Nel  disciplinare  di  produzione  della denominazione di origine
protetta  "Aceto  balsamico  tradizionale  di  Modena",  riportata  a
pag. 40 e seguenti della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 124 del 30 maggio 2000:
      all'art.  4,  comma  1,  (pag.  40)  la  dicitura:  "... potra'
superare  i 160 quintali", e' sostituita da: "... non potra' superare
i 160 quintali";
      all'art.  6,  comma  1,  (pag.  41)  e al par. 4.2 della scheda
riepilogativa (pag. 42), la dicitura: "acidita' totale: ... grammi di
acido   acetico   per   100   gr  di  prodotto",  e'  sostituita  da:
"... acidita'  totale:  ... grammi  di  acido  acetico  per 100 ml di
prodotto".