IL DIRIGENTE
            dell'ufficio autorizzazioni alla produzione,
              revoche, import export, sistema d'allerta
             della Direzione generale della valutazione
                dei medicinali e la farmacovigilanza
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni e integrazioni;
  Visto  l'art.  19  del  decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178,
come  sostituito  dall'art.  1,  lettera  h),  comma  2,  del decreto
legislativo  18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29,
commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
  Visto  il  decreto  dirigenziale  8  marzo  2000,  pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  61 del 14 marzo 2000,
concernente   modalita'   di  trasmissione  da  parte  delle  aziende
farmaceutiche   dei   dati   relativi   alla  commercializzazione  di
medicinali in Italia e all'estero;
  Viste  le  autocertificazioni, con i relativi supporti informatici,
trasmesse  dalle  aziende  farmaceutiche  in ottemperanza al suddetto
decreto dirigenziale 8 marzo 2000;
  Visto  il D.D. 800.5/S.L. 488-99/D1 del 12 aprile 2001, concernente
la  sospensione  dell'autorizzazione  all'immissione in commercio, ai
sensi  dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991,
n.   178,  e  successive  integrazioni  e  modificazioni,  di  alcune
specialita'  medicinali,  tra  le  quali  quella indicata nella parte
dispositiva del presente decreto;
  Vista  la  domanda  della  ditta  Sanofi-Synthelabo S.p.a. titolare
della  specialita',  che  ha  chiesto  la  revoca  della  sospensione
dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio  disposta  con  il
decreto  dirigenziale  sopra indicato, limitatamente alla specialita'
medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;
  Constatato  che  per la specialita' medicinale indicata nella parte
dispositiva     del     presente    decreto,    l'azienda    titolare
dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio,  ha provveduto al
pagamento  della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge
23 dicembre 1999, n. 488;
                              Decreta:
  Per  le  motivazioni  esplicitate  nelle  premesse, e' revocato con
decorrenza   immediata,  limitatamente  alla  specialita'  medicinale
sottoindicata,  il  D.D.  800.5/S.L. 488-99/D1 del 12 aprile 2001, ai
sensi  dell'art.  19,  comma 2-bis, del decreto legislativo 29 maggio
1991, n. 178:
    SUCRAMAL: 2 g granulato per sospensione orale 30 bustine - A.I.C.
n. 025724055.
  Ditta Sanofi-Synthelabo S.p.a.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  e  notificato  in via amministrativa alla ditta
interessata.
    Roma, 15 novembre 2001
                                                Il dirigente: Guarino