IL MINISTRO
                     DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Visto   il   decreto-legge   22   ottobre   1992,n.415,convertito,con
modificazioni,dalla   legge  19  dicembre  1992,n.488,in  materia  di
disciplina dell 'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
Visto  l'art.5,comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993,n.96,che
attribuisce  al Ministero delle Attivita' Produttive la competenza in
materia  di adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la
concessione delle agevolazioni alle attivita' produttive;
Visto  il  decreto  ministeriale 20 ottobre 1995,n.527,concernente le
modalita'  e  le  procedure  per  la  concessione ed erogazione delle
agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse
del  Paese  di  cui  alla citata legge n. 488/1992, gia' modificato e
integrato  dal  decreto  ministeriale  31  luglio  1997, n. 319 e, da
ultimo, modificato e integrato dal decreto ministeriale 9 marzo 2000,
n. 133;
Visto il D.M.3 luglio 2000,concernente il testo unico delle direttive
per  la concessione e l 'erogazione delle agevolazioni alle attivita'
produttive   nelle  aree  depresse  ai  sensi  della  predetta  legge
n.488/1992,che  prevede,in  particolare,una  rilevante partecipazione
delle  regioni  e  delle  province  autonome  nella programmazione ed
assegnazione   delle   risorse  finanziarie  e  nel  procedimento  di
formazione delle graduatorie;
Considerato,in  particolare,che,secondo  le  condizioni  ed i termini
indicati  nelle  predette direttive,ciascuna delle regioni e province
autonome  puo'  formulare  proprie  proposte  relative  a  settori di
attivita'  o aree ritenuti prioritari,ai fini della formazione di una
graduatoria  regionale  speciale,nonche'  a  specifiche priorita',con
riferimento  a  particolari  aree  del  territorio,specifici  settori
merceologici  e  tipologie  di  investimento,  sia  in relazione alla
graduatoria   ordinaria   che   a   quella   speciale,ai  fini  delle
determinazione del punteggio relativo all 'indicatore di cui al punto
5,lettera   c5.4)delle   predette   direttive,ed  infine,relative  ad
eventuali  ulteriori attivita' ammissibili alle agevolazioni rispetto
a quelle specificate nelle predette direttive;
Visto  il  decreto  ministeriale del 30 marzo 2001 con il quale,tra l
'altro,e'  stato  definito  il  piano  programmatico di riparto delle
risorse finanziarie tra le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano per il bando del "settore turistico-alberghiero " del 2001 ed
e'  stato  fissato al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione
del  decreto  medesimo  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana  il  termine  ultimo per l 'indicazione da parte delle dette
regioni  e  province  autonome  delle  proprie  suddette proposte con
riferimento a tale bando;
Viste  le  proposte  avanzate  dalle  regioni  e  province  autonome;
Considerato  che  l  'art.1  -bis  del  citato  decreto  ministeriale
n.527/1995  e  successive  modifiche  e  integrazioni,prevede  che il
Ministero   delle  attivita'  produttive  promuova  un  piu'  stretto
raccordo  con  le  amministrazioni regionali interessate per l 'esame
degli   interessi   pubblici   coinvolti   e,in   particolare,per  la
valutazione  delle proposte regionali, tramite ricorso agli strumenti
procedimentali  di  coordinamento  di cui agli articoli 14 e 15 della
legge 7 agosto 1990,n.241;
Considerato  che  l  'art.6-bis  del  medesimo  decreto  ministeriale
prevede  che  il  Ministro  delle  attivita'  produttive,valutata  la
compatibilita'  delle  proposte  avanzate  dalle  singole  regioni  e
province  autonome con lo sviluppo di tutte le aree interessate oltre
che con le disposizioni del medesimo decreto,le approvi ai fini della
formazione delle graduatorie;
Viste  le  determinazioni concordate tra il Ministero delle attivita'
produttive  e  le  richiamate  regioni  e province autonome nel corso
della  riunione  del 13 settembre 2001, convocata ai sensi del citato
art.1 -bis per le valutazioni di cui al citato art.6-bis:

                               DECRETA
                           Articolo unico

1.  Sono  approvate  le  proposte  formulate  dalle  regioni  e dalle
province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  ai sensi del D.M.3 luglio
2000,concernente  il testo unico delle direttive per la concessione e
l 'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree
depresse  ai  sensi  della  predetta  legge n.488/1992,in merito alle
domande del bando del 2001 riferite al "settore turistico-alberghiero
";tali  proposte,concernenti  le  ulteriori  attivita' ammissibili,la
formazione  delle  graduatorie speciali e le risorse finanziarie alle
stesse  destinate  nonche'  le  priorita'  regionali  ed  i  relativi
punteggi utili per l 'indicatore regionale di cui al punto 5.c5.4 del
detto  testo  unico,sia  con  riferimento  alle graduatorie regionali
ordinarie che speciali,sono riportate, rispettivamente,negli allegati
nn.1 e 2 al presente decreto.
2.  Per  le  regioni e le province autonome che non hanno proposto la
graduatoria  speciale,  viene  formata  la sola graduatoria regionale
ordinaria.Per  le  regioni  e  le  province  autonome  che  non hanno
avanzato  alcuna  proposta  di  priorita'  con  i  relativi  punteggi
finalizzata  all  'indicatore  di cui al comma 1,quest 'ultimo assume
valore  pari  a  zero  per  tutte  le iniziative della corrispondente
graduatoria,ordinaria o speciale. Analogamente assumono valore pari a
zero le singole priorita' non espresse.
3.  Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 2001
                                                 Il Ministro: MARZANO