IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni; Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504; Vista la direttiva CEE del Consiglio n. 77/1993/CEE, del 21 dicembre 1976 e successive modificazioni, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni; Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo all'attuazione della direttiva del Consiglio n. 91/683/CEE del 19 dicembre 1991, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali; Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali; Vista la decisione della Commissione dell'Unione europea n. 2001/441/CE del 29 maggio 2001, che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe a determinate disposizioni della direttiva 77/1993/CEE sopraindicata per quanto riguarda le piantine di fragole (Fragaria L.) destinate alla piantagione, tranne le sementi, originarie dell'Argentina; Considerato che l'applicazione delle misure fitosanitarie fissate dal presente decreto farebbero escludere i rischi fitosanitarie per l'introduzione in Italia degli organismi nocivi da quarantena; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 26 luglio 2001; Decreta: Art. 1. 1. In deroga a quanto previsto dal decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 41 del 19 febbraio 1996, le piantine di fragole (Fragaria L.), destinate alla piantagione, tranne le sementi, originarie dell'Argentina, possono essere introdotte nel territorio della Repubblica italiana dal 1 giugno 2001 al 30 settembre 2002.