IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555, e successive modificazioni; Vista l'ordinanza del Ministro della sanita' 2 settembre 1996, concernente misure di lotta contro la setticemia emorragica virale e la necrosi ematopoietica infettiva dei pesci; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 263; Vista la decisione della Commissione europea 2001/183/CE del 22 febbraio 2001, che stabilisce i piani di campionamenti ed i metodi diagnostici per individuare e confermare alcune malattie dei pesci e che abroga la decisione 92/532/CEE; Considerato che la semina in acque pubbliche di pesci e uova embrionate puo' costituire un rischio per la diffusione di talune malattie dei pesci; Ravvisata quindi la necessita' che pesci e uova embrionate destinati alla semina in acque pubbliche soddisfino determinati requisiti sanitari; Considerato altresi' che per prevenire la diffusione delle malattie dei pesci, e in particolare della necrosi ematopoietica infettiva e della setticemia emorragica virale, occorre prevedere una certificazione speciale; Ordina: Art. 1. 1. La presente ordinanza disciplina la semina in acque pubbliche di pesci e uova embrionate appartenenti alle specie sensibili alla necrosi ematopoietica infettiva e alla setticemia emorragica virale di cui all'allegato A, elenco II, colonna 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555, e successive modificazioni.