IL DIRETTORE GENERALE
                  del Dipartimento per le politiche
                       sociali e previdenziali

  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  21  marzo  1988,  n.  86, convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  il  decreto-legge  20 maggio  1993,  n. 148, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
  Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
  Visto  l'art.  1-sexies  del  decreto-legge  8 aprile  1998, n. 78,
convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  218 del
10 giugno 2000;
  Vista  l'istanza  della  ditta  S.p.a.  Mazzoni Pietro, tendente ad
ottenere   la   corresponsione   del   trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori
interessati;
  Visto il decreto ministeriale datato 1 ottobre 2001 con il quale e'
stato  approvato  il programma di crisi aziendale della summenzionata
ditta;
  Acquisito il prescritto parere;
  Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

                              Decreta:
  A  seguito  dell'approvazione  del  programma  di  crisi aziendale,
intervenuta  con  il  decreto  ministeriale datato 1 ottobre 2001, e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla -
S.p.a. Mazzoni Pietro, con sede in Milano, unita' di:
    Avezzano (L'Aquila), per un massimo di 13 unita' lavorative;
    Aymavilles (Aosta), per un massimo di 19 unita' lavorative;
    Bari, per un massimo di 82 unita' lavorative;
    Borgo  San  Lorenzo  (Firenze),  per  un  massimo  di  19  unita'
lavorative;
    Castrovillari (Cosenza), per un massimo di 16 unita' lavorative;
    Diamante (Cosenza), per un massimo di 10 unita' lavorative;
    Foggia, per un massimo di 49 unita' lavorative;
    Foligno (Perugia), per un massimo di 34 unita' lavorative;
    Gorle (Bergamo), per un massimo di 77 unita' lavorative;
    L'Aquila, per un massimo di 42 unita' lavorative;
    Lecco, per un massimo di 34 unita' lavorative;
    Livorno, per un massimo di 26 unita' lavorative;
    Marcellinara (Catanzaro), per un massimo di 38 unita' lavorative;
    Novi   Ligure   (Alessandria),   per  un  massimo  di  27  unita'
lavorative;
    Nuoro, per un massimo di 44 unita' lavorative;
    Oriago di Mira (Venezia), per un massimo di 37 unita' lavorative;
    Palmi   (Reggio  di  Calabria),  per  un  massimo  di  14  unita'
lavorative;
    Parma, per un massimo di 19 unita' lavorative;
    Piacenza, per un massimo di 29 unita' lavorative;
    Portoferraio (Livorno), per un massimo di 15 unita' lavorative;
    Reggio di Calabria, per un massimo di 9 unita' lavorative;
    Rende (Cosenza), per un massimo di 47 unita' lavorative;
    Rogolo (Sondrio), per un massimo di 50 unita' lavorative;
    Roma, per un massimo di 63 unita' lavorative;
    San Vincenzo (Livorno), per un massimo di 15 unita' lavorative;
    San  Vito  dei  Normanni  (Brindisi), per un massimo di 38 unita'
lavorative;
    Sassari, per un massimo di 25 unita' lavorative;
    Selargius (Cagliari), per un massimo di 105 unita' lavorative;
    Sesto   Fiorentino   (Firenze),  per  un  massimo  di  46  unita'
lavorative;
    Terni, per un massimo di 43 unita' lavorative;
    Torino, per un massimo di 58 unita' lavorative;
    Venezia, per un massimo di 20 unita' lavorative;
    Vigano  di  Gaggiano  (Milano),  per  un  massimo  di  36  unita'
lavorative,
per il periodo dal 4 dicembre 2000 al 2 dicembre 2001.
  Istanza  aziendale  presentata  il  24 gennaio  2001 con decorrenza
4 dicembre 2000.
  L'Istituto  nazionale  della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 1 ottobre 2001
                                         Il direttore generale: Daddi