IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento del territorio

                           di concerto con

                 IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

  Visto  l'art.  3,  comma 138, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
recante  delega  al  Governo  per  l'emanazione di uno o piu' decreti
legislativi  per  la  modifica della disciplina in materia di servizi
autonomi di cassa degli uffici finanziari;
  Visto  il  decreto  legislativo 9 luglio 1997, n. 237, e successive
modificazioni,  che prevede la soppressione, tra l'altro, dei servizi
di cassa degli uffici dipendenti dal Dipartimento del territorio, con
effetto dal 1 gennaio 1998;
  Visto  l'art.  1,  comma  1, lettera e), del decreto legislativo 19
novembre  1998,  n.  422,  che prevede che la riscossione delle tasse
ipotecarie e dei tributi speciali catastali, di cui alle lettere h) e
i)  dell'art.  2  del  decreto  legislativo 9 luglio 1997, n. 237, e'
effettuata  dagli  uffici  periferici dipendenti dal Dipartimento del
territorio;
  Visto  l'art.  24,  commi 39 e 40, della legge 27 dicembre 1997, n.
449,  che  prevede  che,  con  decreto ministeriale, sono previste le
modalita' per l'introduzione di forme di pagamento delle somme dovute
allo Stato, alternative al contante;
  Visto l'art. 48 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, che
prevede  la facolta', per i soggetti interessati, di effettuare anche
in euro i pagamenti delle somme dovute allo Stato;
  Visto  l'art.  12  del decreto-legge 6 luglio 1974, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  14  agosto 1974, n. 354, che prevede la
possibilita'  di  convenzioni  con istituti di credito per il ritiro,
presso  gli uffici finanziari, dei fondi delle riscossioni da versare
alle tesorerie provinciali dello Stato;
  Visto l'art. 1, comma 1, lettera e), del citato decreto legislativo
19 novembre 1998, n. 422, che con comma 3-ter aggiunto all'art. 6 del
decreto  legislativo  9 luglio  1997, n. 237, prevede che con decreto
del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro,
del  bilancio  e  della  programmazione  economica, sono stabilite le
modalita'  per  il  versamento  in  tesoreria provinciale dello Stato
delle  somme  riscosse  dagli  uffici dipendenti dal Dipartimento del
territorio e sono approvate le convenzioni che determinano i compensi
agli intermediari;
  Visto  il decreto interministeriale 16 dicembre 1998, di attuazione
delle  disposizioni  contenute  nell'art. 1, comma 1, lettera e), del
decreto legislativo 19 novembre 1998, n 422;
  Visto  l'art.  3,  ultimo  comma,  del decreto del Presidente della
Repubblica  26  ottobre 1972, n. 642, che prevede che con decreto del
Ministero  delle  finanze,  di  concerto con il Ministero del tesoro,
sono  individuati  gli  uffici  autorizzati a riscuotere l'imposta di
bollo;
  Visto  il  regio  decreto  18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove
disposizioni  in  materia  di  amministrazione  del  patrimonio  e di
contabilita' generale dello Stato e successive modificazioni;
  Visto  l'art. 1 del decreto ministeriale 4 aprile 1995, n. 334, che
prevede  che  le  ricevute  di  conto corrente postale intestate alle
sezioni  di  tesoreria  provinciale  hanno  potere  liberatorio,  nei
confronti   degli   uffici,   ai  fini  dei  conti  amministrativi  e
giudiziali;
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni;
  Considerata  la  necessita' e la convenienza, ai fini di consentire
il  pagamento delle somme dovute allo Stato con modalita' alternative
al  contante, di addivenire ad ulteriori convenzioni con le banche in
quanto  titolari  di  sub-licenza  d'uso  del  marchio  pagobancomat,
nonche' di affidare ad intermediari il servizio di ritiro valori;
  Tenuto  conto  che  in  sede  locale,  prima  della  stipula  delle
convenzioni, sono state rispettate le forme dell'evidenza pubblica;
  Tenuto   conto  che  le  clausole  contrattuali  delle  convenzioni
indicate nel prospetto allegato e i relativi costi sono contenuti nei
limiti  fissati  con  il  citato  decreto  interministeriale  del  16
dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -
n. 296 del 19 dicembre 1998;

                              Decreta:
  1. Sono  approvate con le modalita' e la durata in ciascuna di essa
indicate,  le  convenzioni  per  l'affidamento  dei servizi di ritiro
valori  e  di intermediazione per il pagamento di somme con modalita'
elettroniche   degli   uffici  del  territorio  di  cui  all'allegato
prospetto, che fa parte integrante del presente decreto.
  2.  La  spesa delle convenzioni di cui al comma 1, relativamente ai
servizi  di  intermediazione  nel  pagamento  di  somme con modalita'
elettroniche  e' approvata per l'importo di L. 75.000.000, in ragione
d'anno. Tale spesa, per l'anno 2000, e' quantificata in L. 33.000.000
e  fa carico al capitolo 3890 - unita' previsionale di base 5.1.1.0 -
funzionamento  -  dello  stato  di  previsione  del  Ministero  delle
finanze, per l'anno 2000.
  3.  La  spesa  complessiva  delle  convenzioni  di  cui al comma 1,
relativamente  ai  servizi  di prelievo e versamento delle somme alla
competente   tesoreria   provinciale   dello  Stato  e/o  alla  cassa
regionale,  e' quantificata in L. 603.000.000, in ragione d'anno e la
stessa   viene   impegnata  a  carico  del  capitolo  3851  -  unita'
previsionale  di  base  5.1.1.0  -  funzionamento  -  dello  stato di
previsione  del  Ministero  delle finanze per l'esercizio finanziario
2000  e  sulle  corrispondenti  unita'  previsionali  per il triennio
successivo.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 27 dicembre 2000


                                        Il direttore generale
                                   del Dipartimento del territorio
                                                Picardi


Il ragioniere generale dello Stato
            Monorchio