IL DIRIGENTE GENERALE del Dipartimento della navigazione marittima ed interna del soppresso Ministero dei trasporti e della navigazione - Unita' di gestione del trasporto marittimo e per le vie d'acqua interne Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione alla Convenzione sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978; Visto il comunicato del Ministero degli affari esteri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24 novembre 1987, relativo al deposito presso il Segretariato generale dell'organizzazione internazionale marittima (IMO), in data 26 agosto 1987, dello strumento di adesione dell'Italia alla convenzione suddetta, entrata pertanto in vigore per l'Italia il 26 novembre 1987, conformemente all'art. 14 del comunicato stesso; Vista la risoluzione 1 della Conferenza dei Paesi aderenti all'IMO tenutasi a Londra il 7 luglio 1995, con la quale sono stati adottati gli emendamenti all'Annesso della sopra citata Convenzione del 1978; Vista la risoluzione 2 della sopra citata Conferenza internazionale con la quale e' stato adottato il codice di addestramento, certificazione e tenuta della guardia per i marittimi; Considerato che gli emendamenti di cui alle risoluzioni 1 e 2 sopra richiamate sono entrati in vigore il 1 febbraio 1997; Ritenuta la necessita' di dare completa attuazione alla Regola VI/1 dell'Annesso sopra richiamato; Vista la sezione A-VI/1-2, paragrafo 2.1.2 del codice STCW'95 relativo all'addestramento base di sicurezza sulle tecniche di sopravvivenza personale; Visto il decreto ministeriale 4 aprile 1987 con il quale e' stato istituito il corso antincendio di base ed avanzato; Visto il decreto direttoriale 17 ottobre 2001 con il quale sono stati modificati gli attestati di frequenza dei corsi di antincendio di base ed avanzato; Considerato l'elevato numero di marittimi interessati alla certificazione suddetta, che ancora non hanno completato l'addestramento richiesto dalla Sezione A-VI/1-2 della normativa STCW'95 e, stante l'approssimarsi del termine di scadenza del 1 febbraio 2002 per l'adeguamento previsto dalla sopra richiamata Convenzione STCW'95; Decreta: Art. 1. Deroga al corso In deroga alle disposizioni impartite con il decreto ministeriale 4 aprile 1987 ed alle modifiche riportate nel decreto direttoriale 17 ottobre 2001, fino alla data del 31 gennaio 2002, il personale di camera e cucina nonche' il personale addetto ai servizi complementari di bordo che abbia effettuato almeno sei mesi di navigazione (maturati entro e non oltre il 31 dicembre 2001) negli ultimi cinque anni su navi adibite al traffico, ai sensi del Capitolo VI Sezione A VI/1, paragrafo 2, punto 1.2 del codice STCW'95, e' esonerato dalla frequenza del corso antincendio di base, in considerazione della navigazione gia' effettuata e delle esercitazioni svolte a bordo.