IL MINISTRO DELLE POLITICHE
                        AGRICOLE E FORESTALI
  Vista  la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la
difesa  delle  piante  coltivate  e  dei  prodotti agrari dalle cause
nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;
  Visto  il  regolamento  per  l'applicazione  della  predetta legge,
approvato  con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con
regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;
  Vista   la   direttiva   CEE  del  Consiglio  n.  77/1993/CEE,  del
21 dicembre 1976 e successive modificazioni, concernente le misure di
protezione  contro  l'introduzione  negli  Stati  membri di organismi
nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;
  Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 dicembre 1992, n. 536, relativo
all'attuazione  della  direttiva  del  Consiglio  n.  91/683/CEE  del
19 dicembre   1991,   concernente  le  misure  di  protezione  contro
l'introduzione  negli stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed
ai prodotti vegetali;
  Visto  il  decreto  ministeriale  31 gennaio  1996,  pubblicato nel
supplemento  ordinario  n.  33  alla  Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19
febbraio   1996,   concernente   le   misure   di  protezione  contro
l'introduzione  e  la  diffusione  nel  territorio  della  Repubblica
italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
  Vista   la  decisione  della  Commissione  dell'Unione  europea  n.
2001/441/CE  del  29 maggio  2001,  che  autorizza gli Stati membri a
prevedere   deroghe   a   determinate  disposizioni  della  direttiva
77/1993/CEE  sopraindicata per quanto riguarda le piantine di fragole
(Fragaria   L.)   destinate  alla  piantagione,  tranne  le  sementi,
originarie dell'Argentina;
  Considerato  che  l'applicazione delle misure fitosanitarie fissate
dal  presente  decreto farebbero escludere i rischi fitosanitarie per
l'introduzione in Italia degli organismi nocivi da quarantena;
  Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai
sensi  dell'art.  2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, reso nella seduta del 26 luglio 2001;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. In  deroga  a  quanto  previsto  dal  decreto del Ministro delle
risorse   agricole,  alimentari  e  forestali  del  31 gennaio  1996,
pubblicato  nel  supplemento  ordinario n. 33 alla Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica italiana n. 41 del 19 febbraio 1996, le piantine di
fragole (Fragaria L.), destinate alla piantagione, tranne le sementi,
originarie  dell'Argentina,  possono essere introdotte nel territorio
della Repubblica italiana dal 1 giugno 2001 al 30 settembre 2002.