IL DIRIGENTE
del  Dipartimento  della  tutela  della  salute  umana, della sanita'
pubblica  veterinaria  e  dei  rapporti  internazionali  -  Direzione
generale della prevenzione - Ufficio XIII

  Vista  l'istanza  presentata  dal  direttore  generale dell'Azienda
sanitaria  locale n. 4 di l'Aquila, in data 18 giugno 2001, intesa ad
ottenere   l'autorizzazione   all'espletamento   delle  attivita'  di
trapianto  di  rene-pancreas, da cadavere a scopo terapeutico, presso
il Presidio ospedaliero "S. Salvatore" di Coppito.
  Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanita' in
data  7  agosto  2000, in esito agli accertamenti tecnici effettuati,
presso le strutture relative alle attivita' di trapianto di rene;
  Visto  il decreto ministeriale del 9 ottobre 2000 di autorizzazione
al  trapianto di rene da cadavere, presso il Presidio ospedaliero "S.
Salvatore" di Coppito.
  Considerato  che,  in  base  agli  atti istruttori, nulla osta alla
concessione richiesta autorizzazione;
  Vista  la  legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi
di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
  Visto  il decreto del Presidente Repubblica 16 giugno 1977, n. 409,
che approva il regolamento di esecuzione sopracitata legge;
  Vista  la  legge  13  luglio  1990, n. 198, recante modifiche delle
disposizioni  sul  prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto
terapeutico;
  Visto il decreto del Presidente Repubblica 9 novembre 1994, n. 694,
che  approva  il  regolamento recante norme sulla semplificazione del
procedimento di autorizzazione dei trapianti;
  Vista  la  legge  1 aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in
materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;
  Vista  l'ordinanza  1  giugno  1999  del Ministro della sanita' che
dispone, in via provvisoria in ordine al rinnovo delle autorizzazioni
ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;
  Viste  le  ordinanze 31 gennaio 2000, 26 luglio 2000 e 1 marzo 2001
del  Ministro  della  sanita',  nonche' l'ordinanza 8 agosto 2001 del
Ministro   della   salute  che  prorogano  ulteriormente  l'efficacia
dell'ordinanza di cui sopra;
  Ritenuto,  in conformita' alle disposizioni recate dall'ordinanza 1
giugno  1999  del Ministro della sanita', convalidate dalle precitate
ordinanze,  di  limitare  la  validita' temporale dell'autorizzazione
fino  alle  determinazioni  che la regione Abruzzo adottera' ai sensi
dell'art. 16, comma 1, legge 1 aprile 1999, n. 91;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'Azienda  sanitaria  locale  n.  4  di  l'Aquila,  e'  autorizzata
all'espletamento  delle  attivita'  di trapianto di rene-pancreas, da
cadavere  a  scopo  terapeutico,  prelevato  in  Italia  o  importato
gratuitamente dall'estero.