Codice  di autoregolamentazione in ordine ai servizi essenziali a
norma  degli  articoli 1,  comma 2, lettera a) e 2-bis della legge 12
giugno  1990, n. 146 e successive modificazioni, interpretata secondo
il   principio  della  ragionevole  durata  del  processo,  stabilito
dall'art. 111 comma 2 della Costituzione.
    1)   Il   diritto   dell'Associazione   nazionale  magistrati  di
proclamare  l'astensione  totale  o  parziale  dei  magistrati  dalle
proprie funzioni e' esercitato nei limiti e alle condizioni seguenti.
    2)    La    proclamazione    dell'astensione    dalle    funzioni
giurisdizionali   sara'   comunicata  almeno  quindici  giorni  prima
dell'inizio,  con  indicazione della durata e delle motivazioni, alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministro della giustizia.
    Le stesse autorita' saranno avvertite in caso di revoca spontanea
almeno   sette   giorni   prima  della  data  indicata  per  l'inizio
dell'astensione.
    La revoca dell'astensione per effetto di accordo con le Autorita'
sopra  indicate  o  a  seguito  di  convocazione  o  richiesta  della
Commissione di garanzia sara' immediatamente comunicata.
    3)  L'astensione  dalle attivita' giudiziarie non puo' superare i
tre giorni consecutivi.
    Non  puo' essere proclamato un nuovo periodo di astensione se non
saranno  decorsi  trenta  giorni  dalla  conclusione  dell'astensione
precedente.
    Salvo i limiti derivanti dalla necessita' di assicurare i servizi
essenziali,  non  sono  ammesse  forme  parziali  di astensione dalle
attivita' giudiziarie su base distrettuale o endodistrettuale, ovvero
coinvolgenti singole articolazioni interne ai vari uffici.
    4) Costituiscono servizi essenziali, e vanno comunque assicurate,
le  attivita'  investigative,  istruttorie,  processuali di qualsiasi
natura, relative ai procedimenti indicati nella legge 7 ottobre 1969,
n. 742, e successive modificazioni, con le precisazioni e limitazioni
seguenti:
      a) in  materia  civile e del lavoro il divieto di astensione e'
limitato  ai  processi  relativi  ai  licenziamenti e ai procedimenti
sommari  di  natura  cautelare,  inclusi  quelli previsti dalle leggi
speciali  in  tema  di  repressione  delle  condotte  antisindacali e
discriminatorie;
      b) in   materia  penale  l'astensione  non  e'  consentita  nei
procedimenti  e  processi  con  imputati  detenuti;  non  e' altresi'
consentita  in  relazione  al  compimento degli atti urgenti previsti
dall'art.  467 c.p.p., o ai procedimenti e processi relativi ai reati
per  cui  e'  imminente  la prescrizione o, se pendenti in Cassazione
maturi nei successivi novanta giorni;
      c) in  materia  di sorveglianza l'astensione e' consentita solo
relativamente  ai  procedimenti  concernenti  i condannati in fase di
sospensione  dell'esecuzione,  e  alle attivita' non aventi carattere
processuale;
      d) hanno  natura  cautelare  ed  urgente tutte le controversie,
civili o penali, in cui l'efficacia di un provvedimento decada se non
convalidato o confermato entro termini perentori;
      e) debbono  altresi'  essere  sempre assicurati gli adempimenti
urgenti  ed  indifferibili  dei pubblici ministeri non previsti dalle
indicazioni precedenti.