L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 12 novembre 2001,
  Premesso che:
    in data 18 ottobre 2000, l'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas  (di  seguito: l'Autorita) ha adottato, d'intesa con il Ministero
del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  la
deliberazione 18 ottobre 2000, n. 194/2000, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  - serie generale - n. 257 del 3 novembre 2000 (di seguito:
deliberazione   n.  194/2000)  recante  disposizioni  in  materia  di
organizzazione  e  funzionamento della Cassa conguagli per il settore
elettrico;
    e'   stato  riscontrato  un  errore  materiale  nel  testo  della
deliberazione  sopra  richiamata sostanziatesi nell'erronea citazione
di un articolo;
  Vista la deliberazione n. 194/2000;
  Ritenuto  che  sia necessario provvedere alla rettifica dell'errore
materiale riscontrato;
                              Delibera:
  Di   rettificare   l'art.   9,   comma   9.5,  della  deliberazione
dell'Autorita'  per  l'energia elettrica e il gas 18 ottobre 2000, n.
194/2000,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
257  del  3 novembre  2000,  sostituendo  le parole "dell'articolo 1,
comma 7, " con le parole "dell'articolo 3, comma 4,".
  Di  pubblicare  il  presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  e  nel  sito internet dell'Autorita' per
l'energia  elettrica  e  il  gas  (www. autorita.energia.it) affiche'
entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.
    Milano, 12 novembre 2001
                                                 Il Presidente: Ranci