IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

  Visto  il  decreto-legge  22  ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  19 dicembre 1992, n. 488, in materia di
disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
  Visto  l'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n.
96,  che  attribuisce  al  Ministero  dell'industria, del commercio e
dell'artigianato,   ora  Ministero  delle  attivita'  produttive,  la
competenza  in  materia  di  adempimenti tecnici, amministrativi e di
controllo  per  la  concessione  delle  agevolazioni  alle  attivita'
produttive;
  Visto  il  decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo
unico  delle  direttive  per  la  concessione  e  l'erogazione  delle
agevolazioni  alle  attivita'  produttive,  tra  le  quali quelle del
"settore commercio" e del "settore turismo";
  Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, e successive
modifiche e integrazioni, concernente le modalita' e le procedure per
la  concessione  ed  erogazione  delle  agevolazioni  in favore delle
attivita' produttive nelle aree depresse del Paese di cui alla citata
legge n. 488/1992;
  Viste  le  proprie  circolari esplicative n. 900516 del 13 dicembre
2000, relativa al "settore turismo", e n. 900047 del 25 gennaio 2001,
relativa  al  "settore commercio", con le quali sono state fornite le
necessarie  indicazioni  per l'accesso alle agevolazioni ed e' stata,
tra  l'altro,  definita  la relativa modulistica per la presentazione
delle domande a partire dal 2000;
  Visto  l'art.  5,  comma  1,  del  predetto decreto ministeriale n.
527/1995  e  successive  modifiche  e integrazioni, che rimanda ad un
decreto    del    Ministro    dell'industria,    del    commercio   e
dell'artigianato,   ora   Ministro  delle  attivita'  produttive,  la
fissazione dei termini di presentazione delle domande;
  Considerato  che  e'  imminente  la  pubblicazione  dei  decreti di
approvazione,   ai   sensi   dell'art.   6-bis   del  citato  decreto
ministeriale  n.  527/1995,  e  successive  modifiche e integrazioni,
delle  proposte  delle  regioni  e delle province autonome, di cui al
punto  5  del  richiamato testo unico delle direttive, in merito alle
graduatorie  speciali  e  le  relative risorse ed alle priorita' ed i
relativi  punteggi  ai  fini dell'indicatore regionale per entrambi i
detti  settori  di attivita', nonche', per il solo "settore turismo",
delle ulteriori attivita' ammissibili validi per i bandi del 2001;
  Ritenuto  di  dovere  fissare i suddetti termini in modo che quello
finale   risulti  successivo  di  un  congruo  lasso  di  tempo  alla
formulazione   delle  suddette  proposte  delle  regioni  e  province
autonome  e  comunque  tale  da garantire alle imprese interessate un
adeguato periodo di tempo per condurre i necessari approfondimenti in
merito alla richiamata normativa;
  Visto  il  proprio  decreto  del  30 marzo  2001  con il quale, tra
l'altro,  sono  state  assegnate  in  via programmatica le risorse ai
bandi del 2001 dei settori "turismo" e "commercio";
  Vista  la  circolare  n.  900940 del 1 ottobre 2001 con la quale e'
stato    pubblicato    l'elenco   aggiornato   delle   nuove   banche
concessionarie   convenzionate   con  il  Ministero  delle  attivita'
produttive   per   gli   adempimenti  concernenti  la  concessione  e
l'erogazione  delle  agevolazioni  di  cui  alla  legge  n. 488/1992,
nonche'  l'elenco  degli  istituti collaboratori convenzionati con le
banche concessionarie medesime;

                              Decreta:

                           Articolo unico

  1.  I  termini  di  presentazione  delle domande per l'accesso alle
agevolazioni  di  cui alla legge n. 488/1992 per i bandi del 2001 del
"settore  commercio"  e del "settore turismo" sono fissati dal giorno
successivo  a  quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del presente decreto e fino al 31 gennaio 2002.
  2.  Le  predette  domande concorrono all'attribuzione delle risorse
finanziarie  assegnate  in  via programmatica ai rispettivi bandi con
decreto ministeriale del 30 marzo 2001.
  3. Per la presentazione delle domande di cui al comma 1 deve essere
utilizzato  in  originale  il  modulo  di  domanda  a  stampa  il cui
fac-simile   e'  riportato  in  allegato  alle  richiamate  circolari
esplicative n. 900516 del 13 dicembre 2000 e n. 900047 del 25 gennaio
2001;  per la compilazione della scheda tecnica e della seconda parte
del   business  plan  relative  alle  suddette  domande  deve  essere
utilizzato   il   software  unico  predisposto  dal  Ministero  delle
attivita'   produttive,  denominato  "Versione  11.00"  e  successivi
aggiornamenti,   disponibile   sul   sito  Internet  di  quest'ultimo
all'indirizzo:
    www.minindustria.it
  4.  Le  domande  devono  essere  presentate,  secondo  le modalita'
indicate  ai  punti 5.2 e seguenti delle citate circolari, alla banca
concessionaria prescelta dall'impresa tra quelle convenzionate con il
Ministero  delle  attivita'  produttive, ovvero ad uno degli istituti
collaboratori  convenzionati con le banche medesime, il cui elenco e'
allegato alla circolare n. 900940 del 1 ottobre 2001.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 6 novembre 2001
                                                 Il Ministro: Marzano