Il  Ministero  delle  politiche agricole e forestali ha esaminato
l'istanza  intesa ad ottenere la registrazione della denominazione di
origine protetta "Spressa delle Giudicarie", ai sensi del regolamento
(CEE) n. 2081/92, presentata dall'Associazione per la richiesta della
registrazione   della   D.O.P.   per   il  formaggio  "Spressa  delle
Giudicarie", con sede in Tione di Trento (Trento), via P. Gnesotti n.
2 e, ritenendo che la stessa sia giustificata e che siano soddisfatti
i  requisiti  previsti  dal citato regolamento, ai sensi dell'art. 5,
paragrafo  5  dello  stesso,  procede alla pubblicazione del relativo
disciplinare di produzione nel testo di seguito riportato.
    Le  eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla
presente  proposta  dovranno  essere  presentate,  nel rispetto della
disciplina  fissata  dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
26 ottobre   1972,  n.  642  "disciplina  dell'imposta  di  bollo"  e
successive   modifiche,  al  Ministero  delle  politiche  agricole  e
forestali - Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e
dei  servizi  -  Direzione  generale  per  la  qualita'  dei prodotti
agroalimentari  e la tutela del consumatore - Ufficio tutela qualita'
dei  prodotti  agricoli  e agroalimentari - via XX Settembre, n. 20 -
00187  Roma,  entro  trenta  giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta   Ufficiale   della   Repubblica   italiana,   dai  soggetti
interessati  e  costituiranno  oggetto  di  opportuna valutazione, da
parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, prima della
trasmissione della suddetta proposta alla Commissione europea.
                     DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
              DEL FORMAGGIO "SPRESSA DELLE GIUDICARIE"
                               Art. 1.
                     Denominazione del prodotto
    La  denominazione  di origine protetta "Spressa delle Giudicarie"
e'  riservata  al  formaggio  che  risponde  alle  condizioni  ed  ai
requisiti definiti nel presente disciplinare di produzione.