Alle imprese interessate
                              Alle banche concessionarie
                              Agli istituti collaboratori
                              All'A.B.I.
                              All'ASS.I.LEA.
                              All'ASS.I.RE.ME.
                              Alla Confindustria
                              Alla Confapi
                              Alla Confcommercio
                              Alla Confesercenti
                              Al   Comitato  di  coordinamento  delle
                              confederazioni artigiane
  Nella  circolare  n.  900516  del  13 dicembre 2000, pubblicata nel
supplemento  ordinario n. 3 dalla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana  n.  6  del  9 gennaio  2000,  sono  apportate  le  seguenti
modifiche e integrazioni valide come di seguito specificato:
    1)  con  riferimento  alle  domande  presentate  a  partire dalla
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana
della   presente  circolare,  il  primo  periodo  del  punto  2.1  e'
sostituito dal seguente:
  "I  soggetti  che  possono  beneficiare  delle agevolazioni sono le
imprese  che  realizzano  programmi  di  investimento  riguardanti le
strutture  individuate  e  definite dall'art. 6 della legge 17 maggio
1983,   n.   217   (alberghi,   motels,  villaggi-albergo,  residenze
turistico-alberghiere,    campeggi,   villaggi   turistici,   alloggi
agro-turistici,  esercizi  di  affittacamere, case e appartamenti per
vacanze,  case per ferie, ostelli per la gioventu' e rifugi alpini) e
quelli  riguardanti  le  eventuali  ulteriori  attivita'  indicate da
ciascuna  singola  regione,  con le modalita' e nei termini di cui al
punto  5  delle  direttive  e  che  sono  approvate  dal  Ministero e
pubblicate  nella  GURI con apposito decreto ministeriale, nonche' le
agenzie  di  viaggio e turismo di cui all'art. 9 della predetta legge
n.  217/1983;  al  fine  di  beneficiare  di  dette agevolazioni tali
imprese  devono  promuovere  programmi di investimento nell'ambito di
proprie unita' locali ubicate nelle "aree depresse .";
    2) dopo il punto 5.10 e' aggiunto il seguente:
  "5.11  Nel  caso  in  cui  un'impresa  che  intenda  richiedere  le
agevolazioni  della  legge n. 488/1992 o che le abbia ottenute in uno
dei precedenti bandi per un programma di investimenti che essa stessa
intende  sostenere  o  che  ha  sostenuto  nell'ambito di una propria
unita'  locale,  ceda  o  abbia ceduto ad un altro soggetto, mediante
contratto  di  affitto,  la gestione dell'azienda, del ramo d'azienda
nell'ambito  del  quale si sviluppa il detto programma, essa puo', in
particolari  ed  eccezionali  casi e fornendo le necessarie garanzie,
rispettivamente,  avanzare la domanda di agevolazioni o una specifica
istanza   tesa   al  mantenimento  della  validita'  del  decreto  di
concessione.
  Per quanto concerne le nuove domande, l'ammissibilita' delle stesse
e'  evidentemente  subordinata,  dovendo essere salvaguardati i tempi
previsti dal precedente punto 5.8 per gli accertamenti istruttori, al
fatto che la suddetta cessione, ancorche' futura, venga compiutamente
rappresentata,  integrando  opportunamente  la  documentazione di cui
all'allegato n. 8 secondo quanto specificato nel seguito, entro e non
oltre il termine finale di presentazione delle domande medesime.
  Per   quanto  concerne  le  domande  gia'  oggetto  di  decreto  di
concessione,  giova ricordare comunque che, in ogni caso, non possono
essere prese in considerazione le istanze, tese al mantenimento della
validita'  del decreto di concessione stesso, relative a contratti di
affitto,  intervenuti  successivamente  alla  chiusura dei termini di
presentazione delle domande di agevolazioni e fino alla pubblicazione
delle  graduatorie,  che  avrebbero avuto rilievo ai fini del calcolo
degli indicatori utili per la formazione delle graduatorie, in quanto
gli stessi, ai sensi della vigente normativa, comportano la decadenza
della domanda.
  Ai fini di cui sopra:
    a) il  soggetto interessato, insieme alla domanda di agevolazioni
ovvero all'istanza per il mantenimento della validita' del decreto di
concessione,  fornisce  gli  elementi che evidenzino compiutamente il
piano industriale nell'ambito del quale si colloca strategicamente la
decisione  di  procedere  all'affitto  del  complesso  aziendale,  le
motivazioni  che stanno alla base della decisione e che impediscono o
rendono  non  conveniente la continuazione della gestione in proprio,
il  momento  in  cui la decisione stessa e' maturata, le notizie e le
informazioni  sul  soggetto  subentrante  nella conduzione, sul piano
industriale  di  quest'ultimo  e  su ogni altro elemento utile ad una
piena   ed   incontrovertibile  valutazione,  da  parte  della  banca
concessionaria, circa le necessarie garanzie che venga salvaguardato,
a  seguito  dell'operazione  di  affitto,  l'interesse  pubblico  che
potrebbe  condurre,  per  le  nuove  domande,  o che ha condotto alla
concessione delle agevolazioni;
    b) il medesimo soggetto interessato, inoltre, allega alla domanda
di  agevolazioni  ovvero  alla  predetta  istanza  una  dichiarazione
sostitutiva   di  notorieta'  del  proprio  legale  rappresentante  o
procuratore  speciale  con  la  quale  aggiorna/integra  i  dati e le
informazioni  della propria scheda tecnica con quelli del conduttore,
un  business  plan relativo a quest'ultimo e concernente, nella parte
numerica,  l'esercizio  antecedente  l'affitto ed i successivi fino a
quello  di  regime  del  programma  da agevolare o agevolato, nonche'
l'ulteriore  documentazione  prevista  dalla  normativa a corredo del
modulo  di  domanda,  limitatamente alla parte per la quale rileva il
contratto di affitto;
    c) la   banca  concessionaria  effettua  le  proprie  valutazioni
istruttorie  in merito a quanto rappresentato dall'impresa attraverso
la  domanda  o l'istanza e la documentazione di cui ai predetti punti
a)    e    b),   con   particolare   riferimento   alle   motivazioni
dell'operazione,  alla  necessita' strategico-economica della stessa,
all'affidabilita'  del  soggetto  subentrante  nella conduzione, alla
capacita'  dello  stesso di condurre l'attivita' in modo da garantire
il  pieno  soddisfacimento dell'interesse pubblico per la concessione
delle  agevolazioni  e,  in  particolare,  degli impegni dalla stessa
derivanti;
    d) la  banca  concessionaria, sulla base delle valutazioni di cui
al  precedente  punto  c),  avanza  al Ministero una propria motivata
proposta  di  accoglimento  o di rigetto della domanda o dell'istanza
dell'impresa;
    e) il   Ministero,   sulla   base   della  proposta  della  banca
concessionaria   in   merito,   rispettivamente,   alla   domanda  di
agevolazioni  ovvero  all'istanza per il mantenimento della validita'
del decreto di concessione, provvede agli adempimenti di cui all'art.
6,  comma  3 del regolamento ovvero autorizza l'operazione di affitto
ai  fini  del  mantenimento  della  validita'  della concessione gia'
emessa  o  respinge  l'istanza  dell'impresa. In tale ultima ipotesi,
qualora  la cessione in affitto sia gia' avvenuta o avvenga comunque,
la  concessione  decade  automaticamente  a  far  data dalla cessione
medesima  e  le  eventuali  agevolazioni erogate e non dovute vengono
restituite  dall'impresa  beneficiaria  secondo  le  modalita'  ed  i
criteri previsti dalla normativa.
  Ottenuta  la concessione delle agevolazioni ovvero l'autorizzazione
di  cui  sopra, il proprietario ed il conduttore, ai fini della prima
erogazione     utile     successiva     alla    concessione    ovvero
all'autorizzazione  medesima,  sottoscrivono  ciascuno  uno specifico
atto, secondo gli schemi di cui agli allegati numeri 19-bis e 19-ter,
attraverso  il  quale  prendono  atto dell'obbligo del pieno rispetto
degli impegni che la concessione comporta - quali, ad esempio, quelli
riferiti  al  rispetto  delle  norme  urbanistiche,  ambientali,  sul
lavoro,  settoriali, ecc. - ed il proprietario, che rimane, comunque,
l'unico  titolare  delle agevolazioni, mantiene la piena ed esclusiva
responsabilita' in ordine al mancato rispetto di tali impegni e della
conseguente  eventuale  revoca delle agevolazioni anche se dipendente
da  comportamenti  tenuti  dal conduttore. A tale riguardo, i livelli
occupazionali  precedenti  e  finali del programma agevolato dovranno
essere rilevati, secondo le usuali modalita', con riferimento a tutti
i  soggetti coinvolti nella conduzione dell'unita' locale interessata
del  programma medesimo. Analoga disposizione vale per la rilevazione
della  eventuale  prevista  certificazione  ambientale  utile  per la
maggiorazione  del  5%  del  valore  degli indicatori, mentre restano
esclusivamente in capo al proprietario gli impegni assunti in materia
di capitale proprio.";
    3)  dopo  l'allegato n. 19 sono inseriti i numeri l9-bis e l9-ter
come, rispettivamente, da allegati A e B alla presente circolare.
      Roma, 6 novembre 2001
                                                 Il Ministro: Marzano