IL DIRIGENTE GENERALE
           dell'Unita' di gestione del trasporto marittimo
               e per vie d'acqua interne del soppresso
             Ministero dei trasporti e della navigazione
  Visto il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, come modificato
dal  decreto  legislativo 19 maggio 2000, n. 169, di attuazione della
direttiva  94/57/CE,  relativa alle disposizioni ed alle norme comuni
per  gli  organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo
delle  navi  e  per  le  pertinenti  attivita'  delle amministrazioni
marittime,  e della direttiva 97/58/CE, che ha modificato la predetta
direttiva 94/57/CE;
  Visto,  in  particolare l'art. 11 del citato decreto legislativo 19
maggio  2000,  n.  169,  che definisce quale "ente tecnico", ai sensi
della  legge  5  giugno 1962, n. 616, uno degli organismi affidati di
cui all'art. 1, comma 1, lettera c) del medesimo decreto legislativo;
  Visto  che,  ai  sensi  dell'art.  13,  comma 3, del citato decreto
legislativo  3 agosto  1998,  n. 314, il RINA S.p.a. ha continuato ad
operare, in conformita' alla previgente definizione di "ente tecnico"
recata  dall'art. 3, lettera f), della succitata legge 5 giugno 1962,
n.  616, in quanto istituto di classificazione al quale - con decreto
ministeriale  10 giugno 1947 - sono state devolute le attribuzioni di
cui  all'art.  3  del  decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 22 gennaio 1947, n. 340;
  Visto il proprio decreto, di concerto con il dirigente generale del
Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio, capo del
servizio  difesa mare del soppresso Ministero dell'ambiente, datato 7
agosto  2001, con il quale si e' provveduto ad affidare all'organismo
RINA S.p.a. l'espletamento dei compiti di cui all'allegato 2 del piu'
volte citato decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314;
  Visti  gli  articoli  1  e  3  del  decreto  legislativo  del  Capo
provvisorio  dello  Stato  22 gennaio  1947, n. 340, che stabiliscono
rispettivamente  che  l'esercizio  della  classificazione  delle navi
mercantili  e  dei  galleggianti  e' autorizzato con decreto del Capo
dello  Stato,  e  che  l'Amministrazione  puo' affidare agli istituti
cosi'  autorizzati  le  operazioni  o funzioni attinenti al controllo
tecnico delle costruzioni e all'esercizio della navigazione;
  Ritenuto  necessario  procedere  alla conferma al RINA S.p.a. delle
suddette  attribuzioni  ex  art.  3  del decreto legislativo del Capo
provvisorio  dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340, come "ente tecnico"
in  conformita'  alla nuova definizione recata dal citato art. 11 del
decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169;
  Confermato  che  con il provvedimento di affidamento dei compiti di
cui  all'art.  3  del citato decreto legislativo del Capo provvisorio
dello  Stato  22 gennaio  1947, n. 340, a mezzo anche del presupposto
provvedimento   autorizzatorio   ex   art.  1  dello  stesso  decreto
legislativo,   l'Amministrazione   affida  l'esercizio  di  attivita'
finalizzate al soddisfacimento di interessi pubblici;
  Vista  la  legge  12 gennaio 1991, n. 13, che riporta l'elencazione
tassativa  degli  atti di competenza del Presidente della Repubblica,
indicando  che  gli atti amministrativi diversi da quelli di cui alla
predetta  elencazione  sono  emanati  con  decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  o con decreto ministeriale, a seconda della
competenza  a  formulare  la  proposta  sulla  base  della  normativa
vigente;
  Considerato    che    l'atto   amministrativo   di   autorizzazione
all'esercizio  della  classificazione  delle  navi  mercantili  e dei
galleggianti  non  rientra  tra  quelli elencati tassativamente nella
predetta legge 12 gennaio 1991, n. 13;
  Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come
sostituito  dall'art. 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80,
il  quale  prevede  che  ai  dirigenti dello Stato spetta la gestione
finanziaria,  tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti
gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'organismo  RINA  S.p.a.,  in  qualita' di "ente tecnico" ai sensi
dell'art.  11  del  decreto  legislativo  19  maggio 2000, n. 169, e'
autorizzato all'esercizio della classificazione delle navi mercantili
e  dei galleggianti nazionali destinati alla navigazione marittima ed
interna.