatori  ed  alle organizzazioni in merito alla etichettatura
obbligatoria delle carni bovine nonche' sono stati disposti termini e
modalita'  di  applicazione  supplementari per consentire l'attivita'
dei   medesimi  operatori  e  organizzazioni  che  intendono  fornire
informazioni  facoltative  sulle carni bovine cosi' come previsto dal
citato regolamento (CE) n. 1760/2000.
  Rispetto  alle  precedenti  modalita'  di  etichettatura volontaria
disciplinata   dal   regolamento   (CE)   n.  820/97  e  dal  decreto
ministeriale   applicativo   del   22 dicembre   1997,   il   decreto
ministeriale   30 agosto   2000   per   quanto  riguarda  il  sistema
facoltativo,  prevede  alcune  novita'  organizzative e precisamente:
l'etichettatura  puo'  essere  garantita, oltre da una organizzazione
che  riunisce  in se tutte le fasi della filiera (dall'allevamento al
punto  vendita),  anche  da singoli segmenti produttivi, ciascuno dei
quali,  nel  quadro  di  un  sistema  di  filiera, fornisce le dovute
garanzie  a quello successivo. In tal caso gli organismi indipendenti
designati  ai controlli possono essere diversi per i singoli segmenti
produttivi.

2.   Indicazioni   per   la   predisposizione   dei  disciplinari  di
etichettatura.
  Il  decreto  ministeriale 30 agosto 2000 per il sistema facoltativo
di etichettatura prevede agli articoli 3-18:
    i  requisiti  minimi per l'individuazione degli operatori e delle
organizzazioni   che   intendono  etichettare  la  carne  bovina  con
ulteriori informazioni oltre a quelle obbligatorie;
    i  requisiti  degli organismi indipendenti di controllo designati
dagli operatori e dalle organizzazioni;
    l'istituzione   e  i  compiti  di  una  Commissione  ministeriale
(Ministeri  interessati  e  regioni)  chiamata  ad  esprimere  pareri
principalmente  sull'approvazione  di disciplinari di etichettatura e
sulla  conformita'  degli  organismi  indipendenti  di controllo alla
norma europea EN 45011;
    i  compiti  dell'autorita'  competente (MIPAF) per l'applicazione
della  normativa  sulla  etichettatura  (approvazioni  e  revoche dei
disciplinari,   autorizzazioni   e  revoche  organismi  indipendenti,
monitoraggio attivita', ecc.);
    le indicazioni minime per la predisposizione di un disciplinare;
    la segnalazione di inadempienze;
    la tipologia di informazioni facoltative da apporre in etichetta;
    le modalita' di applicazione delle etichette;
    la  tenuta di banca dati da parte delle organizzazioni e relativa
messa a disposizione delle informazioni agli organi di controllo;
    il  divieto  di partecipazione ad organizzazioni di etichettatura
facoltativa  per  coloro  che  sono stati sanzionati per reati legati
all'impiego  di  sostanze  vietate  o  per  reati  legati  al mancato
rispetto delle norme in materia di protezione animale;
    il  divieto  di uso di indicazioni o segni che possono ingenerare
confusione o inganno nel consumatore.
  L'esame   dei   disciplinari  finora  sottoposti  al  parere  della
Commissione  e  alla  approvazione  ministeriale  ha messo in luce la
necessita'  di  chiarire  alcuni  aspetti da seguire per una corretta
predisposizione   dei   disciplinari  di  etichettatura,  nonche'  di
indicare   le   modalita'   per   la  predisposizione  dei  piani  di
autocontrollo  da parte degli operatori e delle organizzazioni, e dei
piani  di  controllo  da parte degli organismi indipendenti designati
dalle stesse organizzazioni.

A) L'informazione in etichetta.
  Vengono  di  seguito  forniti  chiarimenti sul corretto utilizzo di
alcune  tipologie  di  informazioni piu' frequentemente contenute nei
disciplinari,  al fine di salvaguardare il legame tra informazione in
etichetta,    la    fonte   di   veridicita'   e   il   percorso   di
rintracciabilita':
    razza, tipo genetico, incrocio ecc. l'operatore deve indicare nel
disciplinare   quale  termine  intende  riportare  in  etichetta  per
qualificare  l'animale:  razza,  tipo  genetico,  incrocio  ecc..  In
particolare  il  termine  "razza"  puo'  essere  utilizzato  solo  se
l'animale in questione risulta iscritto al relativo libro genealogico
o   registro   anagrafico.   Nel   caso  di  vitelli  destinati  alla
macellazione, nati da genitori iscritti allo stesso libro genealogico
o registro anagrafico, puo' essere usata l'indicazione di "razza". In
mancanza  della certezza di tale iscrizione, e qualora l'informazione
si   rilevi  esclusivamente  da  altre  fonti  (es.  passaporto),  in
etichetta potra' essere indicato il termine "tipo genetico". In tutti
i  casi  dovra'  essere  garantita  la  veridicita' sia in termini di
autocontrollo  da parte dell'organizzazione che di controllo da parte
dell'organismo indipendente.
Alimentazione degli animali.
  Alimentazione  vegetale  o  alimentazione  esclusivamente vegetale:
informazioni   formulate   in   tal   senso,   priva   di   ulteriori
specificazioni,  non  possono  essere accettate in quanto si rilevano
suscettibili di ingannare l'acquirente poiche' sembrano suggerire che
l'alimento   possieda   specifiche   caratteristiche  laddove  invece
l'alimento  stesso  possiede  le  stesse caratteristiche di tutti gli
alimenti simili (principio contenuto nella direttiva del Consiglio CE
n.  2000/13).  Da  un  lato  infatti e' vietata per legge l'uso delle
farine   animali,   dall'altro  e'  consentita  l'incorporazione  nei
mangimi,  oltre  che  agli  integratori minerali e vitamine, anche di
grassi  animali  (3-7%).  Di  conseguenza  risultano ammissibili solo
informazioni   del   tipo  "alimentazione  priva  di  grassi  animali
aggiunti"  intendendo  percio' il mancato ricorso alla pur consentita
incorporazione di grassi animali sopra ricordata.
  Lo  stesso  principio  e' applicabile per la dizione "alimentazione
senza  additivi  antibiotici" che implica il mancato uso di qualsiasi
medicinale del genere anche se consentito.
  Razione  alimentare: informazioni sulla razione alimentare del tipo
"razione bilanciata", "razione controllata da..." sono anch'esse poco
trasparenti e quindi vanno eliminate. Per includere in etichetta piu'
specifiche  informazioni  sulla composizione della razione alimentare
e'  necessario  che  l'operatore  preveda  nel  disciplinare apposito
protocollo  di  alimentazione  eventualmente differenziato in base al
sesso,  alla razza o tipo genetico e all'eta'. L'informazione in ogni
caso  deve  essere espressa in etichetta solo se collegata al periodo
di ingrasso in una determinata azienda.
  E' necessario, in ogni caso, precisare le modalita' d'autocontrollo
della   veridicita'   della   suddetta  informazione  sia  attraverso
documentazione  cartacea che esami di laboratorio (verifica del piano
delle produzioni aziendali, acquisti di alimenti sul mercato, analisi
dei componenti della razione prelevati alla mangiatoia).
  Il  controllo, da parte dell'organismo indipendente, deve garantire
una  soddisfacente  pressione di controllo sui siti, per le eventuali
diverse  tipologie  di  alimentazione previste, in modo da consentire
con ragionevole certezza che l'informazione sia veritiera.
Alimentazione vegetale non OGM.
  Qualora  si  intenda  fornire  informazioni  circa l'assenza di OGM
nella  alimentazione  animale,  gli  operatori devono attenersi nella
predisposizione  dei disciplinari alle seguenti linee per un corretto
percorso di tracciabilita':
    a)  mangimificio  fornitore  che dispone di un proprio sistema di
certificazione del prodotto controllato da un organismo indipendente:
      l'organizzazione di etichettatura ed il mangimificio firmano un
protocollo di fornitura di mangimi di specifica qualita';
      l'organizzazione   e   l'organismo   di   controllo   designato
acquisiscono la certificazione del mangimificio;
      l'organizzazione verifica il mantenimento della qualifica;
    b)  mangimificio  fornitore che non dispone di un proprio sistema
di certificazione del prodotto:
      il     mangimificio    deve    far    parte    della    filiera
dell'organizzazione di etichettatura;
      l'organizzazione   e   i  mangimifici  firmano  un  accordo  di
fornitura  di mangimi che preveda anche la redazione di un protocollo
di produzione articolato almeno sui seguenti punti:
        qualifica  della  fonte  di  approvvigionamento della materia
prima;
        rintracciabilita' nel sistema produttivo;
        individuazione  dei  lotti  di  lavorazione  e  fornitura che
consenta di risalire alla materia prima;
        autocontrollo interno;
        campionamento  e  analisi  da parte di laboratori accreditati
per la specifica ricerca;
        controllo  da  parte  dell'organismo  indipendente incaricato
dall'organizzazione di etichettatura;
    c) alimentazione di produzione aziendale:
      acquisto materie prime: stesse procedure previste in a) e b);
      coltivazioni  aziendali:  registro piano semine e conservazione
cartellini sementi utilizzate;
      controllo   da  parte  dell'organismo  indipendente  incaricato
dall'organizzazione di etichettatura.
  Pertanto  le  organizzazioni  che  intendono  indicare in etichetta
l'assenza  di  OGM nella alimentazione animale devono predisporre, ed
allegare     al     disciplinare,    apposita    documentazione    di
rintracciabilita'  secondo  le  linee  sopra indicate, precisando tra
l'altro:
    a) i metodi di analisi ufficiali;
    b) i metodi ufficiali di campionamento;
    c) la significanza statistica del numero dei siti e del numero di
analisi  per sito per garantire con ragionevole certezza l'assenza di
OGM nella razione alimentare;
    d) eventuali percentuali di tolleranza.
  L'intera  documentazione  sara'  sottoposta all'esame dell'Istituto
superiore  di  sanita',  in attesa che sia disponibile, in materia di
OGM,  un  quadro  normativo di riferimento per gli operatori, per gli
addetti ai controlli ed alla vigilanza e per i consumatori.
  Test BSE sugli animali con meno di 24 mesi:
    l'indicazione  di un'informazione, contenente notizie sullo stato
della  BSE o addirittura sull'esito di test compiuti sugli animali da
cui  proviene la carne, potrebbe comportare un ingiusto vantaggio per
gli   operatori   che   la  utilizzano  e  provocare  confusione  nel
consumatore.  Infatti,  indicazioni  del  genere  potrebbero  lasciar
credere  che  la carne etichettata in questo modo risulti piu' sicura
dell'altra,  laddove,  invece, tutti gli operatori si conformano alle
misure  comunitarie  e  nazionali sulla salute pubblica. Cio' perche'
un'indicazione  del  genere  sembra  alludere  in modo ingannevole al
fatto che la carne venduta da altri operatori che non utilizzano quel
tipo  di  etichetta sia meno sana. L'informazione quindi, e' ritenuta
ingannevole  ai  sensi dell'art. 16, punto 2, del regolamento (CE) n.
1760/2000 (nota Commissione europea del 28 marzo 2001, n. 007926).
  Categoria della carcassa secondo la classificazione CE:
    la   normativa   comunitaria  (regolamento  CEE  n.  1208/81  del
Consiglio  del 22 aprile 1981) prevede la ripartizione delle carcasse
in  cinque  categorie  che  vengono  identificate con le prime cinque
lettere dell'alfabeto e precisamente:
    A: animale maschio non castrato di eta' inferiore a due anni;
    B: altri animali maschi non castrati;
    C: animali maschi castrati;
    D: animali femmine che hanno gia' figliato (vacche);
    E: altri animali femmine (vitelle, manze, giovenche).
  L'identificazione  della  categoria  rappresenta l'oggetto primario
della  classificazione  sotto  l'aspetto  mercantile ed e' stata resa
obbligatoria  nelle  transazioni commerciali con regolamento (CEE) n.
1206/81 del 28 maggio 1981.
  Per   indicare   la   categoria   in   etichetta   l'organizzazione
responsabile deve prevederlo nel disciplinare in quanto e' necessario
garantire   la   tracciabilita'   dell'informazione  dal  macello  al
laboratorio di sezionamento fino al punto vendita.
  L'informazione  deve  comparire  in etichetta riportando la dizione
estesa  della  categoria,  eventualmente  associata  alla lettera che
individua  la  categoria stessa. Possono essere utilizzate le dizioni
comunemente  accettate  dal  commercio e conosciute dal consumatore a
livello locale (es. scottona, vitellone, ecc.).
  Periodo di frollatura:
    puo' costituire oggetto d'informazione al consumatore.
  Caratteristiche particolari della carne:
    informazioni  sulle caratteristiche peculiari della carne possono
costituire  oggetto  di interesse per il consumatore. L'informazione,
qualora  espressione fenotipica del patrimonio genetico dell'animale,
e   rintracciabile   attraverso  metodi  oggettivi  o  attraverso  un
particolare  valore genetico attribuito da un libro genealogico, puo'
essere  indicata  in  etichetta.  Al  riguardo  deve  essere  fornita
adeguata documentazione.
  Qualora   invece   l'informazione   che   si  intende  fornire  sia
determinata  soprattutto dall'alimentazione, dallo stato di benessere
dell'animale, dalle condizioni d'allevamento, e quindi principalmente
influenzata  dall'ambiente,  (ad  es. % di colesterolo nella carne, %
massima  di  grassi  nella  carne,  rapporto  proteine/collagene), e'
necessario  disporre di conoscenze sul dato medio relativo alle carni
bovine   in   genere  in  modo  tale  da  rendere  significativa  una
indicazione  in  etichetta  che si discosti dal valore medio. In ogni
caso  l'indicazione  va  garantita  da analisi effettuate su prelievi
rappresentativi.   La   Commissione   ministeriale   potra'  comunque
acquisire il parere di esperti dello specifico settore.
  Si  richiama, anche in questo caso, il principio della legislazione
europea  sull'etichettatura  posto  nell'art.  1  della direttiva del
Consiglio (CE) n. 2000/13.
  Carni macinate miste:
    le  carni  macinate  miste  appartenenti  a specie diverse devono
essere   etichettate   conformemente   alla   normativa   recata  dal
regolamento  (CE)  n.  1760/2000 solo quando le stesse carni macinate
siano  in  maggioranza  bovine.>  Il prodotto ottenuto in questo caso
ricade,  infatti,  sotto  i  codici  di  Nomenclatura Combinata (NC),
prevista  per  la  carne  bovina,  dal  regolamento  n. 2658/87/CEE e
successive modificazioni e integrazioni.

B) Modalita' di redazione delle informazioni in etichetta.
Modalita'.
  L'informazione   deve   essere  riportata  in  etichetta  in  forma
semplice,  chiara  ed  univoca,  evitando  termini  generici del tipo
"tradizionale",  "classico",  "naturale", "equilibrato". Si riportano
esempi   di   come   indicare   correttamente   alcune   informazioni
maggiormente utilizzate:
    "Razza... (es. chianina)";
    "Tipo genetico... (es. chianino)";
    "Alimentazione priva di grassi animali aggiunti";
    "Ingredienti  della  razione  alimentare:  a)...,  b)...,  c)...,
n)...";  riportare gli ingredienti specifici utilizzati e la relativa
percentuale;
    l'indicazione  del nome degli Stati membri o dei Paesi terzi, ove
richiesto,  deve  essere scritto per esteso, evitando abbreviazioni o
sigle non sufficientemente conosciute dal pubblico;
    informazioni riportate in etichetta con sistemi di codici a barre
non  sostituiscono  quelle  scritte  in  forma  chiara,  esplicita  e
leggibile  in  quanto  le  prime  non offrono sufficienti garanzie di
trasparenza per il consumatore;
    le  informazioni  relative  alle  carni  macinate  devono  essere
chiare,  trasparenti  ed univoche. Vige, infatti, il principio che il
lotto  deve  essere  omogeneo per le informazioni obbligatorie di cui
all'art. 14 del Regolamento (CE) n. 1760/2000 (numero di riferimento,
Paese  di  preparazione, Paese di macellazione e, dal 1 gennaio 2002,
anche  Paese/i  di  nascita  e  di  allevamento), ed anche per quelle
facoltative allorche' previste da un disciplinare approvato.
Doppia etichetta.
  Per  giustificati motivi organizzativi le informazioni obbligatorie
e  facoltative possono essere separate anche in due etichette diverse
purche'  le  due etichette contengano l'elemento di rintracciabilita'
comune che e' costituito dal numero di identificazione dell'animale o
dal   numero   di   lotto.  Le  due  etichette  devono  avere  stesse
caratteristiche di formato, colore e grafica.
Etichetta prodotti DOP, IGP, STG e biologici.
  I  prodotti  in  questione  seguono  per  la rintracciabilita' e le
informazioni   in   etichetta   la   normativa  specifica  nonche'  i
disciplinari  relativi  a ciascun prodotto riconosciuto. In ogni caso
le  etichette  devono  sempre  indicare  le informazioni obbligatorie
previste dal regolamento n. 1760/2000.
a) Prodotti biologici.
  La carne bovina commercializzata dagli stabilimenti di macellazione
(carcasse,  quarti  e  sesti) e dai laboratori di sezionamento (tagli
anatomici)  deve  riportare  in  etichetta,  oltre  alle  indicazioni
obbligatorie  previste  dal  regolamento  (CE)  1760/2000  e  decreto
ministeriale  30 agosto  2000  (n.  identificativo  animale,  paese e
numero dell'impianto di macellazione, ecc.), il riferimento al metodo
di produzione biologica, cosi' come previsto dal decreto ministeriale
4 agosto   2000.   Il   prodotto   deve   essere   corredato  inoltre
dall'attestato   di  macellazione  (Allegato  II-Bovini  del  decreto
ministeriale 4 agosto 2000) che riporta:
    indicazione del metodo di produzione biologico;
    numero di identificazione dell'animale;
    sesso;
    eta' alla macellazione;
    peso della carcassa;
    allevamento di provenienza;
    luogo  (Paese e comune) in cui e' avvenuta la macellazione e data
della stessa.
  Nel   caso   di   prodotti   preconfezionati   nei   laboratori  di
sezionamento,   alle   confezioni   medesime   vanno   applicate  sia
l'etichetta  con  le  informazioni obbligatorie di cui al regolamento
(CE)   1760/2000  e  sia  l'etichetta  con  le  indicazioni  presenti
nell'attestato   di  macellazione  di  cui  al  decreto  ministeriale
4 agosto   2000.   Le   due   etichette   contengono   l'elemento  di
rintracciabilita'  comune  costituito  dal  numero di identificazione
dell'animale.   Non  sussistono  preclusioni  a  includere  tutte  le
informazioni in una unica etichetta.
  La   distribuzione   deve   avvenire   attraverso   punti   vendita
(macellerie)  che si impegnano a garantire la continuita' del sistema
di  tracciabilita' ed a sottoporsi ai relativi controlli. L'attivita'
di porzionatura di carne gia' etichettata come prodotto biologico non
puo' quindi essere prevista in un separato disciplinare da approvarsi
secondo le procedure di cui al decreto ministeriale 30 agosto 2001.
  La   carne   preconfezionata   va   venduta  con  le  etichette,  o
l'etichetta, apposte dal laboratorio di sezionamento.
  La   carne   con   l'indicazione  di  prodotto  biologico,  se  non
preventivamente  pre-confezionata, dovra' essere tagliata e preparata
solo  all'atto  della  richiesta  da parte del consumatore. In questo
caso  nel  punto  vendita deve essere esposta, oltre all'attestato di
macellazione  innanzi  ricordato,  anche  l'informazione  fornita per
iscritto e in modo visibile al consumatore contenente le informazioni
obbligatorie previste dal regolamento n. 1760/2000.
b) Prodotti DOP, IGP e STG.
  La carne bovina commercializzata dagli stabilimenti di macellazione
(carcasse,  sesti  e  quarti) e dai laboratori di sezionamento (tagli
anatomici),  alla  quale  e'  stato  apposto,  in  corrispondenza dei
diversi  tagli  anatomici,  il logo ufficiale dell'IGP deve riportare
anche  le  indicazioni  obbligatorie  previste  dal  regolamento (CE)
1760/2000  e  decreto  ministeriale 30 agosto 2000 (n. identificativo
animale,  Paese  e  numero  dell'impianto di macellazione, ecc.). Nel
caso di prodotti preconfezionati nei laboratori di sezionamento, alle
confezioni  medesime  va  applicata  l'etichetta  con le informazioni
obbligatorie  di  cui al regolamento (CE) 1760/2000 e stampigliato il
marchio dell'IGP.
  L'immissione  al  consumo  deve  avvenire  attraverso punti vendita
(macellerie) iscritti nell'elenco "macellerie", tenuto dall'organismo
di controllo appositamente autorizzato, sottoposto al suo controllo e
alla  vigilanza  del  corrispondente  consorzio di tutela, incaricato
dell'attivita'  di  vigilanza  ai  sensi  dell'art.  14  della  legge
21 dicembre  1999,  n. 526. L'attivita' di porzionatura di carne gia'
etichettata  come  IGP non puo' quindi essere prevista in un separato
disciplinare  da  approvarsi  secondo  le procedure di cui al decreto
ministeriale 30 agosto 2001.
  La  carne  identificata  con  il marchio IGP se non preventivamente
pre-confezionata,  dovra'  essere  tagliata e preparata solo all'atto
della  richiesta  da  parte del consumatore. In questo caso nel punto
vendita  deve essere esposta l'informazione fornita per iscritto e in
modo  visibile al consumatore contenente le informazioni obbligatorie
previste  dal  regolamento  n.  1760/2000.  Il riferimento all'IGP e'
invece  apposto  in  maniera  che resti conservabile in tutte le fasi
della distribuzione sul taglio anatomico esposto nel banco vendita.
Altre informazioni.
  Oltre  alle  informazioni obbligatorie e facoltative possono essere
riportate  in  etichetta  altre  informazioni gia' disciplinate dalla
normativa sulla etichettatura dei prodotti alimentari, quali ad es:
    modalita' di conservazione, data di scadenza ecc.;
    indicazione punto vendita;
    peso;
    taglio anatomico.

C)   Denominazione   e   logo  dell'organizzazione  da  riportare  in
etichetta.
  Si  e'  constatato  in  sede d'esame di disciplinari che spesso nel
logo  di  alcune  organizzazioni,  oltre  alla denominazione, a volte
accompagnata  un'immagine, sono presenti affermazioni del tipo "Carne
nazionale  garantita..." o "Qualita' garantita da...". Si precisa che
tali  espressioni  vanno  evitate  in  quanto generiche e soprattutto
ingannevoli per il consumatore (art. 16, comma 2, regolamento (CE) n.
1760/2000 e direttiva (CE) n. 2000/13).
  Il  logo  stesso,  inoltre,  non  deve  ingenerare confusione tra i
consumatori  con  le  denominazioni previste ai sensi dei regolamenti
CEE  n.  2081/92  e  n.  2082/92  (indicazioni  geografiche protette,
denominazioni  di origine e attestazioni di specificita' dei prodotti
agricoli  ed  alimentari)  nonche' ai regolamenti CEE n. 2092/92 e n.
1804/99 (produzioni biologiche). Percio' va evitata soprattutto l'uso
di  indicazioni  territoriali  ben precise (regione, provincia ecc.),
dizioni che sono riservate alle sopra richiamate DOP, IGP e STG.
  In etichetta deve comparire unicamente la denominazione e/o il logo
della   organizzazione   responsabile  dell'etichettatura  in  quanto
l'apposizione  di  loghi  di  aziende agrarie, macelli, laboratori di
sezionamento, organismo indipendente designato ai controlli, ecc, pur
facenti  parte  della  filiera,  puo'  ingenerare  confusione  tra  i
consumatori  nell'identificare  l'organizzazione diretta responsabile
dell'etichettatura delle carni.
  Sull'etichetta,  poi,  sono  da  escludersi  la  presenza di marchi
commerciali  privati,  dichiarazioni  di certificazione volontaria di
processo  o di prodotto, ecc. Per qualsiasi indicazione apposta sulle
confezioni,   al   di   fuori   dell'etichetta,  rimane  responsabile
l'operatore,  ed  in  ogni  caso tali indicazioni, marchi o altro non
devono risultare ingannevoli per il consumatore.
  Un  prodotto  identificato  con  un  marchio  privato, infatti, non
necessariamente  indica  che  sia  di  qualita'  diversa  o superiore
rispetto  ad  analoghi  prodotti  non coperti da marchio. Ne' puo' in
alcun  modo  considerarsi  sufficiente  a  dimostrare  una  specifica
qualita'   di  prodotto  la  semplice  certificazione  volontaria  di
processo  o l'attestazione di rispondenza della produzione alle norme
generali vigenti in materia sanitaria, zootecnica, industriale, ecc.,
anche  se tali norme sono contenute in protocolli operativi stabiliti
a  livello professionale o interprofessionale ( cosiddetti manuali di
buona  pratica  agricola),  allorche'  le  norme stesse non prevedono
requisiti significativamente superiori a quelli cogenti.

D) Organizzazioni di etichettatura.
Produzione e/o vendita in Paesi diversi.
  E'  consentita  ad  una organizzazione di etichettatura operante in
Italia   la   possibilita',   per   la   successiva   lavorazione   e
commercializzazione,  di acquistare carne (carcasse, mezzane, quarti,
sesti  e  tagli  anatomici)  gia' etichettata da altra organizzazione
(fornitore) a cio' autorizzata dal Ministero delle politiche agricole
e  forestali  o  dalla  competente autorita' dei Paesi UE o terzi. La
conseguente  rietichettatura  di  dette  carni  non puo' che avvenire
sulla   base   delle   informazioni  gia'  presenti  nella  etichetta
originaria,  informazioni  che vanno, qualora necessario, riformulate
secondo  le  modalita'  contenute  nel decreto ministeriale 30 agosto
2000 e le indicazione della presente circolare.
  Copia  dei  disciplinari  approvati  all'estero  va  presentata  al
Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali affinche' la piu'
volte   menzionata   Commissione   ministeriale,   possa  verificare,
nell'ambito  dell'esame  del  disciplinare  relativo  al  segmento di
operativita'  svolta nel nostro Paese, la completa integrazione tra i
due  disciplinari  in  materia  di rintracciabilita' e di veridicita'
delle  informazioni da riportare in etichetta. Dopo l'approvazione di
un   disciplinare  di  questo  tipo  (che  fa  riferimento  ad  altro
disciplinare),  qualsiasi  ulteriore  inserimento  o  sostituzione di
organizzazione  fornitrice  deve essere preventivamente comunicato al
MIPAF  e,  qualora  trattasi di fornitore estero, deve essere inviata
copia   della   documentazione,   prevista  all'art.  5  del  decreto
ministeriale 30 agosto 2000, debitamente tradotta in lingua italiana.
Piano autocontrollo.
  Il   piano  di  autocontrollo,  esercitato  dall'organizzazione  di
etichettatura,  dovra'  essere  redatto con le stesse caratteristiche
sostanziali  e  formali  descritte  per  il  piano  dei  controlli da
predisporre da parte degli organismi indipendenti cosi' come indicato
alla successiva lettera E).
  Le organizzazioni che dispongono gia' di un disciplinare approvato,
qualora  non  abbiano  ancora  provveduto,  devono rimodulare i piani
medesimi   alle   stesse   indicazioni   ed   inviare   la   relativa
documentazione al MIPAF entro il 31 dicembre 2001.

E) Organismi indipendenti di controlli.
Autorizzazioni.
  La  conformita'  ai  criteri  fissati dalla norma europea EN 45011,
degli  organismi  indipendenti  designati  ai  controlli  concernenti
l'etichettatura delle carni bovine, ai sensi degli articoli 6 e 7 del
decreto  ministeriale  30 agosto  2000,  viene  accertata  secondo le
seguenti modalita':
    1) Per organismi indipendenti di controllo, accreditati SINCERT o
gia'  autorizzati MIPAF in altri settori agro-alimentari, deve essere
presentata la documentazione relativa a:
      piano   dei  controlli  dettagliato  e  sottoscritto  (allegato
lettera B, punti 2.1 e 2.5);
      personale  idoneo agli specifici controlli (allegato lettera B,
punto 2.3);
      procedura di controllo (allegato lettera B, punto 2.4);
      laboratori di prova in strutture proprie o in strutture esterne
abilitati alle specifiche analisi (allegato lettera B, punto 2.6);
      manuale  di  qualita'; programma di formazione ed addestramento
personale  per  gli  specifici  controlli  (allegato lettera B, punto
2.8);
      mantenimento       accreditamento       SINCERT      attraverso
autocertificazione annuale (31 dicembre di ogni anno).
  2) Per organismi indipendenti di controllo, non accreditati SINCERT
ne'  autorizzati  MIPAF,  deve  essere  presentata  la documentazione
relativa a:
    piano dei controlli dettagliato e sottoscritto;
    requisiti  per  valutare l'esistenza di conformita' alla norma EN
45011 (allegato lettera B).
Piano dei controlli.
  Al  fine  di  organizzare  e  consentire  una corretta attivita' di
vigilanza sia sull'organizzazione di etichettatura che sull'organismo
indipendente dei controlli, e' necessario che:
    il   piano   dei   controlli   sia   predisposto  e  sottoscritto
dall'organismo  indipendente,  a prescindere dall'attivita' garantita
dall'organizzazione come autocontrollo;
    siano  evitate  descrizioni  generiche  nella  redazione  di tale
documento;
    il documento in questione indichi, preferibilmente sotto forma di
quadri sinottici, per ciascun segmento di filiera:
      a) l'attivita' di base;
      b) i punti critici;
      c) le modalita' operative;
      d) il tipo di controllo;
      e) la frequenza;
      f) la gestione delle non conformita'.
  Gli  organismi  indipendenti  di  controllo  il cui disciplinare di
riferimento  e'  in  corso d'esame, devono rimodulare nel senso sopra
descritto,  ove  necessario,  il  piano  dei  controlli.  I  medesimi
organismi  gia'  autorizzati,  qualora non abbiano ancora provveduto,
devono  riformulare  detti piani adeguandoli alle stesse indicazioni,
ed  inviare  la relativa documentazione al MIPAF entro il 31 dicembre
2001.
    Roma, 15 ottobre 2001

                                    Il  direttore  generale  reggente
                                    per   la  qualita'  dei  prodotti
                                    agroalimentari  e  la  tutela del
                                    consumatore  - Dipartimento della
                                    qualita'       dei       prodotti
                                    agroalimentari   e  dei  servizi:
                                    Ambrosio