Il paragrafo 5. "Soglia di esenzione" delle istruzioni UIC 1998/1 del 27 febbraio 1998 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 1998, serie generale) e' sostituito come segue: "L'obbligo della segnalazione di CVS non riguarda le operazioni di valore inferiore a 12.500 euro. La soglia va riferita al valore del singolo atto di regolamento o doganale oggetto di segnalazione, indipendentemente dal valore del contratto globale sottostante". Le banche inseriscono nella Matrice valutaria l'importo globale di dette operazioni effettuate nel mese di riferimento, utilizzando il codice 7010. Sono abrogate le istruzioni di cui al punto 5.e) della comunicazione RV 1998/3 del 31 marzo 1998 e successive modifiche (Comunicazione RV 1998/11 dell'11 dicembre 1998) nonche' tutte le altre istruzioni in contrasto con le presenti. Le presenti Istruzioni entreranno in vigore a partire dal 1 gennaio 2002.