IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
                           di concerto con
          IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

  Visto l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n.  503,  che  prevede  l'applicazione  degli  aumenti  a  titolo  di
perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali
sulla  base  dell'adeguamento  al  costo  vita con cadenza annuale ed
effetto dal 1 novembre di ciascun anno;
  Visto  l'art. 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che dispone,
con effetto dall'anno 1995, il differimento del termine stabilito dal
descritto  art.  11  ai  fini  della  perequazione  automatica  delle
pensioni al 1 gennaio successivo di ogni anno;
  Visto  l'art. 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che
demanda  ad  apposito  decreto  la  determinazione  delle  variazioni
percentuali di perequazione automatica delle pensioni;
  Visto  l'art.  34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e
l'art.  69,  comma  1,  della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recanti
criteri per la perequazione delle pensioni;
  Visto  l'art.  21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, nella parte
in cui richiama la disciplina dell'indennita' integrativa speciale di
cui  alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed
integrazioni;
  Visto  il  decreto  20  novembre  2000  (Gazzetta Ufficiale - serie
generale  -  n. 277 del 27 novembre 2000) concernente la perequazione
automatica delle pensioni per l'anno 2000;
  Vista  la  comunicazione  dell'Istituto  nazionale di statistica in
data  25  gennaio  2001,  prot.  539,  dalla  quale  si rileva che la
variazione  percentuale  verificatasi  negli  indici  dei  prezzi  al
consumo per le famiglie di operai ed impiegati tra il periodo gennaio
1999-dicembre  1999  ed  il  periodo  gennaio  2000-dicembre  2000 e'
risultata pari a + 2,6;
  Vista  la  comunicazione  dell'Istituto  nazionale di statistica in
data  26  ottobre  2001,  prot.  8111,  dalla  quale si rileva che la
variazione  percentuale  verificatasi  negli  indici  dei  prezzi  al
consumo per le famiglie di operai ed impiegati tra il periodo gennaio
2000-dicembre  2000  ed  il  periodo  gennaio  2001-dicembre  2001 e'
risultata  pari a + 2,7, ipotizzando, in via provvisoria, per il mese
di  ottobre 2001 l'applicazione della variazione che si e' verificata
nello  stesso mese del 2000 e per i mesi di novembre e dicembre 2001,
la  ripetizione  dell'indice determinato per il mese di ottobre dello
stesso anno;
  Considerata la necessita':
    di  determinare  il valore effettivo della variazione percentuale
per l'aumento di perequazione automatica con decorrenza dal 1 gennaio
2001;
    di   determinare  la  variazione  percentuale  per  l'aumento  di
perequazione  automatica  con  effetto  dal  1  gennaio  2002,  salvo
conguaglio  all'accertamento  dei  valori definitivi relativamente ai
mesi di ottobre, novembre e dicembre 2001;
    di  indicare  le  modalita'  di  attribuzione dell'aumento per le
pensioni   sulle   quali   e'  corrisposta  l'indennita'  integrativa
speciale;

                              Decreta:

                               Art. 1.

  La  percentuale  di  variazione  per  il calcolo della perequazione
delle  pensioni per l'anno 2000 e' determinata in misura pari a + 2,6
dal 1 gennaio 2001.