IL MINISTRO DELL'INTERNO
        delegato per il coordinamento della protezione civile

  Vista  la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l'istituzione del
Servizio nazionale della protezione civile;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
21  settembre  2001,  con  il quale al Ministro dell'interno e' stata
attribuita la delega per la protezione civile;
  Visto  l'art.  8  del  decreto-legge  12  novembre  1996,  n.  576,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677,
che  prevede  la  revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi
non  utilizzate  in tutto o in parte, entro diciotto mesi a decorrere
dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;
  Visto l'art. 23-sexies, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998,
n.  6,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n.
61,  che  prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese
da  parte  degli  enti,  al fine di verificare lo stato di attuazione
degli  interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per
il coordinamento della protezione civile;
  Vista   l'ordinanza   del   Ministro  per  il  coordinamento  della
protezione  civile  n.  2852  del 25 settembre 1998, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 229 del 1 ottobre
1998,  con  la  quale,  all'art.  1,  comma  1,  e' stato disposto il
finanziamento di lire 3 miliardi, per interventi urgenti sui corpi di
frane nel comune di Ferentillo, localita' Monterivoso e Colleolivo, e
nel comune di Terni, localita' Rocca S. Zenone;
  Considerato che il suddetto finanziamento e' stato ripartito tra le
due localita' su menzionate dalla regione Umbria;
  Vista  la  nota  n.  6598/00  del  3  novembre  2000, contenente la
determinazione  n.  297  in  pari  data,  con  la  quale il comune di
Ferentillo   comunica  che  l'importo  di  L. 1.176.530  puo'  essere
considerato economia di bilancio;
  Considerato  che  le  suddetta economia risulta tuttora disponibile
sul  capitolo 9353 del centro di responsabilita' amministrativa n. 20
dello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze;

                              Dispone:
                               Art. 1.

  1. Per le motivazioni indicate in premessa, e' revocata la somma di
L. 1.176.530  assegnata alla regione Umbria con ordinanza n. 2852 del
25 settembre 1998.
  2.  La  somma  di cui al comma precedente sara' utilizzata ai sensi
dell'art.  8  del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 29 ottobre 2001
                                                 Il Ministro: Scajola