Alle regioni
                              Alle  province  autonome di Trento e di
                              Bolzano
                              Alle   amministrazioni   provinciali  e
                              comunali
                              Alle comunita' montane e isolane
                              Alle  aziende  speciali,  ai consorzi e
                              alle S.p.a. e S.r.l. esercenti pubblici
                              servizi
                              Alla   Presidenza   del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Alla  Conferenza  dei  presidenti delle
                              regioni e delle province autonome
                              Alla   Conferenza   permanente   per  i
                              rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
                              province autonome di Trento e Bolzano
                              Alla    Conferenza    Stato-citta'   ed
                              autonomie locali
                              All'Associazione    nazionale    comuni
                              italiani (A.N.C.I.)
                              All'Unione province italiane (U.P.I.)
                              All'Unione   nazionale  comuni  montani
                              (U.N.C.E.M.)
                              Alla  Confederazione  italiana  servizi
                              pubblici      degli     enti     locali
                              (C.I.S.P.E.L.)

Premessa.
  L'art.  4,  comma 8 della legge 17 maggio 1999, n. 144, chiede alla
Cassa  depositi  e prestiti di estendere alle anticipazioni del Fondo
rotativo per la progettualita' di cui ai commi da 54 a 58 dell'art. 1
della  legge  28 dicembre  1995,  n.  549, le procedure fissate dalla
medesima   legge   per   il   finanziamento  a  fondo  perduto  della
progettazione preliminare.
  Tale  estensione  applicativa, nonche' l'opportunita' di introdurre
nuovi  e  piu'  efficaci  meccanismi  di  utilizzo  delle risorse nel
rispetto  della  natura  rotativa  del  Fondo,  rendono necessaria la
stesura   di   una   nuova  circolare  esplicativa,  che  sostituisce
integralmente  la  precedente  n.  1221  del  giugno  1997  e  le sue
successive parziali modifiche.

1. Natura del Fondo.
  Il  Fondo  si  configura come uno strumento di supporto finanziario
alla progettualita' di una serie di soggetti individuati dalla norma.
  Esso opera sull'intero territorio nazionale ma prevede la priorita'
per  i  progetti  finalizzati  alla  realizzazione  degli  interventi
ammessi al cofinanziamento comunitario.
  Il  Fondo ha natura rotativa e viene ricostituito con i rimborsi da
parte degli utilizzatori.
  Per   la   terminologia   usata  nella  presente  circolare  si  fa
riferimento  a  quella  prevista  dalla  legge  n. 109 del 1994 e dal
relativo  regolamento  (decreto  del  Presidente  della Repubblica n.
554/1999).

2. Dotazione del Fondo.
  La  norma  stabilisce la dotazione del Fondo in lire 500 miliardi e
riserva  il  60%  delle  risorse  in  favore  delle aree depresse del
territorio  nazionale,  ossia  delle aree dichiarate ammissibili agli
interventi dei Fondi strutturali comunitari di cui agli obiettivi 1 e
2 o che rientrano nelle zone che beneficiano del sostegno transitorio
(c.d.  phasing  out),  nonche'  quelle  rientranti  nella fattispecie
prevista  dall'art. 87, paragrafo 3, lettera c) del Trattato di Roma,
come  modificato  dal  Trattato  di  Amsterdam, previo accordo con la
Commissione U.E. (c.d. aree depresse "in deroga").
  Le     anticipazioni     sono    concesse,    al    perfezionamento
dell'istruttoria,  fino  a  concorrenza  del  limite  di capienza del
Fondo, nel rispetto del vincolo a favore delle aree depresse.

3. Soggetti beneficiari.
  Possono  usufruire  delle  risorse  del Fondo i soggetti richiamati
espressamente  dal  comma  54,  e  cioe':  le regioni, le province, i
comuni, i loro consorzi anche con la partecipazione di altri soggetti
pubblici e privati, le comunita' montane, i consorzi di bonifica e di
irrigazione,  le  societa'  per  la  gestione di servizi pubblici cui
partecipano gli enti locali, le aziende speciali di detti enti.

4. Spese finanziabili.
  Il  legislatore  ha  stabilito  che "... sono finanziabili le spese
necessarie  per  gli  studi  di fattibilita', per la elaborazione dei
progetti preliminari, definitivi ed esecutivi, incluse le valutazioni
di  impatto  ambientale  e  altre  rilevazioni e ricerche necessarie"
(comma 54).
  L'anticipazione  puo'  essere richiesta "sulla base di programmi di
opere  pubbliche da realizzare, allegando una relazione tecnica dalla
quale  risultino la finalita', la localizzazione, la conformita' allo
strumento  urbanistico  vigente  o gli eventuali adeguamenti previsti
per lo stesso, il costo presunto dell'opera da realizzare, nonche' la
prevista copertura finanziaria" (comma 56).
  Con  il  Fondo e', pertanto, possibile finanziare l'intero ciclo di
sviluppo  dell'idea  progettuale:  dallo  studio di fattibilita' sino
alla  progettazione  esecutiva,  intervenendo  in qualsiasi stadio di
sviluppo/maturazione del progetto.
  Per   cio'   che  attiene  al  "programma  di  opere  pubbliche  da
realizzare", di cui al comma 56, si ritiene non debba farsi esclusivo
riferimento  al "programma triennale" disciplinato dalla legge n. 109
del   1994   e   successive   modificazioni,   ma  a  qualsiasi  atto
programmatorio deliberato dall'ente in materia di investimenti.
  Si   precisa   che   ciascuna   anticipazione  puo'  finanziare  la
progettazione  di  una  singola  opera  ovvero di un insieme di opere
funzionalmente   e  unitariamente  orientate  alla  soddisfazione  di
un'esigenza   o   di  un  bisogno  (es.:  acquedotto  -  fognatura  -
depurazione).
  Il  Ministero  dei  lavori pubblici, con circolare dell'11 dicembre
2000,  n.  662/segr.,  ha  precisato  che la procedura di istituzione
delle societa' di trasformazione urbana (STU) di cui all'art. 120 del
decreto  legislativo  n.  267/2000, deve essere caratterizzata da una
approfondita fase preliminare che contenga, tra l'altro, la redazione
di  uno  studio  di fattibilita' in ordine alla realizzazione tecnica
degli    interventi    di   trasformazione   e   di   percorribilita'
economico-finanziaria del programma.
  Tale  studio  di fattibilita' risulta tra le spese finanziabili dal
Fondo.   Sono  viceversa  esclusi  gli  oneri  per  la  progettazione
urbanistica.

5. Il limite dell'anticipazione.
  Le  norme  istitutive  del  Fondo  stabiliscono che l'anticipazione
concessa  dalla  Cassa depositi e prestiti non possa essere superiore
al  10%  del  costo  presunto  dell'opera,  per il quale occorre fare
riferimento agli importi previsti per i lavori e per le forniture.
  Questo  Istituto  ritiene altresi' necessario fissare dei limiti di
importo   per   i  progetti  finanziabili,  in  considerazione  della
necessita'  di  assicurare  lo  spedito  funzionamento  del  Fondo  e
l'effettivo conseguimento del suo principale obiettivo: l'attivazione
delle risorse comunitarie.
  Pertanto  sono  finanziate le spese tecniche riferite a progetti il
cui  costo  previsto,  per  lavori  e  forniture, non sia inferiore a
500.000  euro,  ovvero  a  100.000  euro per i comuni con popolazione
inferiore a 5.000 abitanti.

6. I costi.
A) Il tasso di interesse.
  La   norma   prevede   che  sulle  somme  apportate  al  Fondo  sia
riconosciuto  alla  Cassa  depositi  e prestiti un tasso di interesse
pari  al  tasso  del conto corrente intrattenuto dalla Cassa medesima
con  la Tesoreria dello Stato e stabilisce che i relativi oneri siano
posti a carico del bilancio dello Stato.
  Nessun  onere per interessi, quindi, grava sui bilanci dei soggetti
beneficiari  delle anticipazioni, poiche' tali interessi sono posti a
carico del bilancio dello Stato (comma 58).
B) Le spese di valutazione.
  La  Cassa depositi e prestiti, ai sensi del comma 57, si riserva di
effettuare  dei supplementi di istruttoria, da affidare eventualmente
a  societa'  esterne,  richiedendo  le  integrazioni  alla  relazione
tecnica  ritenute necessarie in vista della valutazione. Le possibili
spese  di  valutazione  sono  restituite  dai  beneficiari unitamente
all'anticipazione.  I  relativi interessi, restano viceversa a carico
del bilancio dello Stato, come indicato al precedente punto A).
C) Le spese di amministrazione.
  Al  momento  della  restituzione  dell'anticipazione,  a  titolo di
rimborso  delle  spese  di  amministrazione  sostenute dalla Cassa, i
beneficiari  devono  versare una commissione pari allo 0,5 per cento,
calcolato sulle somme che sono state complessivamente erogate.

7. Rimborso ed eventuali interessi di mora.
  La  norma stabilisce che l'anticipazione, aumentata delle ulteriori
spese,  e' rimborsata secondo le modalita' concordate con l'Istituto,
dopo  il  perfezionamento della provvista finanziaria necessaria alla
realizzazione  dell'opera,  risultando  in tale provvista compresa la
quota   di   progettazione   eventualmente   cofinanziata  a  livello
comunitario.
  Trascorsi    cinque   anni   dalla   data   di   prima   erogazione
dell'anticipazione,  ovvero quattro qualora la stessa sia finalizzata
alla  progettazione  definitiva  e/o  esecutiva,  la  restituzione e'
sempre  dovuta, anche qualora non sia stata perfezionata la provvista
finanziaria,  ovvero  l'opera non sia realizzabile, o sia venuto meno
l'interesse pubblico alla sua realizzazione.
  Si   raccomanda   la   massima   attenzione  di  tutti  i  soggetti
beneficiari, ed in particolar modo di quelli individuati nel comma 55
(regioni  ed  enti  locali),  sulla necessita' di assicurare, entro i
termini  previsti,  i rimborsi dovuti al Fondo, al fine di evitare il
pagamento  degli  interessi  di  mora che resta comunque a carico dei
soggetti stessi.
  Tutti  i  beneficiari  possono  richiedere,  a  fronte  delle somme
comunque  dovute,  la  concessione di un apposito mutuo decennale con
oneri  di  ammortamento  a  carico del proprio bilancio, calcolato al
tasso vigente per i mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti.
  Il  ricavato  del  mutuo  e' utilizzato per estinguere la posizione
debitoria dell'ente e ricostituire le disponibilita' del Fondo.

8. Documenti istruttori.
  Ai   fini   istruttori   deve   essere   trasmessa  la  domanda  di
anticipazione corredata da:
    1)  programma  di  cui al comma 56 dell'art. 1 della legge n. 549
del 1995;
    2)  relazione  tecnica, contenente le indicazioni di cui al comma
56;
    3)  delibera  di  assunzione  dell'anticipazione  (in bollo per i
soggetti  tenuti)  adottata dall'organo competente secondo le vigenti
normative;
    4) dichiarazione del Responsabile unico del procedimento (RUP) da
cui risultino:
      a) per  i soli consorzi misti e per le societa' per la gestione
di  servizi  pubblici:  la  natura  giuridica  e  la composizione del
capitale;
      b) la  fase  o  le  fasi  progettuali  di  cui  si  richiede il
finanziamento,  con  indicazione  del  costo  complessivo delle spese
tecniche previste;
      c) l'indicazione dell'importo dei soli lavori e forniture;
      d) l'eventuale  appartenenza  dei  soggetti  ad  una delle aree
depresse  del  territorio  nazionale,  ossia  delle  aree  dichiarate
ammissibili  agli  interventi dei Fondi strutturali comunitari di cui
agli  obiettivi  1 e 2 o che rientrano nelle zone che beneficiano del
sostegno  transitorio  (c.d.  phasing out), nonche' quelle rientranti
nella  fattispecie prevista dall'art. 87, paragrafo 3, lettera c) del
Trattato  di  Roma, come modificato dal Trattato di Amsterdam, previo
accordo con la Commissione U.E. (c.d. aree depresse "in deroga").
  Per  le  singole opere di importo (sempre con riferimento alle voci
di  costo  per  lavori  e  forniture)  superiore a 3 miliardi di lire
(1.549.370,70  di  euro),  ad eccezione delle richieste relative agli
studi di fattibilita', la precedente documentazione va integrata con:
    5)  certificazione positiva dello studio di fattibilita' da parte
dei  Nuclei  regionali  di  valutazione e verifica degli investimenti
pubblici;
    6)   provvedimento  del  presidente  della  giunta  regionale  di
compatibilita' dell'opera con i programmi regionali di sviluppo.
  La delibera di cui al precedente punto 3) deve contenere:
    a) l'impegno di restituire, all'atto del realizzo della provvista
finanziaria  e comunque entro il termine massimo di cinque anni dalla
data  di  prima erogazione ovvero di quattro anni, nel caso in cui le
somme  siano finalizzate alla progettazione definitiva e/o esecutiva,
l'anticipazione  maggiorata  delle  eventuali  spese  di valutazione,
nonche'    la   commissione   dello   0,5%   calcolata   sull'importo
complessivamente erogato e su quello delle spese di valutazione;
    b) l'assunzione  dell'obbligo  - qualora l'ente sia soggetto alle
disposizioni  previste  dal  testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli  enti  locali  - di effettuare il relativo impegno di spesa sul
bilancio pluriennale;
    c) l'assunzione  dell'obbligo  a carico del soggetto beneficiario
di  corrispondere sulle somme dovute, in caso di ritardato pagamento,
gli  interessi di mora calcolati al tasso attivo di riferimento della
Cassa depositi e prestiti maggiorato del 50 per cento.

9. La procedura.
Concessione.
  Dopo  la  valutazione  della documentazione trasmessa, il direttore
generale della Cassa, ai sensi del comma 56, concede l'anticipazione.
  Con  il  provvedimento  di concessione viene comunicato al soggetto
beneficiario:
    a) l'importo dell'anticipazione riconosciuta;
    b) l'ammontare delle eventuali spese di valutazione sostenute;
    c) l'ammontare  giornaliero degli oneri che maturano, a titolo di
commissione  per  spese  di  amministrazione, sulle suddette spese di
valutazione.
Affidamento.
  Entro  sei  mesi  dalla  data  di  concessione il beneficiario deve
comunicare    alla   Cassa   l'avvenuto   affidamento   dell'incarico
professionale finanziato, indicando l'importo contrattuale.
Erogazione.
  Le  anticipazioni  sono somministrate in una o piu' soluzioni sulla
base della domanda di erogazione e di una dichiarazione del RUP dalla
quale   risultino   analiticamente,   con  riferimento  ai  documenti
giustificativi  in  possesso  dell'ente (parcelle, fatture, ecc.), la
natura e gli importi delle spese sostenute.
  Per  tutti i soggetti per i quali non opera la garanzia sussidiaria
di   cui  al  comma  55  (consorzi  tra  enti  locali  anche  con  la
partecipazione  di  altri  soggetti  pubblici  e privati, consorzi di
bonifica  e  di  irrigazione,  societa'  per  la  gestione di servizi
pubblici  cui  partecipano  gli  enti  locali,  aziende  speciali) le
erogazioni   sono   inoltre   subordinate  alla  presentazione  della
fidejussione  di  uno  o  piu'  enti  consorziati  ovvero  di  idonea
fidejussione    assicurativa    o    bancaria   di   durata   analoga
all'anticipazione.
  Dalla  data di valuta del mandato decorrono gli interessi (a carico
del bilancio dello Stato) sulle somme erogate.
  Entro  dodici  mesi dalla concessione, nel caso di finanziamento di
una  sola  fase  progettuale, o entro diciotto mesi negli altri casi,
l'ente  deve  richiedere  alla Cassa l'erogazione dell'intero importo
concesso.
Revoca e riduzione.
  La  necessita'  di  assicurare  lo spedito funzionamento del Fondo,
evitando  l'impegno  di risorse a favore di attivita' progettuali che
non  risultino  in  grado  di  svilupparsi secondo l'iter cronologico
previsto,  impone  a questo Istituto di prevedere dei piu' stringenti
meccanismi  di  revoca rispetto al passato e di introdurre l'istituto
della riduzione.
  La  revoca  e' comminata qualora l'ente non rispetti il termine per
l'affidamento  (sei  mesi  dalla  concessione)  o non richieda alcuna
erogazione  allo  scadere dei termini per l'erogazione totale, previa
restituzione  delle  spese  di valutazione di cui al precedente punto
6.b), eventualmente sostenute da questa amministrazione.
  Allo  scadere  dei termini per l'erogazione (dodici o diciotto mesi
dalla concessione) la Cassa riduce d'ufficio l'anticipazione concessa
all'importo erogato.
Restituzione.
  Come  gia'  esposto  al  punto  7, dalla data di valuta della prima
somministrazione   decorre   il   termine   massimo,  quinquennale  o
quadriennale, per la restituzione di tutte le somme dovute.
  A   seguito   dell'acquisizione  della  provvista  finanziaria  per
l'esecuzione  dell'opera  o  allo scadere del termine previsto per la
restituzione,  il  soggetto  beneficiarioprovvede  al  rimborso delle
somme  dovute,  utilizzando  esclusivamente  un  bollettino  di conto
corrente   postale   che,   a   richiesta,  la  Cassa  fornisce  gia'
predisposto.
  Qualora  gli  enti  ordinariamente  mutuatari della Cassa intendano
reperire   le   risorse  finanziarie  necessarie  alla  realizzazione
dell'opera   mediante   mutuo   dell'Istituto,   gli  stessi  possono
richiedere  di addebitare tutte le somme comunque dovute direttamente
in conto del finanziamento da concedersi.
  Gli stessi enti devono provvedere alla tempestiva attivazione delle
procedure  di  finanziamento,  in modo da ottenere la concessione del
mutuo  prima  del  termine  di  scadenza  previsto  per  il  rimborso
dell'anticipazione.

10. Disciplina transitoria.
  La procedura di cui al punto 9 si applica a tutte le anticipazioni,
siano esse gia' concesse che da concedersi alla data di pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale della presente circolare.
  Per  le anticipazioni gia' concesse, la data di pubblicazione funge
da   termine   iniziale   da   cui  decorre  la  tempistica  ai  fini
dell'affidamento, delle erogazioni, delle revoche e delle riduzioni.
    Roma, 29 novembre 2001
                                     Il direttore generale: Salvemini