Al  Ministero  politiche agricole e
                                  forestali  - Dipartimento politiche
                                  di  mercato  -  Dir. Gen. politiche
                                  agroalimentari  -  Ufficio  materie
                                  grasse vegetali
                                  Alle    regioni    -    Assessorati
                                  agricoltura      -      Ispettorati
                                  provinciali
                                  All'Agecontrol S.p.a.
                                  All'associazione          nazionale
                                  Frantoiani d'Italia
                                  Alle   unioni   e  associazioni  di
                                  Frantoiani
                                  Alle  unioni  e  associazioni degli
                                  olivicoltori
    A  seguito  della  emanazione  di  apposito  parere  richiesto ai
competenti   servizi   della   Commissione  europea  in  merito  alla
interpretazione   delle   norme   di  cui  all'art.  9,  par. 1,  del
regolamento citato in oggetto, si precisa quanto segue.
    Innanzi tutto, sulla base del suddetto parere, si ribadisce che:
      sulla  base  dell'art.  8, lettera b) del Reg. (CE) n. 2366/98,
ogni  frantoio,  piccolo  e/o grande, deve tenere una contabilita' di
magazzino comprendente almeno le informazioni specificate all'art. 9,
par. 1;
      tutti   i  frantoi  sono  obbligati  ad  inviare  all'organismo
competente   l'estratto   mensile   delle  registrazioni  giornaliere
previste  dalle  lettere a),  b),  c), d), e), f) e g) del menzionato
art. 9, par. 1.
    Tale  estratto  puo' essere trasmesso anche attraverso il modello
gratuito  fornito  dall'AGEA, ritenuto conforme alla regolamentazione
comunitaria.
    Al riguardo pero' la Commissione, pur ritenendo che:
      la    regolamentazione    non   prevede   in   modo   esplicito
l'obbligatorieta'  di una compilazione dei totali delle registrazioni
giornaliere,
    ha tuttavia precisato che:
      la compilazione dei totali delle registrazioni giornaliere deve
comunque  avvenire  mensilmente e trasmessi agli organismi competenti
(Agecontrol  e  Uffici provinciali territorialmente competenti) entro
il 10 del mese successivo a quello considerato.
    Di  conseguenza le disposizioni contenute nelle circolari Agea n.
58  del  10 luglio  2001  e  n.  80  del 17 ottobre 2001 si intendono
modificate nelle parti in contrasto con quanto sopra precisato.
      Roma, 26 ottobre 2001
                Il direttore dell'area organismo pagatore: Migliorini