IL MINISTRO DELLA SANITA'

  Visto  il  decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n. 194, relativo
all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in
commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6;
  Vista la decisione della Commissione 2001/520/CE del 9 luglio 2001,
relativa  alla  non  iscrizione  del  "Paration" come sostanza attiva
nell'allegato  I  della  direttiva  91/414/CEE  ed  alla revoca delle
autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che contengono tale sostanza
attiva,  a  conclusione  delle procedure attivate dal regolamento CEE
3600/92 della Commissione dell'11 dicembre 1992;
  Rilevato  che  il  "Paration"  e'  una delle 90 sostanze attive che
figurano nell'elenco stabilito dal regolamento CE n. 933/94;
  Ritenuto  di  dover  attuare  la  suddetta  decisione  comunitaria,
stabilendo  un  termine  per lo smaltimento delle scorte dei prodotti
fitosanitari contenenti "Paration", esistenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto;
  Visto l'art. 23, commi 1 e 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n.  194 e successive norme previste in materia di riforma del sistema
sanzionatorio;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  La sostanza attiva PARATION non e' iscritta nell'allegato I del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.
  2.  Le  autorizzazioni  dei  prodotti  fitosanitari  contenenti  la
sostanza   attiva  "Paration",  elencati  nell'allegato  al  presente
decreto, sono revocate dal 9 gennaio 2002.
  3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
non sono concesse o rinnovate autorizzazioni di prodotti fitosanitari
contenenti "Paration".