IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
                           di concerto con
               IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
    Visto  il  decreto  legislativo  22  maggio 1999, n. 209, recante
"Attuazione  della  direttiva' 96/59/CE relativa allo smaltimento dei
policlorodifenili e dei policlorotrifenili";
    Visti,  in particolare, gli articoli 5, comma 4, 7, comma 6, e 9,
comma  2,  del  citato  decreto  legislativo,  che  prevedono che con
decreto  del  Ministro  dell'ambiente,  di  concerto  con il Ministro
dell'industria,  del commercio e dell'artigianato, siano stabilite le
norme  tecniche  relative alla qualita' dielettrica dei PCB contenuti
nei  trasformatori, al fine di consentirne l'utilizzo in attesa della
decontaminazione   o  dello  smaltimento,  siano  adottate  le  norme
tecniche  per  garantire  che  la  decontaminazione dei trasformatori
contenenti PCB avvenga nel rispetto delle condizioni previste e siano
indicate  le  metodologie  da  utilizzare  per  l'effettuazione delle
determinazioni analitiche sui PCB;
    Considerato  che il termine del 31 dicembre 1999 stabilito per la
presentazione  della  comunicazione  di  cui  all'art.  3 del decreto
legislativo 22 maggio 1999, n. 209, e' stato prorogato al 31 dicembre
2000  con  il  decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 500, convertito con
legge 25 febbraio 2000, n. 33;
    Considerato  che  con  la decisione 2001/68/CE della Commissione,
del  16  gennaio 2001, che definisce due parametri relativi ai PCB ai
sensi   dell'art.  10,  lettera  a),  della  direttiva  96/59/CE  del
Consiglio  concernente  lo  smaltimento  dei  policlorodifenili e dei
policlorotrifenili  (PCB/PCT), sono stati definiti i metodi di misura
di riferimento per la determinazione analitica dei PCB;
    Ritenuto pertanto necessario stabilire le metodiche analitiche di
riferimento  per la determinazione del contenuto di PCB nei materiali
contaminati;
                              Decreta:
                               Art. 1.
     Condizioni per l'utilizzo dei trasformatori contenenti PCB
        in attesa della decontaminazione o dello smaltimento
    1.  In  attesa di essere decontaminati o smaltiti entro i termini
ed  alle  condizioni previste dal decreto legislativo 22 maggio 1999,
n.  209,  i  trasformatori contenenti PCB possono essere utilizzati a
condizione   che   il  detentore  dichiari,  nella  comunicazione  da
effettuare   alla  provincia  territorialmente  competente  ai  sensi
dell'art. 5, comma 4, del predetto decreto:
      a) che  il  trasformatore  e'  in  buono stato funzionale e non
presenta perdite di fluidi;
      b) che  il  trasformatore  e'  stato  riempito  con  un liquido
conforme alla norma CEI 10-1 (guida per il controllo e il trattamento
degli  oli  minerali  isolanti  in servizio nei trasformatori e nelle
apparecchiature  elettriche)  o  alla  norma  CEI 10-6 (norme per gli
askarel) e che viene esercito nel rispetto delle norme CEI 10-1 o CEI
10-6  e  CEI  11-19  (istallazione ed esercizio di trasformatori e di
apparecchi contenenti askarel).
    2.  La documentazione comprovante il rispetto delle condizioni di
cui alla lettera b) del comma 1 deve essere conservata presso la sede
dell'unita' locale del detentore.