IL DIRETTORE
                     dell'Agenzia del territorio

  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto  il  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante norme
per il conferimento di funzioni e compiti dello Stato alle regioni ed
agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997,
n.  57  e,  in particolare, l'art. 67 che prevede l'istituzione di un
apposito  organismo  tecnico,  al quale e' demandato, tra l'altro, il
compito di provvedere alla gestione unitaria e certificata dei flussi
di aggiornamento del catasto;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione  di  Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo  1997,  n. 59 e, in particolare, l'art. 64 del medesimo decreto
legislativo, riguardante l'Agenzia del territorio;
  Visto il decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, prot.
n. 1390, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1 gennaio
2001,  le  agenzie  fiscali  previste dagli articoli dal 62 al 65 del
citato  decreto  legislativo  n.  300  del  1999, come modificato dal
successivo decreto ministeriale del 20 marzo 2001, n. 139;
  Visto il decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701,
concernente  il  "Regolamento  recante  norme per l'automazione delle
procedure   di   aggiornamento   degli   archivi  catastali  e  delle
conservatorie dei registri immobiliari" e, in particolare, il comma 3
dell'art.   5   ivi   riportato,   che  prevede  l'emanazione  di  un
provvedimento  direttoriale allorche' si modificano le procedure ed i
modelli connessi agli adempimenti previsti dallo stesso decreto;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n.
138,  concernente  il  "Regolamento  recante  norme  per la revisione
generale  delle  zone  censuarie, delle tariffe d'estimo delle unita'
immobiliari  urbane  e dei relativi criteri nonche' delle commissioni
censuarie  in  esecuzione  dell'art.  3, commi 154 e 155, della legge
23 dicembre  1996, n. 662" e, in particolare, il comma 1 dell'art. 3,
che  prevede, tra l'altro, il metro quadrato catastale come unita' di
misura  delle  consistenze  per  le  categorie  dei  gruppi ordinari,
richiamate nel quadro di qualificazione;
  Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280, sulle norme di
attuazione  dello  statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige
recante  modifiche  ed  integrazioni  al decreto del Presidente della
Repubblica  31 luglio  1978, n. 569, in materia di catasto terreni ed
urbano;
  Considerata  la  necessita'  di aggiornare i modelli e le procedure
correlate  alla  produzione  ed  alla  conservazione  degli  atti del
catasto,   nonche'  di  provvedere  all'aggiornamento  degli  archivi
informatizzati  delle  planimetrie  e degli elaborati planimetrici in
base all'afflusso corrente della documentazione tecnica;
  Considerato   inoltre   che   occorre  favorire  l'accesso  in  via
informatica   e   telematica  ai  servizi  erogati  dall'Agenzia  del
territorio,  anche  attraverso  la standardizzazione e l'allineamento
delle  informazioni presenti nelle basi dati, concernenti fra l'altro
gli elementi di consistenza e le immagini degli elaborati grafici;
  Considerata   infine   la   necessita'   di   emanare  disposizioni
finalizzate  ad  uniformare  le  modalita' di trattamento dei dati di
aggiornamento  e di trasmissione dei documenti, presentati al catasto
da  parte  dei  tecnici  abilitati,  anche  attraverso  procedure  di
trasmissione telematica delle dichiarazioni;

                              Decreta:
                               Art. 1.

                     Modalita' di presentazione

  1.  Le  dichiarazioni  di  nuova  costruzione e di variazione delle
unita'  immobiliari, corredate delle informazioni di natura metrica e
dei  relativi  elaborati  grafici,  sono presentati in conformita' ai
programmi informatici distribuiti dall'Agenzia del territorio.
  2.  Le  dichiarazioni  di  cui al comma 1 possono essere presentate
anche per via telematica.
  3.  Le  disposizioni  di cui al comma 1 entrano in vigore a partire
dal  1  gennaio 2002 sull'intero territorio nazionale, con esclusione
della regione Trentino-Alto Adige.