IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
  Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, art. 49, con
il   quale   e'   stato   istituito   il  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382,   concernente  il  riordinamento  della  docenza  universitaria,
relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e
didattica;
  Vista  la  legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli
ordinamenti didattici universitari;
  Vista  la  legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'art. 20,
comma 8, lettera d);
  Vista  la  legge 3 luglio 1998, n. 210, ed in particolare l'art. 4,
recante norme per la disciplina dei corsi di dottorato di ricerca;
  Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 244, recante norme
in materia di dottorato di ricerca;
  Considerato che l'art. 74 del predetto decreto del Presidente della
Repubblica   n.   382/1980,  consente  al  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita'  e  della ricerca di stabilire, con proprio decreto,
le  equipollenze  con  il  titolo di dottore di ricerca di diplomi di
perfezionamento  scientifico rilasciati da scuole italiane di livello
post-universitario  a  condizione  che  queste  siano assimilabili ai
corsi  di  dottorato di ricerca per strutture, ordinamento, attivita'
di  studio  e  di  ricerca  e  numero  limitato di titoli annualmente
rilasciati;
  Visto  il  decreto  ministeriale  6  agosto  1998,  concernente  le
attivita'  istruttorie  per  i  provvedimenti  di equipollenza con il
titolo   di   dottore  di  ricerca  dei  diplomi  di  perfezionamento
scientifico    rilasciati    da    scuole    italiane    di   livello
post-universitario;
  Vista  l'istanza  presentata  dall'Istituto  nazionale di studi sul
Rinascimento,  con sede in Firenze, per i fini di cui all'art. 74 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980;
  Visto   il  parere  favorevole  reso  dal  Consiglio  universitario
nazionale nell'adunanza del 31 maggio 2001;
  Atteso  che  il Consiglio universitario nazionale ha ritenuto che i
titoli  di  perfezionamento  rilasciati  dal l'Istituto nazionale sul
Rinascimento  sono  assimilabili ai corsi di dottorato di ricerca per
strutture,  ordinamento,  attivita'  di  studio e di ricerca e numero
limitato di titoli annualmente rilasciati;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.   I   diplomi   di   perfezionamento  scientifico  in  "Civilta'
dell'Umanesimo e del Rinascimento" rilasciati dall'Istituto nazionale
di  studi  sul  Rinascimento,  con  sede  in  Firenze, possono essere
dichiarati  equipollenti  ai  titoli di dottore di ricerca rilasciati
dalle  universita'  italiane  purche'  siano  soddisfatte le seguenti
condizioni:
    a) il  numero degli ammessi ai corsi di perfezionamento, per ogni
ciclo formativo, deve essere di almeno tre unita';
    b) l'ammissione ai corsi stessi dovra' avvenire mediante concorso
per titoli ed esami;
    c) ai   corsi   di  perfezionamento  in  questione  sono  ammessi
ricercatori, italiani o stranieri, che non abbiano superato i 35 anni
di  eta',  in  possesso  di  diploma  di laurea in lettere classiche,
filosofia,   lettere   moderne,   storia,  beni  culturali  o  titolo
universitario straniero ritenuto equipollente.