IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
            del Dipartimento della qualita' dei prodotti
                    agroalimentari e dei servizi

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei
vini;
  Visto  il decreto ministeriale 5 agosto 1997, con il quale e' stata
riconosciuta   la  denominazione  di  origine  controllata  dei  vini
"Sannio"   ed   e'   stato  approvato  il  relativo  disciplinare  di
produzione;
  Vista  la  domanda  presentata  dagli  interessati,  operatori  del
settore  ed  organizzazioni  di  categoria,  intesa  ad  ottenere  la
riduzione   del   valore  minimo  dell'acidita'  totale  dei  vini  a
denominazione  di  origine  controllata ""Sannio Falanghina" previsto
all'art. 6 del disciplinare di produzione di cui sopra;
  Visto  il  parere  favorevole  della  regione  Campania sulla sopra
citata domanda;
  Considerato  che  il  mercato  dei  vini,  per  il mutato gusto dei
consumatori, e' orientato verso prodotti meno aciduli; che l'utilizzo
della  tecnologia  del  freddo  nella produzione dei mosti e dei vini
inerenti   alla   tipologia   sopra   citata  porta  all'abbassamento
dell'acidita' totale; che la raccolta delle uve, rispetto al passato,
avviene in uno stato di maturazione piu' avanzato;
  Vista  la  decisione assunta dal Comitato nazionale per la tutela e
la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche  dei  vini  che,  sulle  istanze  relative  alla
modifica dell'acidita' totale minima dei vini, purche' supportate dal
parere   della   regione   competente   per  territorio,  la  sezione
amministrativa del Comitato proceda d'ufficio;
  Ritenuto  pertanto  necessario  doversi procedere alla modifica del
disciplinare  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine
controllata  ""Sannio  Falanghina",  in  conformita'  alla  decisione
assunta dal sopra citato Comitato;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  Il  limite  minimo dell'acidita' totale del vino a denominazione di
origine  controllata  ""Sannio  Falanghina"  previsto, all'art. 6 del
disciplinare di produzione, e' ridotto da 5,5 g/l a 5,0 g/l.
  Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla
vendemmia 2001.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 27 novembre 2001
                             Il direttore generale reggente: Ambrosio