IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione  del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo  1997,  n.  59,  che all'art. 49 ha previsto, a decorrere dalla
nuova   legislatura,  l'istituzione  del  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca;
  Visto  il  decreto  legislativo  17  agosto  1999,  n.  368  e,  in
particolare,  l'art.  35,  comma 2, il quale prevede che il Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, acquisito
il  parere del Ministero della sanita', determina il numero dei posti
da  assegnare  a  ciascuna  scuola  di specializzazione in medicina e
chirurgia;
  Visto   il   decreto   in   data   31 ottobre   1991  del  Ministro
dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica,  di
concerto  con  il Ministro della sanita' e visti i successivi decreti
con  i  quali  e'  stato  formato  ed  aggiornato  l'elenco  di  tali
specializzazioni;
  Visto  il  decreto 17 dicembre 1997 del Ministro dell'universita' e
della  ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro
della   sanita',   con  il  quale  sono  stati  fissati  i  requisiti
d'idoneita'   delle   strutture   ove   si   svolge   la   formazione
specialistica;
  Visto il decreto del Ministro della sanita' in data 20 aprile 2001,
adottato di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica  e tecnologica e con il Ministro del tesoro, con il quale
e'  stato  determinato  il  fabbisogno annuo di medici specialisti da
formare  nelle  scuole di specializzazione per il triennio accademico
2000/2003;
  Visto il decreto del Ministro della sanita' in data 20 aprile 2001,
adottato di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica  e  tecnologica e con il Ministro del tesoro, concernente
la  previsione  del fabbisogno annuo di medici specialisti da formare
nelle   scuole   di   specializzazione  per  il  triennio  accademico
2000/2003,  e la determinazione del numero complessivo delle borse di
studio   da   assegnare   nell'anno   accademico  2000/2001,  con  la
conseguente   ripartizione   per  ciascuna  tipologia  di  scuola  di
specializzazione;
  Visto  il  decreto-legge  2  aprile  2001, n. 90, convertito con la
legge  n.  188  dell'8 maggio  2001, con la quale e' stata elevata la
quota  del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle
borse di studio per la formazione dei medici specialisti;
  Visto  il  decreto  legislativo 17 agosto 1999, n. 368, concernente
l'attuazione  della  direttiva  93/16/CEE  del Consiglio del 5 aprile
1993  ed in particolare l'art. 46, comma 2, come modificato dall'art.
8, comma 3, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, in data 24 aprile 2001, con il quale si e'
provveduto  all'assegnazione  di 5.359 borse di studio alle scuole di
specializzazione universitarie di cui al predetto decreto legislativo
n. 368/1999;
  Viste  le  proposte  delle  universita' concernenti l'ammissione di
medici  operanti  in  strutture convenzionate, di medici del Servizio
sanitario  nazionale  al  di  fuori della rete formativa e dei medici
stranieri  finanziati  da  enti  privati  o  pubblici  italiani o del
proprio Paese;
  Viste  le  richieste  delle universita' di attivazione di ulteriori
posti mediante risorse finanziarie acquisite nei propri bilanci;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della sanita' di concerto con il
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e
il   Ministro   del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica,   in   data  20  aprile  2001,  che,  nel  rispetto  delle
graduatorie  risultanti  dai concorsi per l'ammissione alle scuole di
specializzazione, ha stabilito che le borse di studio a finanziamento
regionale  e  quelle  determinate da risorse comunque acquisite dalle
universita',  per  far fronte ad esigenze formative evidenziate dalle
singole  regioni  e  province  autonome,  possono essere assegnate in
soprannumero   rispetto   ai  fabbisogni  complessivi  delle  singole
specializzazioni;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  universita'  e
ricerca,  in data 11 luglio 2001, che ha assegnato alle universita' i
posti aggiuntivi e soprannumerari per l'anno accademico 2000/2001;
  Viste le richieste di universita' di attivazione di ulteriori posti
aggiuntivi;
  Ravvisata  la necessita' di apportare alcune integrazioni al citato
decreto  dell'11  luglio  2001  a  seguito di segnalazioni tardive da
parte di alcune universita';
  Sentito il Ministero della sanita';

                              Decreta:
                               Art. 1.
  Alla  tabella  allegata al decreto ministeriale dell'11 luglio 2001
sono apportate le integrazioni di cui alla tabella allegata.
  Il  presente decreto sara' inviato al Ministero della giustizia per
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 9 agosto 2001
                                                 Il Ministro: Moratti