IL MINISTRO DELLA SALUTE
  Visto  il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
  Vista   la   legge   23 dicembre   1978,   n.   833,  e  successive
modificazioni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992,
n. 555, e successive modificazioni;
  Vista  l'ordinanza  del  Ministro  della  sanita' 2 settembre 1996,
concernente  misure di lotta contro la setticemia emorragica virale e
la necrosi ematopoietica infettiva dei pesci;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n.
263;
  Vista  la  decisione  della  Commissione  europea  2001/183/CE  del
22 febbraio 2001, che stabilisce i piani di campionamenti ed i metodi
diagnostici  per individuare e confermare alcune malattie dei pesci e
che abroga la decisione 92/532/CEE;
  Considerato  che  la  semina  in  acque  pubbliche  di pesci e uova
embrionate  puo'  costituire  un  rischio per la diffusione di talune
malattie dei pesci;
  Ravvisata   quindi  la  necessita'  che  pesci  e  uova  embrionate
destinati  alla  semina  in  acque  pubbliche  soddisfino determinati
requisiti sanitari;
  Considerato altresi' che per prevenire la diffusione delle malattie
dei  pesci,  e in particolare della necrosi ematopoietica infettiva e
della   setticemia   emorragica   virale,   occorre   prevedere   una
certificazione speciale;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  1. La presente ordinanza disciplina la semina in acque pubbliche di
pesci  e  uova  embrionate  appartenenti  alle  specie sensibili alla
necrosi  ematopoietica  infettiva e alla setticemia emorragica virale
di   cui   all'allegato A,  elenco II,  colonna 2,  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  30 dicembre 1992, n. 555, e successive
modificazioni.