IL DIRETTORE GENERALE
                  del Dipartimento per le politiche
                       sociali e previdenziali
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure
urgenti   a   sostegno   ed   incremento  dei  livelli  occupazionali
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  Visto   l'art.  7  del  decreto-legge  30 dicembre  1987,  n.  536,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
  Visto  l'art.  5,  in  particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge
20 maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge
19 luglio 1993, n. 236;
  Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito,  con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608,
che  individua  in  un arco temporale fisso i limiti temporali di cui
all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  l'art.  6,  del  predetto  decreto-legge ed in particolare i
commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarieta'
stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
  Visto  il  decreto  ministeriale  dell'8 febbraio  1996, registrato
dalla  Corte  dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24,
relativo  alla  individuazione  dei  criteri  per  la concessione del
beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1 ottobre
1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre
1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 218 del 10
giugno 2000;
  Vista  l'istanza  della societa' S.n.c. Vanna Confezioni di Cavagna
Giovanna  e  Valag.  inoltrata  presso  il  competente  ufficio della
Direzione  generale  della  previdenza  e assistenza sociale, come da
protocollo  dello  stesso,  in data 21 giugno 2001, che unitamente al
contratto   di  solidarieta'  per  riduzione  di  orario  di  lavoro,
costituisce parte integrante del presente provvedimento;
  Considerato  che  il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il
dettaglio,  stipulato  tra  l'impresa  sopracitata  e  le  competenti
organizzazioni   sindacali  dei  lavoratori  in  data  8 giugno  2001
stabilisce   per   un   periodo   di  ventiquattro  mesi,  decorrente
dall'11 giugno  2001,  la  riduzione massima dell'orario di lavoro da
quaranta  ore  settimanali  -  come previsto dal contratto collettivo
nazionale del settore industria tessile applicato - a venti ore medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
venticinque unita', su un organico complessivo di 32 unita';
  Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di
evitare  in  tutto  o  in  parte  la  riduzione o la dichiarazione di
esuberanza  del  personale  interessato, anche attraverso un suo piu'
razionale impiego;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  autorizzata,  per  il  periodo dall'11 giugno 2001 al 10 giugno
2002,  la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di
cui   all'art.   1,   del  decreto-legge  30 ottobre  1984,  n.  726,
convertito,  con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863,
nella  misura  prevista  dall'art.  6,  comma 3  del  decreto-legge 1
ottobre  1996,  n.  510,  convertito,  con modificazioni, nella legge
28 novembre  1996,  n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla
S.n.c.  Vanna  Confezioni  di  Cavagna  Giovanna e Valag, con sede in
Bracca  (Bergamo),  unita'  di  Bracca (Bergamo) per i quali e' stato
stipulato   un   contratto   di   solidarieta'  che  stabilisce,  per
ventiquattro  mesi,  la  riduzione  massima  dell'orario di lavoro da
quaranta  ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti
di  un  numero massimo di lavoratori pari a venticinque unita', su un
organico complessivo di 32 unita'.