IL REGGENTE
            del servizio politiche del lavoro di Potenza

  Visto  l'art.  2544, primo comma, seconda parte, del codice civile,
il quale prevede che le societa' cooperative edilizie di abitazione e
loro  consorzi  che  non  hanno  depositato in tribunale, nei termini
prescritti,  i  bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolte di
diritto e perdono la personalita' giuridica;
  Considerato che, ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile,
primo  comma, parte prima, l'autorita' amministrativa di vigilanza ha
il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;
  Atteso  che l'autorita' amministrativa di vigilanza per le societa'
cooperative  ed  i  loro  consorzi si identifica con il Ministero del
lavoro  e delle politiche sociali e che quest'ultimo, con decreto del
direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, ha decentrato
agli  uffici  provinciali  del  lavoro  ora direzioni provinciali del
lavoro l'adozione nei confronti di tali sodalizi del provvedimento di
scioglimento senza nomina di liquidatore a norma del citato art. 2544
del codice civile;
  Vista  la  circolare  n.  42/97 del 21 marzo 1997 del Ministero del
lavoro  e  della previdenza sociale direzione degli affari generali e
del personale divisione I;
  Riconosciuta la propria competenza;
  Viste la legge del 17 luglio 1975, n. 400 e la circolare n. 161 del
28 ottobre 1975 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;


                               Decreta
lo scioglimento, senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544
del codice civile della seguente societa' cooperativa:
    1)  "L'Alternanza  Tramutolese  - Societa' cooperativa edilizia a
r.l.",  con sede in Tramutola (Potenza), costituita per rogito notaio
De  Bellis  Libero  in data 26 maggio 1981, registro societa' n. 1934
della C.C.I.A.A. di Potenza, BUSC n. 1531.
      Potenza, 19 ottobre 2001
                                            Il reggente: Montanarella