Avvertenza:
    Si  procede  alla  ripubblicazione  del  testo  del decreto-legge
citato  in epigrafe corredato della relativa nota, ai sensi dell'art.
8,  com-ma 3,  del  regolamento  di  esecuzione del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
    Il  testo  della  nota  qui  pubblicato e' stato redatto ai sensi
dell'art.  10,  comma  2,  del  testo  unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana,  approvato  con  D.P.R.  28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata.
    Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui
trascritto.
                               Art. 1.

  1.  La  lettera  a)  del  comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge
21 novembre  2000, n. 335, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 gennaio 2001, n. 3, e' sostituita dalla seguente:
  "a)  un  programma  di  prevenzione  totale  contro l'encefalopatia
spongiforme  bovina,  mediante  sottoposizione  al  test  di diagnosi
rapida  per  la  malattia,  di  tutti  i  bovini,  bufalini e bisonti
macellati in eta' superiore ai ventiquattro mesi;".
 
          Nota all'art. 1, comma 1:
              -  Il  testo  dell'art.  1,  comma 1, del decreto-legge
          21 novembre  2000,  n.  335,  convertito, con modificazioni
          dalla   legge   19 gennaio   2001,  n.  3  (Misure  per  il
          potenziamento  della  sorveglianza  epidemiolologica  della
          encefalopatia  spongiforme  bovina),  cosi' come modificato
          dal presente decreto, e' il seguente:
              "Art.  1.  -  1.  Al  fine  di elevare la sicurezza dei
          consumatori  ed  intervenire  nelle situazioni di emergenza
          correlate  a  malattie infettive e diffusive degli animali,
          nelle  more  della  riconversione  del sistema zootecnico a
          parametri  etologicamente  compatibili,  il Ministero della
          sanita'  intensifica  la  sorveglianza  epidemiologica,  in
          particolare  il  sistema  di controlli per la encefalopatia
          spongiforme bovina, attraverso:
                a)   un   programma   di  prevenzione  totale  contro
          l'encefalopatia spongiforme bovina, mediante sottoposizione
          al  test  di  diagnosi  rapida  per la malattia, di tutti i
          bovini,  bufalini  e  bisonti macellati in eta' superiore a
          ventiquattro mesi;
                b) il potenziamento della sorveglianza epidemiologica
          e  la piena applicazione delle norme per il benessere degli
          animali,   mediante   l'adozione   di  specifici  programmi
          d'intervento,   stabilendo  compiti,  attivita'  e  apporti
          finanziari  per  i  centri  di referenza nazionali, per gli
          istituti  zooprofilattici  sperimentali  e  per  i posti di
          ispezione frontaliera;
                c) il     rafforzamento     dei    controlli    nella
          movimentazione  degli  animali  attraverso il potenziamento
          del  sistema  di  identificazione e registrazione di cui al
          decreto   legislativo   22   maggio  1999,  n.  196,  e  ai
          regolamenti comunitari in materia;
                c-bis)   l'aggiornamento  dell'elenco  del  materiale
          specifico  a  rischio  da  rimuovere  nei  bovini  e  negli
          ovocaprini macellati, in particolare per quanto riguarda la
          colonna  vertebrale e la milza dei bovini di eta' superiore
          ai  dodici  mesi,  tenendo  conto  dei  pareri espressi dai
          comitati  scientifici  comunitari,  in  base  al  principio
          della maggior cautela;
                c-ter) un'adeguata campagna di informazione;
              1-bis.  Per  i  grassi  ottenuti  da organi specifici a
          rischio  e  destinati  ad  uso  non  alimentare e' disposta
          l'aggiunta  di  coloranti  idonei affinche' sia impedito il
          loro uso ai fini zootecnici e alimentari.
              1-ter.  Il  Ministro  della sanita' e il Ministro delle
          politiche  agricole e forestali riferiscono tempestivamente
          alle competenti commissioni parlamentari sulle modalita' di
          predisposizione  e  di  applicazione delle misure di cui al
          comma 1.
              2.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del presente
          articolo,  pari  a  lire  100  miliardi  annui  a decorrere
          dall'anno   2001,  si  provvede  mediante  riduzione  degli
          stanziamenti  iscritti,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          2000-2002,  sull'UPB  7.1.3.3  -  Fondo  speciale  di parte
          corrente  -  dello  stato  di  previsione del Ministero del
          tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica per
          l'anno   2000,   allo  scopo  parzialmente  utilizzando  le
          proiezioni  dell'accantonamento relativo al Ministero della
          sanita'.
              3.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione  economica  e' autorizzato ad apportare, con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.