IL DIRIGENTE del Dipartimento della tutela della salute umana, della sanita' pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali - Direzione generale della prevenzione - Ufficio XIII Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'Azienda sanitaria locale n. 4 di l'Aquila, in data 18 giugno 2001, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attivita' di trapianto di rene-pancreas, da cadavere a scopo terapeutico, presso il Presidio ospedaliero "S. Salvatore" di Coppito. Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanita' in data 7 agosto 2000, in esito agli accertamenti tecnici effettuati, presso le strutture relative alle attivita' di trapianto di rene; Visto il decreto ministeriale del 9 ottobre 2000 di autorizzazione al trapianto di rene da cadavere, presso il Presidio ospedaliero "S. Salvatore" di Coppito. Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione richiesta autorizzazione; Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico; Visto il decreto del Presidente Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione sopracitata legge; Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico; Visto il decreto del Presidente Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti; Vista la legge 1 aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti; Vista l'ordinanza 1 giugno 1999 del Ministro della sanita' che dispone, in via provvisoria in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti; Viste le ordinanze 31 gennaio 2000, 26 luglio 2000 e 1 marzo 2001 del Ministro della sanita', nonche' l'ordinanza 8 agosto 2001 del Ministro della salute che prorogano ulteriormente l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra; Ritenuto, in conformita' alle disposizioni recate dall'ordinanza 1 giugno 1999 del Ministro della sanita', convalidate dalle precitate ordinanze, di limitare la validita' temporale dell'autorizzazione fino alle determinazioni che la regione Abruzzo adottera' ai sensi dell'art. 16, comma 1, legge 1 aprile 1999, n. 91; Decreta: Art. 1. L'Azienda sanitaria locale n. 4 di l'Aquila, e' autorizzata all'espletamento delle attivita' di trapianto di rene-pancreas, da cadavere a scopo terapeutico, prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.