L'ISPETTORE GENERALE CAPO
                        degli enti disciolti

  Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1988, n.
396,   con  il  quale  l'Ufficio  liquidazioni  e'  stato  denominato
Ispettorato  generale per gli affari e per la gestione del patrimonio
degli enti disciolti (I.G.E.D.);
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n.
154, che ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n.
94,  ha  emanato  il  regolamento  sull'articolazione organizzativa e
sulle  dotazioni  dei  dipartimenti  del  Ministero  del  tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. e'
stato  denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti
disciolti;
  Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo
3 aprile  1993,  n.  29 e successive modificazioni ed integrazioni in
ordine  alla delimitazione dell'ambito di responsabilita' del vertice
politico e di quello amministrativo emanata dal Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;
  Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, recante la
riforma dell'organizzazione del Governo;
  Vista  la legge 23 dicembre 1993, n. 559, concernente la disciplina
della  soppressione  delle  gestioni fuori bilancio nell'ambito delle
amministrazioni dello Stato;
  Visto  che,  ai  sensi  dell'art.  26  della  sopra citata legge n.
559/1993,  e'  stata  soppressa  la  gestione fuori bilancio operante
presso   il   Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali  -
Soprintendenza  archeologa  di  Reggio  Calabria denominata "Fondi ex
Agensud";
  Visto  l'art.  13-bis  della  citata  legge  n.  1404/1956, recante
disposizioni  sul  trasferimento  dei  crediti e dei debiti da uno ad
altro degli enti in liquidazione;
  Considerato  che,  le  operazioni  che ostacolano la chiusura della
gestione   fuori  bilancio  in  argomento  sono  rappresentate  dalle
seguenti partite debitorie in contestazione:
    1) L. 9.000.000 (Euro 4.648,12) per spese di giudizio relative ad
un  contenzioso in essere nei confronti della societa' S.n.c. GI & GI
di  Cherubini, appaltatrice dei lavoro di costruzione del Museo della
Sibaritide;
    2)  L. 1.000.000  (Euro 516,46) per spese di giudizio relative ad
un  contenzioso  in  essere nei confronti del comune di Cassano Ionio
per  l'annullamento  del  provvedimento  con  il quale si ordinava la
sospensione  e  la demolizione dei lavori eseguiti per la costruzione
del Museo della Sibaritide;
  Ritenuto  che,  al fine di accelerare la definizione della chiusura
delle  operazioni  di  liquidazione  della  suddetta  gestione  fuori
bilancio,  occorre  far ricorso alla procedura di cui all'art. 13-bis
della  legge  4 dicembre  1956,  n.  1404,  trasferendo  i debiti per
complessive   L. 10.000.000   (Euro 5.164,58)  dalla  gestione  fuori
bilancio  operante  presso  il  Ministero  per  i beni e le attivita'
culturali  -  Soprintendenza archeologa di Reggio Calabria denominata
"Fondi   ex  Agensud"  all'Ente  nazionale  per  l'addestramento  dei
lavoratori del commercio (E.N.A.L.C.) in liquidazione;
Decreta:     I   debiti   di   cui   alle   premesse  -  L. 9.000.000
(Euro 4.648,12)  per  spese di giudizio relative ad un contenzioso in
essere  nei  confronti  della  societa'  S.n.c. GI & GI di Cherubini,
appaltatrice  dei  lavori di costruzione del Museo della Sibaritide e
di  L. 1.000.000  (Euro 516,46)  per spese di giudizio relative ad un
contenzioso  in  essere nei confronti del comune di Cassano Ionio per
l'annullamento   del  provvedimento  con  il  quale  si  ordinava  la
sospensione  e  la demolizione dei lavori eseguiti per la costruzione
del   Museo   della   Sibaritide   -  per  complessive  L. 10.000.000
(Euro 5.164,58),  sono  trasferiti  ai  sensi  dell'art. 13-bis della
legge  4 dicembre  1956,  n.  1404,  dalla  gestione  fuori  bilancio
operante  presso  il  Ministero per i beni e le attivita' culturali -
Soprintendenza  archeologa  di  Reggio  Calabria denominata "Fondi ex
Agensud"  all'Ente  nazionale  per l'addestramento dei lavoratori del
commercio (E.N.A.L.C.) in liquidazione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 12 ottobre 2001
                                 L'Ispettore generale capo: D'antuono