IL CAPO
               del Dipartimento per la programmazione
               il coordinamento e gli affari economici

  Vista   la   legge   18   febbraio  1989,  n.  56,  che  disciplina
l'ordinamento  della professione di psicologo e fissa i requisiti per
l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare, l'art.
3  della  suddetta  legge,  che  subordina l'esercizio della predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o  in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale
mediante  corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali, attivati
presso  scuole  di specializzazione universitarie o presso istituti a
tal fine riconosciuti;
  Vista  la  legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro
dell'universita'   e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  le
funzioni   in   materia   di   istruzione   universitaria  attribuite
precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;
  Visto  l'art. 17, comma 96, lettera b), della legge 15 maggio 1997,
n.  127,  che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e
della   ricerca   scientifica  e  tecnologica  sia  rideterminata  la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
  Visto  il  decreto  11  dicembre 1998, a 509, con il quale e' stato
adottato  il  regolamento  recante  norme per il riconoscimento degli
istituti   abilitati   ad   attivare  corsi  di  specializzazione  in
psicoterapia, ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del
1997  e,  in  particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che prevede che il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui
all'art.  3  e  dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema
universitario;
  Visto  il decreto in data 17 maggio 1999 e successive modificazioni
e  integrazioni,  con  il  quale  e'  stata costituita la commissione
tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;
  Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai
sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;
  Vista    l'istanza   e   le   successive   integazioni   presentate
dall'istituto  "Associazione  freudiana  internazionale", con sede di
Torino;
  Visto  in  particolare l'art. 2, comma 5, del predetto regolamento,
che  dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base
dei  pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva e
del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e
il  successivo  comma  7, che prevede che il provvedimento di diniego
del  riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse
modalita' di cui al richiamato comma 5;
  Considerato  che la competente commissione tecnico-consultiva nella
riunione   del   12  ottobre  2001,  a  conclusione  della  attivita'
istruttoria  svolta,  ha  espresso parere contrario al riconoscimento
dell'Istituto richiedente, evidenziando in particolare che sulla base
della  documentazione inviata dalla scuola e a seguito dell'audizione
dei  rappresentanti,  e'  emerso  che  l'articolazione  del programma
didattico  e'  caratterizzata  da eclettismo, manifestato da un'ampia
gamma  di  insegnamenti  estremamente  differenziati  e riferentisi a
modelli  non  compatibili  tra loro, ne' con il riferimento lacaniano
della scuola;
  Vista  la valutazione tecnica di congruita' espressa sulla riferita
istanza  dal  Comitato  nazionale  per  la  valutazione  del  sistema
universitario  nella  riunione  del  18 settembre 2001, trasmessa con
nota n. 948 del 19 settembre 2001;
  Ritenuto che per i motivi sopraindicati l'istanza di riconoscimento
del predetto Istituto non possa essere accolta;

                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per  le  motivazioni  espresse  nel  parere  contrario  in premessa
evidenziato  della  commissione  tecnico-consultiva di cui all'art. 3
del  regolamento  adottato  con  decreto  11  dicembre  1998, n. 509,
l'istanza di riconoscimento per i fini di cui all'art. 4 dello stesso
provvedimento,   avanzata   dall'istituto   "Associazione   freudiana
internazionale", con sede in Torino, e' respinta.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 26 ottobre 2001
                                   Il capo del dipartimento: D'Addona