IL DIRIGENTE GENERALE
del Dipartimento della navigazione marittima ed interna del soppresso
Ministero  dei trasporti e della navigazione - Unita' di gestione del
trasporto marittimo e per le vie d'acqua interne

  Vista  la  legge  21  novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione
alla  Convenzione sulle norme relative alla formazione della gente di
mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia, adottata a Londra il 7
luglio 1978;
  Visto  il  comunicato del Ministero degli affari esteri, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  275 del 24 novembre 1987, relativo al
deposito   presso   il   Segretariato   generale  dell'organizzazione
internazionale  marittima  (IMO),  in  data  26  agosto  1987,  dello
strumento  di adesione dell'Italia alla convenzione suddetta, entrata
pertanto  in  vigore  per l'Italia il 26 novembre 1987, conformemente
all'art. 14 del comunicato stesso;
  Vista  la risoluzione 1 della Conferenza dei Paesi aderenti all'IMO
tenutasi  a Londra il 7 luglio 1995, con la quale sono stati adottati
gli emendamenti all'Annesso della sopra citata Convenzione del 1978;
  Vista la risoluzione 2 della sopra citata Conferenza internazionale
con   la   quale  e'  stato  adottato  il  codice  di  addestramento,
certificazione e tenuta della guardia per i marittimi;
  Considerato che gli emendamenti di cui alle risoluzioni 1 e 2 sopra
richiamate sono entrati in vigore il 1 febbraio 1997;
  Ritenuta la necessita' di dare completa attuazione alla Regola VI/1
dell'Annesso sopra richiamato;
  Vista  la  sezione  A-VI/1-2,  paragrafo  2.1.2  del codice STCW'95
relativo  all'addestramento  base  di  sicurezza  sulle  tecniche  di
sopravvivenza personale;
  Visto  il  decreto ministeriale 4 aprile 1987 con il quale e' stato
istituito il corso antincendio di base ed avanzato;
  Visto  il  decreto  direttoriale  17 ottobre 2001 con il quale sono
stati  modificati gli attestati di frequenza dei corsi di antincendio
di base ed avanzato;
  Considerato   l'elevato   numero   di  marittimi  interessati  alla
certificazione    suddetta,   che   ancora   non   hanno   completato
l'addestramento  richiesto  dalla  Sezione  A-VI/1-2  della normativa
STCW'95  e,  stante  l'approssimarsi  del  termine  di scadenza del 1
febbraio  2002  per  l'adeguamento  previsto  dalla  sopra richiamata
Convenzione STCW'95;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                           Deroga al corso
  In deroga alle disposizioni impartite con il decreto ministeriale 4
aprile  1987  ed alle modifiche riportate nel decreto direttoriale 17
ottobre  2001,  fino  alla  data del 31 gennaio 2002, il personale di
camera e cucina nonche' il personale addetto ai servizi complementari
di  bordo  che  abbia  effettuato  almeno  sei  mesi  di  navigazione
(maturati  entro e non oltre il 31 dicembre 2001) negli ultimi cinque
anni  su  navi  adibite al traffico, ai sensi del Capitolo VI Sezione
A VI/1, paragrafo 2, punto 1.2 del codice STCW'95, e' esonerato dalla
frequenza  del  corso  antincendio  di  base, in considerazione della
navigazione gia' effettuata e delle esercitazioni svolte a bordo.