IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
   Nella  riunione  odierna,  in  presenza del Prof. Stefano Rodota',
presidente,  del  Prof.  Giuseppe  Santaniello,  vice-presidente, del
Prof.  Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott.
Giovanni Buttarelli, segretario generale;
   Visto  l'art. 25, paragrafi nn. 1 e 2, della direttiva n. 95/46/CE
del  Parlamento  europeo  e del Consiglio del 24 ottobre 1995 secondo
cui  i  dati  personali  possono  essere  trasferiti  in un Paese non
appartenente  all'Unione europea qualora il Paese terzo garantisca un
livello di protezione adeguato, secondo quanto previsto nel paragrafo
2 del medesimo articolo;
   Visto  il  paragrafo  6  del  medesimo art. 25 secondo il quale la
Commissione  europea puo' constatare che un Paese terzo garantisce un
livello  di  protezione  adeguato ai sensi del citato paragrafo 2, ai
fini  della  tutela della vita privata o dei diritti e delle liberta'
fondamentali della persona;
   Vista la decisione della Commissione europea del 26 luglio 2000 n.
2000/519/CE  (pubblicata  sulla  Gazzetta  Ufficiale  delle Comunita'
europee  L  215 del 25 agosto 2000 e L 115 del 25 aprile 2001) con la
quale  si e' constatato che l'Ungheria garantisce un livello adeguato
di protezione dei dati personali trasferiti dall'Unione europea;
   Considerato che gli Stati membri europei devono adottare le misure
necessarie per conformarsi alla decisione della Commissione, ai sensi
del paragrafo 6 del citato art. 25 della direttiva;
   Visto  l'art.  28 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 secondo cui
il  trasferimento  dei  dati  personali  all'estero puo' avvenire: a)
qualora  l'ordinamento  dello Stato di destinazione o di transito dei
dati  assicuri  un  livello di tutela delle persone adeguato o, se si
tratta  di  dati sensibili o di taluni dati di carattere giudiziario,
di  grado  pari  a  quello  assicurato  dall'ordinamento italiano; b)
oppure,  qualora  ricorra  uno  dei  casi  previsti  nel  comma 4 del
medesimo  articolo;  c)  in  ogni  caso,  qualora sia autorizzato dal
Garante   sulla   base   di   adeguate   garanzie   per   i   diritti
dell'interessato,  prestate  anche  con  un contratto (comma 4, lett.
g));
   Ritenuta  la  necessita'  di  adottare  una  misura necessaria per
l'applicazione  della  Decisione  della Commissione in conformita' al
citato  art.  28,  nelle more del completamento del recepimento della
citata direttiva n. 95/46/CE;
   Ritenuto  che  le  disposizioni di rango costituzionale e le altre
norme   vigenti  in  Ungheria  in  materia  di  protezione  dei  dati
personali,  valutate  dalla  Commissione  e  anche  dal  Gruppo delle
autorita'  garanti europee di cui all'art. 29 della citata direttiva,
prevedono  diverse  garanzie  per  i  diritti dell'interessato che in
conformita'  al  diritto comunitario vanno ritenute adeguate ai sensi
del citato art. 28, comma 4, lett. g);
   Rilevato  che  la Decisione della Commissione puo' essere adattata
alla  luce dell'esperienza acquisita nel corso della sua applicazione
o di innovazioni intervenute nell'ordinamento ungherese (art. 4);
   Visti  gli  articoli  2 e 3 della Decisione in tema di controlli e
provvedimenti  delle  autorita'  di garanzia degli Stati membri sulla
liceita'  e  correttezza  dei trasferimenti e dei trattamenti di dati
anteriori  ai  trasferimenti  medesimi,  anche  in relazione a quanto
previsto  dall'articolo  4  della  direttiva  n. 95/46/CE sul diritto
nazionale applicabile;
   Ritenuta  la  necessita'  di assicurare ulteriore pubblicita' alla
predetta  Decisione  disponendo  la  sua pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale   della  Repubblica  italiana  in  allegato  alla  presente
autorizzazione;
   Vista la documentazione d'ufficio;
   Viste  le  osservazioni  dell'Ufficio,  formulate  dal  segretario
generale  ai  sensi  dell'art.  15  del  regolamento  del Garante, n.
1/2000;
   Relatore il prof. Gaetano Rasi;
                   TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE:
   1)  autorizza  i  trasferimenti  di  dati personali dal territorio
dello  Stato  verso l'Ungheria, in conformita' a quanto previsto alla
Decisione   della   Commissione   europea   del  26  luglio  2000  n.
2000/519/CE;
   2)  si  riserva,  in  conformita' alla normativa comunitaria, alla
legge  n.  675/1996  e  agli  artt.  2  e  3  della  Decisione  della
Commissione,  di  svolgere  i  necessari  controlli  sulla liceita' e
correttezza   dei   trasferimenti  di  dati  e  delle  operazioni  di
trattamento  anteriori  ai  trasferimenti  medesimi,  e  di  adottare
eventuali provvedimenti di blocco o di divieto di trasferimento;
   3)   dispone   la   trasmissione   del  presente  provvedimento  e
dell'allegata  decisione  della Commissione all'Ufficio pubblicazione
leggi   e   decreti   del   Ministero  della  giustizia  per  la  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
   Roma, 17 ottobre 2001
                       IL PRESIDENTE: Rodota'
                          IL RELATORE: Rasi
                 IL SEGRETARIO GENERALE: Buttarelli