Il Ministero delle politiche agricole e forestali ha esaminato l'istanza intesa ad ottenere la registrazione della denominazione di origine protetta "Spressa delle Giudicarie", ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92, presentata dall'Associazione per la richiesta della registrazione della D.O.P. per il formaggio "Spressa delle Giudicarie", con sede in Tione di Trento (Trento), via P. Gnesotti n. 2 e, ritenendo che la stessa sia giustificata e che siano soddisfatti i requisiti previsti dal citato regolamento, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 dello stesso, procede alla pubblicazione del relativo disciplinare di produzione nel testo di seguito riportato. Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta dovranno essere presentate, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 "disciplina dell'imposta di bollo" e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - Ufficio tutela qualita' dei prodotti agricoli e agroalimentari - via XX Settembre, n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione, da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, prima della trasmissione della suddetta proposta alla Commissione europea. DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL FORMAGGIO "SPRESSA DELLE GIUDICARIE" Art. 1. Denominazione del prodotto La denominazione di origine protetta "Spressa delle Giudicarie" e' riservata al formaggio che risponde alle condizioni ed ai requisiti definiti nel presente disciplinare di produzione.