IL MINISTRO DELL'INTERNO
        delegato per il coordinamento della protezione civile
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  l'art.  107,  comma  1,  lettera c), del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112;
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
21 settembre  2001  che  delega  le  funzioni del coordinamento della
protezione  civile  di  cui  alla  legge 25 febbraio 1992, n. 225, al
Ministro dell'interno;
  Viste  le precedenti ordinanze emanate in materia ed in particolare
l'ordinanza  n.  3063  del  6 luglio 2000 con la quale il sindaco del
comune  di  Milano  e'  stato  nominato  commissario  delegato per la
realizzazione   del   sistema  depurativo  della  citta'  di  Milano,
comprendente gli impianti di depurazione di Milano sud, Milano Nosedo
e  Peschiera  Borromeo,  avvalendosi  dei  poteri derogatori previsti
dall'art. 3 dell'ordinanza n. 3041 del 19 febbraio 2000;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
17 maggio  2001  con il quale lo stato di emergenza determinatosi nel
settore  della  depurazione delle acque reflue della citta' di Milano
e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2002;
  Viste  le  deliberazioni  del  consiglio  comunale  di  Milano  del
17-18 marzo 1997 e del 18 maggio 1998 con le quali e' stato approvato
il   progetto  preliminare  per  la  realizzazione  dell'impianto  di
depurazione di Milano sud;
  Preso  atto  che  il Consiglio di Stato, sezione V, con sentenza n.
4683  dell'8 settembre  2001,  ha  annullato  la  determinazione  del
commissario   delegato  di  aggiudicazione  provvisoria  dell'appalto
dell'impianto  di  depurazione  di  Milano  sud in favore dell'A.T.I.
Priseda;
  Vista  la lettera del commissario delegato in data 17 ottobre 2001,
con   la   quale,  in  conseguenza  della  suddetta  sentenza  ed  in
considerazione della urgenza della realizzazione dell'impianto, viene
rappresentata  l'esigenza  di accelerare le procedure per la verifica
della  compatibilita' ambientale, con riguardo al progetto che verra'
presentato dal nuovo aggiudicatario;
  Acquisita  l'intesa  del  Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e della regione Lombardia;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1. Ai  fini  di  cui  in  premessa,  il  parere  di  compatibilita'
ambientale  di  cui  all'art.  2,  comma 1 dell'ordinanza 19 febbraio
2000,  n.  3041, e' reso sul progetto definitivo presentato dal nuovo
aggiudicatario.  Il  termine  entro  cui  la  commissione  di  cui al
predetto  art.  2, comma 1, deve esprimersi e' ridotto a venti giorni
dalla richiesta inoltrata dal commissario delegato.
  2. Sono   fatti   salvi  gli  effetti  prodotti  dai  provvedimenti
amministrativi  assunti  dal  commissario  delegato fino alla data di
pubblicazione  della  presente  ordinanza,  ad  eccezione  di  quelli
direttamente     o    indirettamente    incisi    da    provvedimenti
giurisdizionali,  nonche'  di  quelli  adottati  in  conseguenza o in
dipendenza  o in connessione di altri atti annullati da provvedimenti
giurisdizionali.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 26 ottobre 2001
                                                 Il Ministro: Scajola