Il paragrafo 5. "Soglia di esenzione" delle istruzioni UIC 1998/1
del  27 febbraio  1998 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 58 dell'11 marzo 1998, serie generale) e' sostituito come segue:
    "L'obbligo  della  segnalazione di CVS non riguarda le operazioni
di  valore  inferiore  a 12.500 euro. La soglia va riferita al valore
del  singolo  atto di regolamento o doganale oggetto di segnalazione,
indipendentemente dal valore del contratto globale sottostante".
    Le  banche  inseriscono nella Matrice valutaria l'importo globale
di  dette  operazioni effettuate nel mese di riferimento, utilizzando
il codice 7010.
    Sono   abrogate   le  istruzioni  di  cui  al  punto  5.e)  della
comunicazione  RV  1998/3  del  31 marzo  1998 e successive modifiche
(Comunicazione  RV  1998/11  dell'11 dicembre  1998) nonche' tutte le
altre istruzioni in contrasto con le presenti.
    Le  presenti  Istruzioni  entreranno  in  vigore  a partire dal 1
gennaio 2002.