IL CONSIGLIO
  Vista   la   relazione   dell'Ufficio   affari  giuridici  appresso
riportata;
Considerato  in  fatto.    L'A.G.I. Associazione imprese generali, ha
inviato  una  segnalazione  relativa  alla  prassi, seguita da alcune
stazioni  appaltanti,  di  imporre, ai fini della partecipazione alle
gare,  la  sottoscrizione  di clausole di "incerta portata" aventi ad
oggetto   l'attestazione   di   completezza  ed  eseguibilita'  della
progettazione   relativa  ai  lavori  da  eseguire,  nel  particolare
l'A.G.I.  si  riferisce  a dichiarazioni contenenti l'affermazione di
aver  eseguito  uno  studio  approfondito  del  progetto  riguardante
l'appalto  e "che esso ha valore di progetto esecutivo ai sensi delle
vigenti  disposizioni in materia ed e' adeguato e sufficiente ai fini
della  definizione  dei  dettagli costruttivi, progetto di cantiere",
deve essere dichiarato inoltre che "l'opera puo' essere realizzata al
prezzo offerto".
Considerato  in diritto.   L'art. 71 del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  554/1999,  prevede,  al  comma  2,  che "l'offerta da
presentare  per  l'affidamento  degli  appalti e delle concessioni di
lavori  pubblici  e'  accompagnata dalla dichiarazione con la quale i
concorrenti  attestano  di avere esaminato gli elaborati progettuali,
compreso   il  computo  metrico,  di  essersi  recato  sul  luogo  di
esecuzione  dei  lavori,  di  avere preso conoscenza delle condizioni
locali,   della  viabilita'  di  accesso,  delle  cave  eventualmente
necessarie  e  delle  discariche  autorizzate  nonche'  di  tutte  le
circostanze  generali  e  particolari  suscettibili di influire sulla
determinazione   dei   prezzi,   sulle   condizioni   contrattuali  e
sull'esecuzione  dei  lavori  e  di  aver  giudicato  i lavori stessi
realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro
complesso rimunerativi e tali da consentire il ribasso offerto".
  Alla  luce  di  tale norma risulta evidente che, come affermato con
determinazione  n. 4/2001, in data 31 gennaio 2001, tutta l'attivita'
progettuale  rientra  di norma nei compiti e nelle attribuzioni della
stazione  appaltante,  pur  restando  consentito  all'appaltatore, in
virtu' del principio civilistico della diligenza professionale, della
natura  imprenditoriale  del  soggetto  esecutore,  del  possesso  di
significativi requisiti di qualificazione, interloquire con la stessa
S.A.,  "ma  nel rispetto delle previsioni del progetto esecutivo come
documento  compiutamente  definito  dall'amministrazione  e  da  essa
approvato,  e  che,  ordinariamente,  le imprese conoscono in sede di
gara".
  Ove   poi   si   consideri   quanto  pure  affermato  nella  stessa
determinazione   n.   4/2001,   sopra   citata   relativamente   alla
"cantierizzazione"   e  cioe'  che  la  stessa  non  puo'  certamente
consistere   nel   completamento  del  progetto  esecutivo,  ma  deve
intendersi  come la produzione di quella documentazione elaborata per
tradurre le indicazioni e scelte contenute nel progetto in istruzioni
e  piani  operativi,  (cioe'  l'attivita'  dell'impresa  che ha piena
competenza  nel determinare l'organizzazione dei lavori), ne consegue
necessariamente   che,   qualora  il  progetto  si  dovesse  rivelare
effettivamente   inadeguato   in  fase  esecutiva,  sara'  lo  stesso
committente che dovra' procedere alle relative modifiche.
  Quanto sopra premesso non puo' che ribadirsi quanto affermato nella
ripetuta  determinazione  n.  4/2001  e  cioe'  che "non risulta oggi
ammissibile prevedere a carico dell'impresa la possibile modifica del
progetto  ovvero  l'assunzione  della  piena  responsabilita' tecnica
dell'esecuzione   quale   che   sia  la  effettiva  esecutivita'  del
progetto",  con  la  conseguenza  che  qualunque clausola riguardante
dichiarazioni   richieste  per  la  partecipazione  a  gare,  il  cui
contenuto  esuli  da  quanto  previsto  dall'art.  71 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 554/1999, risulta "tamquam non esset",
non   risultando  peraltro  legittima  l'eventuale  esclusione  dalla
procedura di gara per la mancata produzione di tali dichiarazioni, va
da  se'  che  l'appaltatore  risulta  comunque responsabile (a titolo
extracontrattuale e precontrattuale) dei propri comportamenti in mala
fede,  anche  se  concretizzatisi  in  omissioni  e  reticenze  o  in
assunzioni   di   responsabilita',   superficialmente  o  dolosamente
affermate con la riserva mentale di non rispettare l'impegno assunto.
In base a quanto sopra considerato,
                            Il Consiglio
                              Delibera:
  Qualunque   previsione   che   sposti   sull'impresa   appaltatrice
l'assunzione  di  responsabilita'  circa  la  corretta  redazione del
progetto  esecutivo,  laddove  la  predisposizione  di esso spetti al
committente, costituisce clausola "tamquam non esset", fermo restando
che    l'appaltatore    resta   comunque   responsabile   (a   titolo
extracontrattuale o precontrattuale) dei propri comportamenti in mala
fede,  anche  se  concretizzatesi  in  omissioni  e  reticenze  o  in
assunzioni   di   responsabilta',   superficialmente   o  dolosamente
affermate con la riserva mentale di non rispettare l'impegno assunto.
  Risulta  illegittima  l'esclusione  dalla  procedura di gara per la
mancata   produzione  di  dichiarazioni  richieste  nel  senso  sopra
indicato.
  Manda  all'Ufficio  affari  giuridici perche' comunichi la presente
deliberazione al soggetto istante.
    Roma, 6 giugno 2001
                                                 Il presidente: Garri
Il segretario: Esposito