L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
  Nella sua riunione di Consiglio del 10 ottobre 2001;
  Vista  la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante "Istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui
sistemi  delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana del 25 agosto 1997, n.
197, supplemento ordinario;
  Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante "Disposizioni
urgenti  per  il  differimento  di termini in materia di trasmissioni
radiotelevisive  analogiche e digitali, nonche' per il risanamento di
impianti radiotelevisivi", convertito, con modificazioni, dalla legge
20 marzo  2001,  n.  66,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 70 del 24 marzo 2001;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997,
n.   318,   recante   "Regolamento   per  l'attuazione  di  direttive
comunitarie  nel  settore  delle telecomunicazioni", pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana del 22 settembre 1997,
n. 221, supplemento ordinario;
  Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997,
recante  "Disposizioni  per il rilascio delle licenze individuali nel
settore   delle   telecomuni-cazioni",   pubblicato   nella  Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica italiana n. 283 del 4 dicembre 1997, come
modificato  dalla  delibera dell'Autorita' n. 217/99 del 22 settembre
1999,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n.  247  del  20  ottobre  1999,  e  dalla delibera dell'Autorita' n.
657/00/CONS  del  4 ottobre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 249 del 24 ottobre 2000;
  Visto  il  decreto del Ministro dell'ambiente 10 settembre 1998, n.
381,  recante "Regolamento recante le norme per la determinazione dei
tetti  di radiofrequenza compatibili con la salute umana", pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana del 3 novembre
1998, n. 257;
  Vista  la  propria delibera n. 197/99 del 7 settembre 1999, recante
"Identificazione  di  organismi  di telecomunicazioni aventi notevole
forza di mercato";
  Visto  il decreto del Ministero delle comunicazioni del 28 febbraio
2000,  recante  "Piano  Nazionale  di  ripartizione delle frequenze",
pubblicato  nel  supplemento  ordinario n. 45 alla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 65 del 18 marzo 2000;
  Vista  la  propria  delibera  n.  467/00/CONS  del  19 luglio 2000,
recante   "Disposizioni   in  materia  di  autorizzazioni  generali",
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 184
dell'8 agosto 2000;
  Vista  la  propria  delibera  n.  822/00/CONS del 22 novembre 2000,
recante  "Procedure  per l'assegnazione di frequenze per reti radio a
larga  banda  punto-multipunto,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 295 del 19 dicembre 2000;
  Vista la legge 22 febbraio 2001, n. 36, recante "Legge quadro sulla
protezione   dalle   esposizioni  a  campi  elettrici,  magnetici  ed
elettromagnetici",   pubblicata   nella   Gazzetta   Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2001;
  Visto  il  decreto  del Ministro delle comunicazioni 5 aprile 2001,
"Modifica  al  piano  nazionale  di  ripartizione  delle  frequenze",
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 87
del 13 aprile 2001;
  Visto   il   regolamento   delle   radiocomunicazioni  del-l'Unione
internazionale   delle   telecomunicazioni   (UIT),  che  integra  le
disposizioni  della  Costituzione  e  della  Convenzione  dell'Unione
internazionale  delle  telecomunicazioni  adottate  a  Ginevra  il 22
dicembre  1992  e  ratificate con legge 31 gennaio 1996, n. 61, e, in
particolare,  la  parte  del  regolamento  concernente  la  procedura
relativa  al  coordinamento internazionale delle frequenze nelle zone
di confine;
  Vista  la direttiva 97/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del  10  aprile  1997 relativa ad una disciplina comune in materia di
autorizzazioni  generali  e  di  licenze  individuali nel settore dei
servizi di telecomunicazioni;
  Visto  l'accordo  generale sul mercato dei servizi (GATS) raggiunto
nell'ambito  dell'organizzazione  mondiale  del  commercio  (WTO), in
vigore dal febbraio 1998;
  Vista  la  raccomandazione  della  Conferenza europea delle poste e
delle  telecomunicazioni  (CEPT)  n.  T/R  13-02 sulla canalizzazione
dello  spettro  per  i  servizi fissi nella gamma di frequenze 22,0 -
29,5 GHz;
  Vista  la  raccomandazione  della  CEPT n. T/R 13-04 che identifica
bande di frequenza preferenziali per i sistemi del tipo WLL/FWA nella
gamma di frequenze compresa fra 3 GHz e 29,5 GHz;
  Vista  la  decisione  della  CEPT  n. ERC/DEC/(00)09 del 19 ottobre
2000, sull'utilizzo della banda 27,5 - 29,5 GHz da parte del servizio
fisso  e delle stazioni terrene non coordinate del servizio fisso via
satellite;
  Vista  la  raccomandazione  della  CEPT  n. ERC/REC/(00)05 sull'uso
della banda 24,5 - 26,5 GHz per il Fixed Wireless Access;
  Vista  la  raccomandazione della CEPT n. ERC/REC/(01)03 sull'uso di
parti della banda 27,5 - 29,5 GHz per il Fixed Wireless Access;
  Visto il parere reso dall'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato  in  data  7  settembre  2001  sullo  schema di provvedimento
dell'Autorita' del 6 giugno 2001;
  Tenuto   conto  dei  risultati  della  consultazione  pubblica  per
l'introduzione  in  Italia  dei  sistemi  punto-multipunto  (WLL/FWA)
indetta dall'Autorita';
  Considerato quanto segue:
    1) dopo   l'adozione  del  provvedimento  di  modifica  al  Piano
nazionale  di  ripartizione  delle  frequenze  da parte del Ministero
delle comunicazioni, e' stata resa disponibile per l'introduzione dei
sistemi  di telecomunicazioni punto-multipunto, oltre che la banda di
frequenze  24,5  -  25,1090  GHz  e 25,4450 - 26,1170 GHz (in spettro
accoppiato), anche la banda 28,0525-28,4445 GHz e 29,0605-29,4525 GHz
(in spettro accoppiato);
    2) la  delibera  n.  822/00/CONS  prevede  che  le  procedure per
l'assegnazione delle frequenze per i sistemi di comunicazione a larga
banda  di  tipo  punto-multipunto, compresi segmenti interni di rete,
debbano  consentire la possibilita' per gli aggiudicatari di accedere
a  blocchi  di  almeno  56  MHz  per  ciascuna  parte  dello  spettro
accoppiato,  utilizzabili  a blocchi di dimensione pari ad un massimo
di  28  MHz;  al  fine  di  aumentare  la capacita' disponibile nella
fornitura  dei servizi, nonche' per soddisfare al meglio la possibile
varieta'  della  domanda  e  consentire  nel  contempo  un  uso  piu'
efficiente   dello   spettro,   si  ritiene  di  dover  prevedere  la
possibilita'  di accesso ad una banda per licenziatario di dimensione
pari  a  112  MHz,  nonche'  la possibilita' per gli aggiudicatari di
accedere ad eventuale spettro non assegnato;
    3) i  limiti  posti alla partecipazione congiunta di piu' aziende
all'interno  del  medesimo  gruppo  industriale  o  finanziario  alle
procedure  per  l'assegnazione delle frequenze wireless WLL/FWA nella
stessa  area  di  servizio,  posti  dalla  delibera  n.  822/00/CONS,
consentono di porre un limite alla concentrazione delle risorse radio
da parte di un singolo soggetto;
    4) le  reti  wireless  WLL/FWA  rappresentano  potenzialmente una
valida  ed  efficace  alternativa alla fornitura dei servizi mediante
collegamenti  basati  su  doppini telefonici, permettendo una offerta
comprendente  oltre  alla  telefonia  tradizionale  e  all'accesso ad
Internet a banda stretta anche l'accesso ad Internet a banda larga in
alternativa  alla  tecnologia  xDSL.  Al fine di favorire lo sviluppo
della concorrenza, devono essere previste misure atte a salvaguardare
l'entrata   nel   mercato   rilevante   da   parte   delle   societa'
aggiudicatarie delle licenze di cui al presente provvedimento che non
posseggano  notevole  forza  di  mercato  nel mercato della fornitura
delle reti pubbliche fisse di telecomunicazioni;
    5) tra  le  misure volte a favorire un equilibrato sviluppo della
concorrenza  nella  fornitura  di  reti fisse di telecomunicazioni e'
opportuno  prevedere  a  carico degli operatori con notevole forza di
mercato nella fornitura delle stesse:
      a) una  asimmetria  temporale  nella  fase di avvio dei servizi
offerti agli utenti finali;
      b) una  separazione  contabile  sufficientemente  disaggregata,
corredata  da  una  formale evidenza della contrattazione di tutte le
transazioni  tra  le  principali  divisioni  aziendali  o  le  unita'
organizzative interessate;
    6) l'asimmetria  temporale  e'  volta  a  limitare  lo svantaggio
competitivo  di  operatori che, con la sola rete basata su tecnologia
wireless   WLL/FWA,   presumibilmente  si  trovano  a  competere  con
operatori  aventi  notevole  forza di mercato che posseggono numerose
soluzioni  alternative  e  quindi  sono  in  grado di porre in essere
differenti  strategie  nella  delicata  fase  di  avvio del servizio.
L'Autorita'  garante  per  la  concorrenza  ed il mercato (di seguito
AGCM),  nel  parere  reso  il  7 settembre 2001, considera necessaria
"[...] una esclusione di Telecom Italia dalla gara per l'assegnazione
delle  frequenze  per  i  sistemi WLL almeno fino al momento in cui i
nuovi  entranti avranno la possibilita' di competere efficacemente in
tale  mercato  [...]",  in  particolare  l'AGCM  ritiene  che  "[...]
l'eventuale  esclusione  di  Telecom  Italia  dall'assegnazione delle
frequenze  potrebbe  essere prevista in via temporanea per un periodo
di cinque anni, al fine di consentire l'effettiva realizzazione delle
reti  e il lancio dei servizi da parte dei nuovi operatori, ed essere
sottoposta   a   revisione   dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
comunicazioni  nelle  aree in cui non vi siano effettivamente vincoli
all'ingresso  derivanti  dalla  disponibilita'  di  frequenze [...]".
L'AGCM  rileva  che la misura originariamente prevista dall'Autorita'
nello  schema di provvedimento esaminato, consistente nell'asimmetria
temporale   di   dodici   mesi   nell'avvio  del  servizio  da  parte
dell'operatore  notificato,  non appare idonea a garantire condizioni
di  effettiva  concorrenza considerata la dominanza di Telecom Italia
nel  mercato  rilevante.  L'Autorita'  ritiene  di  discostarsi dalle
indicazioni   fornite   dall'AGCM   nel   parere   reso,   prevedendo
un'asimmetria   temporale   nella   fornitura  del  servizio  pari  a
quarantotto  mesi,  tempo  ritenuto  congruo  ed  adeguato al fine di
consentire agli altri assegnatari di formulare un'offerta competitiva
sul mercato. Relativamente alla prospettata esclusione di un soggetto
notificato  dalla procedura di gara di cui al presente provvedimento,
l'Autorita'  ritiene  che  tale soluzione abbia un incerto fondamento
normativo.  Tale  conclusione,  peraltro,  risulta  supportata da una
analisi  comparata  del  quadro europeo, che evidenzia, nella maggior
parte  dei  casi,  l'assenza di una siffatta misura regolamentare. Un
eventuale  provvedimento di esclusione rappresenterebbe, inoltre, una
misura  non  proporzionata  agli  obiettivi  perseguiti  nel  caso di
specie,  considerato  il congruo numero di licenze oggetto della gara
ed  i  limiti,  previsti  dalla  delibera n. 822/00/CONS, di una sola
partecipazione per raggruppamento industriale;
    7) la  separazione  contabile  e  la  necessita'  di  regolare in
maniera  evidente,  sotto  il  profilo  contrattuale,  le transazioni
interne  e'  volta ad assicurare la trasparenza delle transazioni ed,
in  particolare, delle condizioni offerte alle divisioni commerciali,
evitando   la  possibilita'  di  sussidi  incrociati  fra  differenti
tecnologie  di  accesso  alla  rete  ovvero  fra differenti servizi o
categorie di utenti;
    8) in  considerazione  dell'attuale  stato  dei  mercati  e delle
possibili   difficolta'  nello  sviluppo  delle  reti,  e'  opportuno
prevedere  la  possibilita'  per  gli  aggiudicatari di richiedere la
proroga dei termini degli obblighi minimi di installazione ed offerta
dei  servizi con le frequenze aggiudicate, previsti all'art. 8, comma
2,  della delibera n. 822/00/CONS. Tale proroga si applica anche agli
aggiudicatari   aventi  notevole  forza  di  mercato,  soggetti  alla
asimmetria temporale nell'offerta dei servizi agli utenti finali;
    9) l'Autorita'  ritiene  necessario promuovere la condivisione di
impianti e siti fra aggiudicatari di frequenze wireless WLL/FWA. Tale
misura e' opportuna per garantire l'equilibrato sviluppo del mercato,
in   considerazione   della   particolare   rilevanza   che   ha   la
disponibilita'  di idonei siti per la collocazione di apparati radio,
nonche'  per  limitare  il  numero  di siti destinati agli apparati a
radiofrequenza.   La  condivisione  dei  siti  sara'  effettuata  nel
rispetto  dei  limiti  imposti  dalla normativa vigente in materia di
emissioni  elettromagnetiche  ed in considerazione della fattibilita'
tecnica;
  Udita  la  relazione  del  commissario ing. Mario Lari, relatore ai
sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il
funzionamento dell'Autorita';
                              Delibera:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1.  Ai  fini del presente provvedimento si applicano le definizioni
di  cui  all'art. 1, comma 1, della delibera n. 822/00/CONS. Inoltre,
si intende per:
    a) "Procedure":   la  propria  delibera  n.  822/00/CONS  del  22
novembre 2000, recante "Procedure per l'assegnazione di frequenze per
reti radio a larga banda punto-multipunto";
    b) "licenza":  una  licenza  individuale rilasciata, ai sensi del
decreto  del  Ministro  delle comunicazioni 25 novembre 1997, ai fini
dell'assegnazione  al  licenzia-tario  delle  frequenze  di  cui alle
Procedure;
    c) "aggiudicatario":  il  soggetto  che risulta assegnatario, per
una  certa  area  di  estensione  geografica, di blocchi di frequenze
mediante la procedura di gara di cui alle Procedure;
    d) "operatore avente notevole forza di mercato": un operatore che
sia  notificato  come  avente  notevole  forza di mercato nel mercato
delle reti di telefonia pubblica fissa;
    e) "sistema TDD (Time Division Duplex)": sistema di comunicazione
in  cui  la parte in trasmissione e quella in ricezione operano nella
stessa banda di frequenze e sono separate temporalmente.
  2. Per quanto applicabili, valgono le definizioni di cui all'art. 1
del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 19 settembre 1997, n.
318.