IL CONSIGLIO
  Considerato;
  L'AGESI,  Associazione  nazionale  imprese  di gestione dei servizi
tecnici  integrati,  ha segnalato in data 30 marzo 2001 che la Consip
S.p.a. (per conto del Ministero del tesoro, bilancio e programmazione
economica)  ha  bandito  il  20 marzo  2001  la gara in epigrafe, per
l'aggiudicazione dell'appalto avente ad oggetto:
    1. Consulenza gestionale e gestione tecnica dell'anagrafica;
    2.  Servizi di call center, progettazione e preventivazione delle
attivita';
    3.  Programmazione,  coordinamento  e  attuazione degli ordini di
lavoro   e   di   tutte   le   prestazioni  integrate,  attivabili  e
personalizzabili   a  richiesta  delle  singole  amministrazioni.  In
particolare, le prestazioni consisteranno in:
      (i)  igiene  ambientale  (pulizia,  disinfestazione, raccolta e
smaltimento rifiuti e giardinaggio);
      (ii)  manutenzione  (comprendente la gestione e la manutenzione
delle  strutture edili, degli impianti elettrici, idrico-sanitari, di
riscaldamento,  di  raffrescamento,  di sollevamento, antincendio, di
sicurezza, di controllo accessi e delle reti);
      (iii) guardiania, reception, facchinaggio interno ed esterno.
  L'appalto   in   questione   e'  disciplinato,  giusta  indicazione
riportata nel bando, dal decreto legislativo n. 157/1995, benche' - a
parere dell'esponente - esso rivesta caratteristiche di un "contratto
misto  di  servizi e lavori, con assoluta prevalenza della componente
afferente   ai   lavori  di  manutenzione",  anche  se  "la  societa'
appaltante   ha   erroneamente  ritenuto  prevalente  l'attivita'  di
consulenza generale".
  Richiamando   anche   una  pronuncia  del  Consiglio  di  Stato  in
un'analoga   vicenda  (n.  630  dell'11 giugno  1999,  resa  dalla  V
Sezione),  l'esponente sottolinea la strumentalita' delle prestazioni
di   consulenza  rispetto  alla  esecuzione  dell'oggetto  principale
dell'appalto,  che  e'  -  a  suo dire - costituito dall'attivita' di
manutenzione del patrimonio immobiliare.
  Ad  avviso  dell'Associazione  istante  la  fattispecie deve dunque
essere assoggettata alla disciplina della legge n. 109/1994, trovando
altresi'  "di  assoluta  gravita' la mancata applicazione del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  n.  34/2000  in  una gara di tale
entita'",  che  apre  il  campo  alla  partecipazione di soggetti non
qualificati  cui  potrebbero  essere affidati "lavori di manutenzione
straordinaria... che potrebbero raggiungere notevoli proporzioni".
  Tanto  premesso  l'AGESI  desume  dalla fattispecie 5 quesiti (vedi
ultima pagina dell'esposto), che pone a questa Autorita'.
  Con  un  appunto  recante  il  prot. n. 40926 del 7 giugno 2001, in
risposta  alle  note  inviate  dalla  segreteria  tecnica  (prot.  n.
28134/01/SEGR.   del  16 maggio  2001)  e  dal  Consiglio  (prot.  n.
3218(?)/01/CONS.  del  5 giugno  2001),  il Ministero del tesoro - di
concerto   con   la   Consip   S.p.a.   -   ha  espresso  le  proprie
controdeduzioni,  rendendosi  disponibile  anche  alla partecipazione
diretta  in  sede  di  discussione  della  fattispecie  ad  opera del
Consiglio, nell'adunanza del 14 giugno 2001.
  In tale appunto viene precisato quanto segue:
    "le convenzioni stipulate dalla Consip S.p.a., a differenza degli
ordinari  contratti, tendono esclusivamente a selezionare i fornitori
di  beni  e  servizi" alla pubblica amministrazione; "solo entro tali
limiti  le  convenzioni... incidono sulle ordinarie procedure con cui
le pubbliche amministrazioni sopperiscono alle proprie esigenze";
    il  capitolato  tecnico  contempla  25  tipologie di servizi: "in
nessun    caso    tali    prestazioni   rientrano   nella   categoria
dell'esecuzione  dei  lavori,  se  non per quella parte assolutamente
marginale  di  opere  di  piccola  manutenzione o di assistenza edile
considerate incluse nel canone qualora i lavori da eseguire risultino
inferiori  a L. 200.000", la cui valutazione e' effettuata sulla base
dei listini posti in gara;
    "la convenzione apre alle pubbliche amministrazioni una ulteriore
opzione  (c.d.  extracanone),  ovvero  la  possibilita'  di  servirsi
dell'assuntore  del  Global Service, sulla base di richiesta avanzata
in  ragione  delle  proprie specifiche valutazioni ed esigenze, anche
per  l'esecuzione di lavori in economia, mediante affidamento diretto
e  nei  limiti  di  tale  istituto,  secondo le tariffe di un listino
prezzi  pre-concordato  ed  incluso  nella convenzione". In proposito
viene chiarito che:
      la  decisione  di  affidare l'esecuzione degli eventuali lavori
all'assuntore  del  "global-service"  spetta  nei  singoli  casi alle
singole  amministrazioni  sulla  base  delle  proprie  valutazioni di
legittimita', opportunita' e convenienza;
      per  le  suddette  prestazioni,  solo eventuali, l'assuntore si
obbliga  ad  effettuare o a far effettuare ai prezzi pre-concordati -
ma  non  necessariamente  con le proprie strutture, giacche' esse non
costituiscono  l'oggetto  della  gara  -  le  opere di volta in volta
richieste a seguito delle valutazioni di cui sopra;
      e'  esplicitamente  richiamata  la  necessita'  del rispetto di
tutti  gli obblighi di legge nell'affidamento e nell'esecuzione delle
opere, secondo le regole vigenti per le diverse categorie.
  In  tale  contesto  - sottolinea il Ministero del tesoro - sara' la
singola   pubblica   amministrazione,   che  in  concreto  procedera'
all'affidamento  dei  lavori  "addizionali",  a  "valutare  la  reale
sussistenza  di tutti i requisiti prescritti dalla legge per affidare
i  lavori"  (di  fatto  oggetto  di un rapporto giuridico separato ed
aggiuntivo rispetto alla convenzione) secondo le norme della legge n.
109/1994 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999.
  Viene  altresi'  ritenuta "ipotesi del tutto irrealizzabile" quella
per  cui  "tale  facolta'  possa  portare,  nella  fase  di  concreta
attuazione,   ad   uno   stravolgimento  della  convenzione  con  una
prevalenza  "a consuntivo dei lavori sul complesso di tutti gli altri
(e numerosi) servizi".
  La  nota  si  conclude  con  le seguenti considerazioni: "certo, la
struttura delle convenzioni stipulate dalla Consip S.p.a.... comporta
che  nel  caso  di...  servizi  multipli  l'equilibrio  tra  le varie
prestazioni   effettivamente   erogate  possa  mutare  rispetto  alle
previsioni iniziali su cui e impostata la strategia di gara...
  Ad  ogni modo, una adeguata gestione delle informazioni, nella fase
attuativa  della convenzione, e le opportune attivita' di indirizzo e
di  controllo  offriranno  sia  al  Ministero  del tesoro, bilancio e
programmazione  economica e alla Consip S.p.a., sia direttamente alle
amministrazioni  interessate, strumenti adeguati in corso d'opera per
evitare  qualsiasi  rischio,  anche  minimo,  di un distorto utilizzo
della convenzione quale quello prospettato dall'AGESI".
  Alla  data  del  21 giugno  2001  e' stata tenuta un'audizione alla
quale il presidente della CONSIP ha confermato le argomentazioni gia'
addotte ed ha esibito il chiarimento che testualmente si trascrive:
    "Relativamente   alle   attivita'  extra-canone,  la  convenzione
attribuisce  la  facolta'  alle singole amministrazioni contraenti di
richiedere all'assuntore l'esecuzione di lavori in economia, mediante
affidamento diretto ai sensi della normativa vigente in materia.
  Il  corrispettivo  di  tali lavori verra' determinato dalle tariffe
dei  listini  prezzi  di cui alla convenzione e soggetti a ribasso in
sede  d'offerta,  quindi  sulla  base  dei  medesimi  listini  prezzi
applicati  per  i  lavori  di  piccola manutenzione (rientranti nella
franchigia  di  L. 200.000)  accessori  ai  n.  25  servizi di cui le
amministrazioni possono fruire utilizzando la convenzione".
                               Ritenuto;
  Il  bando  in  esame  e' finalizzato alla prestazione di servizi su
richiesta delle singole amministrazioni.
  Va  premesso  che  il  "chiarimento"  secondo  cui  la manutenzione
indicata  non  rientrerebbe  nel  contenuto  tipico  del contratto da
appaltare  afferendo,  invece,  a prestazioni eventuali ed accessorie
facoltativamente    commesse    dalle   amministrazioni   interessate
all'assuntore non e' idonea a mutare i termini della questione.
  Inoltre,  le  clausole  di partecipazione al bando, del resto, sono
compatibili  solo  con  l'esecuzione  di  servizi,  in  quanto non e'
prevista, ex ante, quale requisito per la partecipazione alla gara il
possesso  della  qualificazione  ai  sensi del decreto del Presidente
della   Repubblica   n.  34/2000,  che  e',  invece,  necessario  per
l'esecuzione  di  lavori  di manutenzione. Pertanto, non e' legittimo
che l'assuntore, anche se su richiesta delle singole amministrazioni,
esegua   direttamente   o   faccia  eseguire  a  terzi  i  lavori  di
manutenzione.
  L'amministrazione  cioe'  non  puo'  rivolgersi  per  i  lavori  di
manutenzione  all'assuntore  ma  dovra' agire secondo le disposizioni
vigenti  con  l'esecuzione  in  amministrazione  diretta,  oppure per
cottimo, oppure in appalto.
  Il  Ministero  del  tesoro dovra', pertanto, tenere presente che le
clausole  inserite  nel  bando  non  possono innovare la legislazione
vigente    e,    quindi,   il   problema   della   qualificazione   e
dell'affidamento   a   terzi   dei   lavori,   eluso  nel  bando,  si
ripresentera'  in  occasione  dell'esecuzione  vanificando cosi', per
quanto  attiene ai lavori di manutenzione, il fine ultimo dell'azione
pubblica intrapresa, cioe' la semplificazione degli adempimenti della
stazione appaltante.
  Nei  sensi  suesposti,  e'  l'avviso  del  Consiglio  che  manda al
Servizio  perche'  comunichi  alla  CONSIP,  al Ministero del tesoro,
AGESI, ANCE e a quanti sono intervenuti con documenti scritti.
    Roma, 21 giugno 2001
                                                 Il presidente: Garri
Il segretario: Esposito